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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VETRO LUCA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIANO ATTILIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
- convenuto contumace -
oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 30.10.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 617 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo l'erroneità e non conformità a diritto Controparte_1
dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 29.09.2022, depositata il 5.10.2022, con la quale è stato definito il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
1 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi promossa dal creditore procedente
[...]
innanzi al Tribunale di Agrigento, recante n. 249/2021 r.g.e., in danno del debitore CP_1
esecutato ; chiedendone la parziale riforma nella parte in cui ha disposto Controparte_2
la compensazione delle spese di lite e nella parte in cui ha omesso di statuire in merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, l'opponente ha affermato che:
- ha svolto funzioni di custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2017 r.g.e Tribunale di Agrigento, promossa da P_
in danno di un soggetto terzo estraneo all'odierno giudizio, per il recupero di un
[...]
credito personale;
- nell'ambito della predetta procedura esecutiva, , creditore della Controparte_1
IN di cui IN è socio illimitatamente responsabile, Parte_2 P_
aveva depositato atto di intervento in sostituzione del creditore ex art. 511 c.p.c.;
- tale richiesta di intervento era stata rigettata con provvedimento del 20.10.2020 del G.E.
per mancanza di prova in ordine alla certezza dell'infruttuosità dell'esecuzione nei confronti della società ; Parte_3
- in conseguenza di ciò, ha attivato la procedura esecutiva presso terzi Controparte_1
recante n. 249/2021 r.g.e. Tribunale di Agrigento in danno di , indicando Controparte_2
quale terzo pignorato , ausiliario del G.E. nella procedura esecutiva n. 11/2017 Parte_1
r.g.e., al fine di poter pignorare le somme che in tale procedura immobiliare dovevano essere distribuite al suo debitore;
Controparte_2
- nell'ambito della predetta procedura esecutiva, ha reso rituale Parte_1
dichiarazione del terzo di contenuto negativo e ha indicato il terzo detentore effettivo delle somme;
- ha così introdotto il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo Controparte_1
del terzo ex art. 549 c.p.c., nell'ambito del quale l'odierna attrice ha rappresentato di non aver mai detenuto né in proprio né nella qualità di professionista delegato alla vendita somme di pertinenza del debitore esecutato e ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e la condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c per aver agito con colpa grave;
2 - con ordinanza del 29.09.2022, depositata il 5.10.22, il G.E. ha rigettato il ricorso ex art. 549
c.p.c., perché infondato in fatto e diritto, accertando che non ha mai detenuto Parte_1
somme di pertinenza del debitore esecutato , ha tuttavia compensato le Controparte_2
spese di lite e rigettato la richiesta di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata.
Nell'odierno giudizio di opposizione alla predetta ordinanza si è costituito
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e infondata in CP_1
fatto e diritto e la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, ha dedotto:
- il difetto di legittimatio ad causam dell'attrice che, in quanto mero ausiliare di cui si avvale il giudice dell'esecuzione, non può chiedere il ristoro delle spese legali del definito procedimento presso terzi;
- che nel processo esecutivo ha assunto solo formalmente la veste Parte_1
giuridica di parte processuale (la veste sostanziale compete infatti al debitore), ella - pertanto
- chiamata soltanto a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., non potrà essere ristorata delle spese legali nel procedimento esecutivo che lo ha coinvolto;
- che non era necessario che l'ausiliario si dotasse di difesa tecnica per rendere la dichiarazione richiesta;
- in ogni caso, che è inaccettabile e infondata la determinazione del valore della controversia, ricondotta dall'attrice all'importo del credito vantato nei confronti degli ex soci della e pari al titolo azionato (€ 250.000,00 circa) aumentato del Controparte_1 Parte_2
cinquanta per cento.
All'udienza del 30.10.2024 la causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di P_
, ritualmente citato e non costituito.
[...]
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini seguenti.
In primo luogo, va chiarito che una volta che il debitore ha chiesto al giudice dell'esecuzione di provvedere ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (cfr. note del 23.6.2021 e successiva notifica del verbale del 15.12.2021), individuando quale terzo il delegato alla vendita, odierna
3 opponente, quest'ultima è divenuta parte del sollecitato accertamento incidentale ed è
pertanto oggi certamente legittimata ad agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c., strumento espressamente individuato per l'impugnazione della richiesta ordinanza.
Ancora in via preordinata si rileva che, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'accertamento dell'obbligo del terzo è divenuto incidente endoesecutivo,
destinato a concludersi con un'ordinanza che non è idonea al giudicato ma produce effetti limitati alla procedura esecutiva in corso. La controversia “accertativa”, sebbene si innesti in via incidentale nel naturale svolgimento del processo, viene risolta in prima battuta con un provvedimento del giudice dell'esecuzione: il procedimento che si svolge nelle forme dell'art. 549 c.p.c., che segue il modello del rito camerale, soggiace alle ordinarie regole processuali,
anche per quanto riguarda la soccombenza ed il pagamento delle spese processuali.
Tali considerazioni sono state recentemente ribadite dalla Corte di Cassazione n.
23123/2022 che ha precisato altresì che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, va applicata la tabella 2 dell'allegato unico al D.M. n. 55 del 2014, dedicata ai "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale", “rispetto alla quale - in ordine alle quattro fasi previste - (studio
della controversia;
introduttiva del giudizio;
istruttoria; decisionale), il giudicante dovrà tener conto del
concreto dipanarsi del subprocedimento di accertamento per riscontrare l'effettivo compimento, ad opera
della parte vittoriosa, di attività sussumibili pur nella diversità indotta dalla semplificazione delle forme
dell'incidente”. Inoltre - ha continuato - il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, cioè a dire sulla base della somma domandata con l'atto introduttivo,
in caso di rigetto (ovvero di diniego della pronuncia di merito) della domanda e sulla base del criterio del decisum, cioè a dire in relazione all'importo effettivamente attribuito dal giudice,
in ipotesi di accoglimento parziale dell'azione.
Così, nel caso di specie - in mancanza di elementi idonei a disporre la compensazione delle spese di lite, stante la totale soccombenza dell'odierno opposto - in parziale modifica dell'ordinanza impugnata, va condannato il creditore procedente a rifondere il terzo delle spese di lite, quantificate secondo lo scaglione relativo all'importo richiesto, ossia € 19.317,71.
Invero, oggetto della domanda dell'accertamento incidentale introdotto con le note del
23.6.2021 è espressamente quanto asseritamente a disposizione del terzo in virtù del piano di riparto del 2.2.2021 in favore del debitore . Controparte_2
4 Andranno poi riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (il terzo si è infatti costituito in giudizio e ha depositato note conclusive e repliche), in un valore tendente ai minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Non può essere invece essere accolta la domanda di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che questi abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
non essendo sufficiente, sotto tale profilo, la mera infondatezza delle tesi prospettate né la sussistenza di un precedente giurisprudenziale in senso opposto alla tesi fatta valere in giudizio.
Stante il parziale accoglimento delle pretese avanzate nel presente giudizio, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare per 1/3 le spese di lite;
per i restanti 2/3, in base alla regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo,
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento, individuato nello scaglione fino a € 5.200
in considerazione del valore del decisum.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa a parziale riforma della ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Agrigento in data
29.09.2022 depositata il 05.10.2022,
condanna a pagare a € 1.700 a titolo di spese di lite del Controparte_1 Parte_1
procedimento tenuto ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio;
condanna a pagare a i restanti 2/3 delle spese di lite della Controparte_1 Parte_1
presente fase di giudizio, per un importo complessivo di € 1.095,50, di cui € 900,00 per compensi ed € 195,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 15 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VETRO LUCA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIANO ATTILIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
- convenuto contumace -
oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 30.10.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 617 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo l'erroneità e non conformità a diritto Controparte_1
dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 29.09.2022, depositata il 5.10.2022, con la quale è stato definito il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
1 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi promossa dal creditore procedente
[...]
innanzi al Tribunale di Agrigento, recante n. 249/2021 r.g.e., in danno del debitore CP_1
esecutato ; chiedendone la parziale riforma nella parte in cui ha disposto Controparte_2
la compensazione delle spese di lite e nella parte in cui ha omesso di statuire in merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, l'opponente ha affermato che:
- ha svolto funzioni di custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2017 r.g.e Tribunale di Agrigento, promossa da P_
in danno di un soggetto terzo estraneo all'odierno giudizio, per il recupero di un
[...]
credito personale;
- nell'ambito della predetta procedura esecutiva, , creditore della Controparte_1
IN di cui IN è socio illimitatamente responsabile, Parte_2 P_
aveva depositato atto di intervento in sostituzione del creditore ex art. 511 c.p.c.;
- tale richiesta di intervento era stata rigettata con provvedimento del 20.10.2020 del G.E.
per mancanza di prova in ordine alla certezza dell'infruttuosità dell'esecuzione nei confronti della società ; Parte_3
- in conseguenza di ciò, ha attivato la procedura esecutiva presso terzi Controparte_1
recante n. 249/2021 r.g.e. Tribunale di Agrigento in danno di , indicando Controparte_2
quale terzo pignorato , ausiliario del G.E. nella procedura esecutiva n. 11/2017 Parte_1
r.g.e., al fine di poter pignorare le somme che in tale procedura immobiliare dovevano essere distribuite al suo debitore;
Controparte_2
- nell'ambito della predetta procedura esecutiva, ha reso rituale Parte_1
dichiarazione del terzo di contenuto negativo e ha indicato il terzo detentore effettivo delle somme;
- ha così introdotto il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo Controparte_1
del terzo ex art. 549 c.p.c., nell'ambito del quale l'odierna attrice ha rappresentato di non aver mai detenuto né in proprio né nella qualità di professionista delegato alla vendita somme di pertinenza del debitore esecutato e ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e la condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c per aver agito con colpa grave;
2 - con ordinanza del 29.09.2022, depositata il 5.10.22, il G.E. ha rigettato il ricorso ex art. 549
c.p.c., perché infondato in fatto e diritto, accertando che non ha mai detenuto Parte_1
somme di pertinenza del debitore esecutato , ha tuttavia compensato le Controparte_2
spese di lite e rigettato la richiesta di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata.
Nell'odierno giudizio di opposizione alla predetta ordinanza si è costituito
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e infondata in CP_1
fatto e diritto e la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, ha dedotto:
- il difetto di legittimatio ad causam dell'attrice che, in quanto mero ausiliare di cui si avvale il giudice dell'esecuzione, non può chiedere il ristoro delle spese legali del definito procedimento presso terzi;
- che nel processo esecutivo ha assunto solo formalmente la veste Parte_1
giuridica di parte processuale (la veste sostanziale compete infatti al debitore), ella - pertanto
- chiamata soltanto a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., non potrà essere ristorata delle spese legali nel procedimento esecutivo che lo ha coinvolto;
- che non era necessario che l'ausiliario si dotasse di difesa tecnica per rendere la dichiarazione richiesta;
- in ogni caso, che è inaccettabile e infondata la determinazione del valore della controversia, ricondotta dall'attrice all'importo del credito vantato nei confronti degli ex soci della e pari al titolo azionato (€ 250.000,00 circa) aumentato del Controparte_1 Parte_2
cinquanta per cento.
All'udienza del 30.10.2024 la causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di P_
, ritualmente citato e non costituito.
[...]
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini seguenti.
In primo luogo, va chiarito che una volta che il debitore ha chiesto al giudice dell'esecuzione di provvedere ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (cfr. note del 23.6.2021 e successiva notifica del verbale del 15.12.2021), individuando quale terzo il delegato alla vendita, odierna
3 opponente, quest'ultima è divenuta parte del sollecitato accertamento incidentale ed è
pertanto oggi certamente legittimata ad agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c., strumento espressamente individuato per l'impugnazione della richiesta ordinanza.
Ancora in via preordinata si rileva che, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'accertamento dell'obbligo del terzo è divenuto incidente endoesecutivo,
destinato a concludersi con un'ordinanza che non è idonea al giudicato ma produce effetti limitati alla procedura esecutiva in corso. La controversia “accertativa”, sebbene si innesti in via incidentale nel naturale svolgimento del processo, viene risolta in prima battuta con un provvedimento del giudice dell'esecuzione: il procedimento che si svolge nelle forme dell'art. 549 c.p.c., che segue il modello del rito camerale, soggiace alle ordinarie regole processuali,
anche per quanto riguarda la soccombenza ed il pagamento delle spese processuali.
Tali considerazioni sono state recentemente ribadite dalla Corte di Cassazione n.
23123/2022 che ha precisato altresì che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, va applicata la tabella 2 dell'allegato unico al D.M. n. 55 del 2014, dedicata ai "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale", “rispetto alla quale - in ordine alle quattro fasi previste - (studio
della controversia;
introduttiva del giudizio;
istruttoria; decisionale), il giudicante dovrà tener conto del
concreto dipanarsi del subprocedimento di accertamento per riscontrare l'effettivo compimento, ad opera
della parte vittoriosa, di attività sussumibili pur nella diversità indotta dalla semplificazione delle forme
dell'incidente”. Inoltre - ha continuato - il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, cioè a dire sulla base della somma domandata con l'atto introduttivo,
in caso di rigetto (ovvero di diniego della pronuncia di merito) della domanda e sulla base del criterio del decisum, cioè a dire in relazione all'importo effettivamente attribuito dal giudice,
in ipotesi di accoglimento parziale dell'azione.
Così, nel caso di specie - in mancanza di elementi idonei a disporre la compensazione delle spese di lite, stante la totale soccombenza dell'odierno opposto - in parziale modifica dell'ordinanza impugnata, va condannato il creditore procedente a rifondere il terzo delle spese di lite, quantificate secondo lo scaglione relativo all'importo richiesto, ossia € 19.317,71.
Invero, oggetto della domanda dell'accertamento incidentale introdotto con le note del
23.6.2021 è espressamente quanto asseritamente a disposizione del terzo in virtù del piano di riparto del 2.2.2021 in favore del debitore . Controparte_2
4 Andranno poi riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (il terzo si è infatti costituito in giudizio e ha depositato note conclusive e repliche), in un valore tendente ai minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Non può essere invece essere accolta la domanda di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che questi abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
non essendo sufficiente, sotto tale profilo, la mera infondatezza delle tesi prospettate né la sussistenza di un precedente giurisprudenziale in senso opposto alla tesi fatta valere in giudizio.
Stante il parziale accoglimento delle pretese avanzate nel presente giudizio, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare per 1/3 le spese di lite;
per i restanti 2/3, in base alla regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo,
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento, individuato nello scaglione fino a € 5.200
in considerazione del valore del decisum.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa a parziale riforma della ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Agrigento in data
29.09.2022 depositata il 05.10.2022,
condanna a pagare a € 1.700 a titolo di spese di lite del Controparte_1 Parte_1
procedimento tenuto ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio;
condanna a pagare a i restanti 2/3 delle spese di lite della Controparte_1 Parte_1
presente fase di giudizio, per un importo complessivo di € 1.095,50, di cui € 900,00 per compensi ed € 195,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 15 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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