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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7051/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a RI (NA) il 02/07/1962 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 31/05/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 13.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione amministrativa (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della revisione amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del
CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dell'esame obiettivo e degli accertamenti clinicostrumentali in atti, si può affermare che la sig.ra , di anni 62, è affetta da: 1) Sindrome depressiva endoreattiva di Parte_1
grado medio;
2) Bpco con deficit ventilatorio di grado moderato e asma bronchiale estrinseco su base allergica in trattamento terapeutico;
3) Cardiopatia sclerotico- ipertensiva;
4) Spondilodiscoartrosi a sfumata incidenza funzionale associata ad ivc agli arti inferiori;
Il ricorrente risulta essere stato riconosciuto a visita di Revisone dalla
Commissione Medica dell' di Napoli in data 08/05/2023, soggetto invalido con CP_3
riduzione della capacità lavorativa del 55%. Il presente giudizio è promosso dal p. con la finalità di valutare la ricorrenza di requisiti medicolegali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle
2 seguenti voci tabellari, di cui al DM del 5/2/1992: -(Codice 6407 45% PER ANALOGIA)
BRONCHITE ASMATICA CRONICA: Tale codice va applicato in analogia alla patologia sofferta dalla sig.ra che oltre ad essere affetta da una bpco con deficit ventilatorio Pt_1
di grado moderato, associata ad un asma bronchiale estrinseco su base allergica. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 45%. - (Cod.6441 21/30% PER ANALOGIA)
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA) nel caso della sig.ra la quale risulta affetta da un cardiopatia Pt_1
sclerotico-ipertensiva in trattamento farmacologico e in discreto compenso emondimaico per tale patologia va applicata una percentuale del 21%. - (Cod.7010 31/40%) NC
BA la sig.ra la quale risulta essere affetta da numerose Pt_2 Pt_1
complicanze artrosiche a sfumata incidenza funzionale ossia a livello lombare, alle ginocchia e alle spalle associate ad un insufficienza venosa agli arti inferiori pertanto per tale patologia va applicata una percentuale del 31%. - (Cod.2205 25%)
[...]
. nel caso della sig.ra risulta affetta da Controparte_4 Pt_1 una sindrome depressiva di medià entità e disturbo d'ansia generalizzato. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 25% Sulla scorta delle tabelle approvate con
D.M. 05/02/1992, tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71, procedendo con criterio analogico-proporzionale, l' infermità invalidante di cui sopra incide allo stato una compromissione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del
78%. Pertanto, deve convenirsi, che sussistono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il paziente beneficiario dell'assegno di invalidità civile a far data dalla revoca amministrativa.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano, invero, scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida al 78 % a decorrere dalla data della revisione amministrativa (8.5.2023), secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
3 A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire. CP_ Le spese di lite delle due fasi del giudizio seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da separato decreto.
CP_ Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalida al 78% partire dal 8.05.2023 (data della visita di revisione); CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_3
Si comunichi
Aversa, 14.5.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7051/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a RI (NA) il 02/07/1962 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 31/05/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 13.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione amministrativa (v.
CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile fin dalla data della revisione amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del
CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dell'esame obiettivo e degli accertamenti clinicostrumentali in atti, si può affermare che la sig.ra , di anni 62, è affetta da: 1) Sindrome depressiva endoreattiva di Parte_1
grado medio;
2) Bpco con deficit ventilatorio di grado moderato e asma bronchiale estrinseco su base allergica in trattamento terapeutico;
3) Cardiopatia sclerotico- ipertensiva;
4) Spondilodiscoartrosi a sfumata incidenza funzionale associata ad ivc agli arti inferiori;
Il ricorrente risulta essere stato riconosciuto a visita di Revisone dalla
Commissione Medica dell' di Napoli in data 08/05/2023, soggetto invalido con CP_3
riduzione della capacità lavorativa del 55%. Il presente giudizio è promosso dal p. con la finalità di valutare la ricorrenza di requisiti medicolegali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle
2 seguenti voci tabellari, di cui al DM del 5/2/1992: -(Codice 6407 45% PER ANALOGIA)
BRONCHITE ASMATICA CRONICA: Tale codice va applicato in analogia alla patologia sofferta dalla sig.ra che oltre ad essere affetta da una bpco con deficit ventilatorio Pt_1
di grado moderato, associata ad un asma bronchiale estrinseco su base allergica. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 45%. - (Cod.6441 21/30% PER ANALOGIA)
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA) nel caso della sig.ra la quale risulta affetta da un cardiopatia Pt_1
sclerotico-ipertensiva in trattamento farmacologico e in discreto compenso emondimaico per tale patologia va applicata una percentuale del 21%. - (Cod.7010 31/40%) NC
BA la sig.ra la quale risulta essere affetta da numerose Pt_2 Pt_1
complicanze artrosiche a sfumata incidenza funzionale ossia a livello lombare, alle ginocchia e alle spalle associate ad un insufficienza venosa agli arti inferiori pertanto per tale patologia va applicata una percentuale del 31%. - (Cod.2205 25%)
[...]
. nel caso della sig.ra risulta affetta da Controparte_4 Pt_1 una sindrome depressiva di medià entità e disturbo d'ansia generalizzato. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 25% Sulla scorta delle tabelle approvate con
D.M. 05/02/1992, tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71, procedendo con criterio analogico-proporzionale, l' infermità invalidante di cui sopra incide allo stato una compromissione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del
78%. Pertanto, deve convenirsi, che sussistono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il paziente beneficiario dell'assegno di invalidità civile a far data dalla revoca amministrativa.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano, invero, scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida al 78 % a decorrere dalla data della revisione amministrativa (8.5.2023), secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
3 A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire. CP_ Le spese di lite delle due fasi del giudizio seguono la regola della soccombenza dell' e vanno liquidate come da separato decreto.
CP_ Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalida al 78% partire dal 8.05.2023 (data della visita di revisione); CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_3
Si comunichi
Aversa, 14.5.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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