Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRARI LAURA
ATTORE/I - RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I – RESISTENTE – CONTUMACE
Causa avente ad
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità contrattuale (contratto di compravendita autovettura) – rito introdotto ex art. 281 decies CPC (nuovo rito semplificato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate in note depositate il
28 maggio 2025, valide per l'udienza (svoltasi / sostituita a mezzo trattazione scritta) del 4 29 maggio '25; conclusioni quindi ivi ribadite e qui di seguito integralmente trascritte:
Accertato e dichiarato il difetto di costruzione della Jeep Grand Cherokee tg FK 851 RC, di proprietà dell'attore, come da lettera circolare inviata dalla società produttrice, e la legittimità delle riparazioni poste in essere dall'officina incaricata dall'attore, condannare Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti dal
[...] signor che si quantificano in €. 7.372,28, corrispondente all'importo dei lavori anticipati Pt_1 ed ai tagliandi effettuati, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c. dalla data delle fatture al saldo, ed oltre al risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'auto per due mesi e al mancato godimento delle ferie per l'estate 2023, come meglio specificato in narrativa, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e da determinarsi in una somma non minore di €. 3.500,00
pagina 1 di 7
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato il 16 settembre 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dallo scrivente), il sig. Parte_1
(per il tramite dell'avv. Laura FERRARI) evocava in giudizio , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante protempore per sentire accogliere nei confronti della stessa le sopra riportate conclusioni.
La causa veniva assegnata allo scrivente (che fissava prima udienza al 12 febbraio 2025), la ricorrente notificava il ricorso (unitamente al provvedimento di fissazione udienza) alla resistente, la quale – tuttavia – non si costituiva nel termine di legge.
In prima udienza, dichiarata la contumacia della società convenuta, la causa veniva rinviata al 2 aprile 2025 per escussione testimoniale;
ivi, veniva escusso il teste indicato e intimato dal ricorrente, con successivo rinvio al 29 maggio 2025 per discussione (udienza che veniva svolta / sostituita mediante “trattazione scritta”), all'esito della quale trattenuta dallo scrivente a decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della decisione della presente causa occorre partire senz'altro dai fatti e, più precisamente, dalle allegazioni in fatto esposte da parte attrice / ricorrente, che vengono qui di seguito riproposte testualmente ed integralmente (se non altro, per comodità e completezza):
“… Il signor nel settembre del 2017, acquistava dalla concessionaria di Busto Arsizio Pt_1 CP_2
l'auto Jeep Grand Cherokee tg FK 851 RC (ved. doc. 1 libretto). Per l'effettuazione dei tagliandi, essendogli consentito individuare officina autorizzata, si rivolgeva alla , sita in S. Pietro Mosezzo (NO), posta CP_3 nella zona ove egli vive. Occorre precisare che i tagliandi venivano effettuati con costanza e regolarità programmata presso l'officina . Il 12.6.23, mentre l'attore stava percorrendo, alla guida dell'auto, il viale CP_3
Giulio Cesare in Novara, l'auto improvvisamente si spegneva, senza alcun segnale precedente, dunque cercava di spostarsi a margine della strada. Rimaneva stupito dell'accaduto, posto che l'auto aveva percorso solo circa
120.000 km dal momento dell'acquisto. Poiché il riavvio del motore non era possibile, faceva intervenire il CP_ soccorso stradale per poterla trasportare presso l'officina autorizzata di S. Pietro Mosezzo.
Dopo qualche giorno, posto che l'auto era fuori garanzia, gli veniva consegnato un preventivo per la sostituzione della pompa di alimentazione del carburante, e quanto necessario per la riparazione completa, per la somma di oltre €. 11.000,00 (ved. doc. 2 preventivo).
Il signor sorpreso per quanto accaduto, visto che anche nel corso dell'ultimo tagliando di pochi Pt_1 mesi prima con una spesa di €. 742,28, nulla era emerso, si informava presso terzi, ed apprendeva che in realtà si trattava di un difetto di fabbricazione delle auto prodotte in quella data, senza che vi fosse stato il pagina 2 di 7 cosiddetto "richiamo", ossia il ritiro dalla circolazione ovvero il ripristino gratuito (ved. doc. 3 tagliando).
Riferiva dunque di quanto appreso all'officina autorizzata , cui chiedeva di contattare la casa CP_3 produttrice a tal scopo, in modo tale di evitare una spesa non di sua competenza.
L'officina rifiutava ogni collaborazione, chiedendo per la riparazione la somma di cui al preventivo già consegnato, nonostante la comunicazione ufficiale fattale dall'attore (ved. doc. 4 pec ad ). CP_3
Nel frattempo, poiché il signor aveva necessità dell'auto, non possedendone altre, e dovendola Pt_1 utilizzare non solo per motivi di lavoro, ma altresì per motivi famigliari, posto che in quel periodo la suocera si era gravemente ammalata, ed era suo onere accompagnarla alle necessarie visite, cercava di informarsi altrove per la riparazione. Veniva così in contatto con la Diesel Tronic di Controparte_4 Controparte_5
Casale Monferrato, officina autorizzata Bosh, marca della pompa di alimentazione montata sulla Jeep, che provvedeva alla riparazione con una spesa di complessivi €. 6.200,00 (ved. docc. 5 e 6).
Va subito messo in evidenza che per la riparazione l'auto rimaneva presso l'officina Diesel Tronic per due mesi, vista la difficoltà di reperire alcune componenti necessarie per la riparazione, con conseguenti problemi e disagi per l'attore che, non solo si trovava nell'impossibilità di recarsi al lavoro ed accompagnare la suocera alle visite, ma doveva rinunciare alle ferie, dovendo anche impiegare i risparmi in una riparazione non di sua competenza.
Successivamente alla riparazione, su consiglio della Diesel Tronic, l'attore procedeva ad effettuare tagliando, per verificare che tutto fosse a posto, spendendo euro 430,00 (ved. doc. 7).
Nel maggio del 2024, l'attore riceveva dalla casa produttrice della Jeep lettera circolare che lo informava che la sua auto rientrava in una "partita" prodotta tra gli anni 2014 e 2020, con un difetto relativo alla sicurezza (ved. doc. 8). Nella lettera vi è un passaggio ove si legge:" la pompa di alimentazione carburante ad alta pressione (HPFP) del suo veicolo potrebbe danneggiarsi prima del previsto. Un guasto alla CP_6 potrebbe causare la contaminazione dell'impianto di alimentazione dovuta alla presenza di detriti di componenti guasti, con conseguente rischio di blocco del carburante. Il blocco del carburante potrebbe provocare una perdita imprevista di potenza motrice, con rischio di incidente, senza preavviso".
Di fatto la casa produttrice confermava che il problema lamentato in precedenza dal signor Pt_1 costituiva un difetto di fabbricazione, peraltro molto pericoloso, in quanto il veicolo, all'improvviso, avrebbe arrestato la marcia, non arrivando il carburante. È di tutta evidenza che ove ciò fosse accaduto con l'auto a forte velocità, magari su una strada ad alto scorrimento - autostrada- avrebbe potuto causare seri pericoli e/o danni per il conducente. Nella lettera di comunicazione, ancora si legge che il proprietario dell'auto con difetto, avrebbe dovuto solo recarsi presso un riparatore autorizzato Jeep che avrebbe provveduto a sostituire la pompa.
A quel punto il signor dopo aver parlato con l'Officina Astra, facendo presente che la Pt_1 riparazione resasi necessaria a suo tempo non era di sua competenza, contattava l'ufficio clienti di CFA Group, spiegando l'accaduto ed allegando le fatture dei costi sostenuti, così come gli veniva indicato dall'operatore telefonico (ved. doc. 9).
pagina 3 di 7 Non avendo ottenuto alcun riscontro, provvedeva ad effettuare sollecito, quindi si rivolgeva al sottoscritto legale, che provvedeva ad invitare la casa produttrice a stipulare convenzione di negoziazione assistita (ved. docc. 10 e 11).
La società declinava l'invito, pur chiedendo di avere copia delle fatture relative alle spese sostenute, all'esito delle quali proponeva un rimborso, a puro titolo di "fidelizzazione commerciale", ma a definizione di tutta la vicenda, che non veniva accettata (ved. doc. 12 e 13).
La ricostruzione fattuale proposta dalla difesa del sig. e sopra riportata può ritenersi Pt_1
puntualmente confermata e provata già dalle risultanze istruttorie documentali (documenti da 1 a 13 del fascicolo di parte ricorrente); peraltro, seppur nella sola parte relativamente alla quale l'unica teste escussa è stato chiamata a rispondere, pure dalle risultanze per prova orale;
anche in questo caso (per completezza) si riporta il verbale di escussione: dell'unico teste, ossia la sig.ra , che, Testimone_1
sui capitoli di prova dedotti dalla ricorrente, così rispondeva:
1) Vero è che dal 12.6.23, quando la Jeep di proprietà del signor si Pt_1 fermava per strada, e veniva portata presso l'officina Diesel Tronic di Casale
Monferrato, l'attore rimaneva senza auto sino alla fine di agosto, quando l'officina terminava le riparazioni;
si è vero.
2) Vero è che l'attore aveva programmato le ferie per il mese di agosto ma, essendo privo di auto, vi rinunciava;
si è vero.
Tra i riscontri documentali, particolare importanza dovrà poi essere conferita alla raccomandata nella quale richiamava l'autovettura, di fatto, riconoscendo il difetto lamentato CP_1
dall'odierno attore.
In argomento, sostiene (condivisibilmente) la difesa del sig. Pt_1
“… Ritiene questa difesa di dover partire dalla disamina di questo punto, in quanto dirimente tutta la questione e di per sé sufficiente a far emergere la piena responsabilità di parte convenuta, per i danni occorsi al signor Va premesso che, il signor nel maggio del 2024, riceveva da Pt_1 Pt_1
una raccomandata a mezzo della quale la sua auto, Jeep Grand Cherokee, tg FK851RC, CP_1
veniva richiamata dalla casa madre per un difetto alla pompa di alimentazione del carburante e quindi l'attore veniva invitato a contattare il riparatore autorizzato Jeep, per la sostituzione del pezzo in questione e addirittura per la sostituzione, ove si fosse reso necessario, di altri componenti dell'impianto di alimentazione del carburante. Orbene, con questa lettera, già depositata in atti, è chiaro che riconosca un difetto di fabbricazione dell'auto del signor Difetto, che di CP_1 Pt_1 fatto nel caso dell'attore ha poi dato luogo, precedentemente al richiamo, effettivamente, alla rottura del pezzo indicato nella lettera della casa madre, comportando l'arresto improvviso ed imprevedibile pagina 4 di 7 del mezzo. In questi casi, come detto, la casa madre riscontra un problema di fabbricazione o di sicurezza che può riguardare un lotto di veicoli, proponendo di conseguenza attraverso il richiamo la riparazione o sostituzione gratuita dei veicoli interessati.
È chiaro, che con la lettera di richiamo della casa madre, abbia riconosciuto e CP_1 palesato l'esistenza di gravi difetti di fabbrica, relativamente ad una grossa partita di automobili, tra cui figura anche quella dell'attore. Di fatto, la convenuta riconoscendo il difetto di fabbrica delle auto richiamate, tra cui quella dell'attore, ha riconosciuto anche la propria responsabilità per i conseguenti danni, derivanti dal difetto del prodotto commercializzato.
Preme precisare che, il richiamo della casa madre per difetti di produzione, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 130 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). …”
A ciò si aggiunga e solo ad abundantiam, che, comunque perfezionatasi la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio (ed ancor prima anche dell'invito a negoziazione assistita, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità), parte convenuta si è di fatto
“disinteressata”; in sostanza, la stessa parte convenuta / resistente è rimasta comunque volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n°
219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Ciò posto sotto un profilo fattuale, necessariamente scarne saranno le considerazioni di diritto, che possono effettivamente limitarsi al richiamo della normativa consumeristica (su cui si fonda – unitamente all'art. 1494 CC – la richiesta risarcitoria del sig. , in particolare, dell'art. 132 Pt_1
Cod. Consumo, laddove prevede come sia il consumatore a dover dimostrare la sussistenza del vizio
(onere assolto, come detto, sia documentalmente, sia per prova orale e sia anche per contegno di parte convenuta), mentre sia il venditore a dover dimostrare la conformità del bene venduto (onere pagina 5 di 7 comunque non assolto da . Anche il nesso causale appare provato, soprattutto alla luce CP_1
della documentazione prodotta (in particolare, le fatture del riparatore che – tra il resto - confermano la rottura di parti interessate dalle problematiche di cui al richiamo e, quindi, anche riconosciute).
Se sull'an debeatur (vizio / difetto del bene o, se si vuole, inadempimento di parte resistente, con conseguente obbligo al risarcimento) non pare potervi essere dubbio alcuno, alcune considerazioni andranno svolte sul quantum debeatur.
Il danno emergente (sostanzialmente i costi delle riparazioni resesi necessarie) è documentalmente dimostrato, anche nel suo ammontare, proprio dalle fatture / ricevute prodotte. In relazione – invece – al danno per il mancato utilizzo dell'auto e richiesto in via equitativa, dovrà essere valutata – prima di tutto - la ragionevole certezza del danno stesso nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e, in un secondo tempo, onde non risultare arbitraria,
l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, (in tal senso, Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12557 ed anche Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2008, n.
3794). Infatti, la liquidazione equitativa prevista sì normativamente ex art. 1226 CC, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (in tal senso,
Cass. civ. n. 22272/2018).
Ora, nel caso di specie, appare ontologicamente innegabile il danno in sé (mancata possibilità di utilizzo dell'autovettura, lunghezza del periodo del mancato utilizzo, coincidenza con periodo feriale in cui utilizzare l'auto… ), mentre, per la sua quantificazione, lo scrivente giudice (proprio doverosamente specificando quel percorso logico che porta alla concreta liquidazione del danno equitativo) ritiene opportuno rideterminarla partendo dal prezzo giornaliero di noleggio di un'auto della categoria cui appartiene quella de quo (circa 50,00= euro) e moltiplicato per i giorni di mancato utilizzo (circa 60); così facendo, si giunge alla cifra di euro 3.000,00=, cifra che appare congrua, anche perché sensibilmente inferiore al 50% del danno emergente e capace anche di ricomprendere l'impossibilità di fruizione del mezzo per le vacanze estive.
__________________________________________
pagina 6 di 7 Le spese di lite di questo giudizio vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate, sia alla luce del valore della causa (comunque al di sotto della media tra minimo e massimo dello scaglione), sia alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento (un solo teste escusso), nonché alla luce della scarsa complessità della controversia;
pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (per iscrizione a Ruolo / notifiche e come peraltro quantificate dalla difesa del ricorrente), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
In accoglimento delle domande di parte attrice / ricorrente, ACCERTATO E DICHIARATO il difetto di costruzione della TG FK 851 RC, così come descritto in atti, Controparte_7
verificata la legittimità delle riparazioni poste in essere dall'officina incaricata dall'attore,
CO , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a risarcire tutti i danni patiti dal signor che si quantificano in Parte_1 complessivi € 10.372,28=, di cui €. 7.372,28= a titolo di “danno emergente” (ossia a titolo di rimborso importo dei lavori anticipati ed ai tagliandi effettuati) ed € 3.000,00= a titolo di risarcimento in via equitativa ex art. 1226 CC;
oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
NN parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 4 giu. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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