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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4977/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
CORSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Pescara alla via Venezia n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.01.2025 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini come da nuovo rito Cartabia;
il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Rodi Garganico in data 31.05.2005, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2005, parte I serie ufficio, n. 1; che, dall'unione coniugale, sono nati i figli (nt. il 10.02.2000) e (nt. il 23.11.2004); che, in Per_1 Per_2
data 19.07.2022, il Tribunale di Foggia con Decreto di omologa n. cron. 9192/22 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio confermando all'uopo le statuizioni disposte con il decreto di omologa della separazione ed in particolare quelle concernenti il mantenimento dei figli nelle more divenuti maggiorenni anche se economicamente non autosufficienti.
La ricorrente ha dedotto che entrambi i figli maggiorenni siccome non hanno ancora acquisito una propria indipendenza economica vivono presso la nuova abitazione sita in Vieste alla via Papa
Giovanni XXIII n. 105, e che provvede ai lori elementari bisogni di vita quotidiana unitamente al nuovo compagno, mentre il resistente, nonostante la previsione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva pari ad euro 350,00 mensili, non provvede al pagamento di alcuna somma oramai già da diverso tempo.
non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
All'esito dell'udienza del 10.01.2024 dopo aver ascoltato personalmente la ricorrente sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 03.07.2024 per la decisione.
All'udienza del 15.01.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di divorzio, e preso atto del parere del PM già presente in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito in giudizio, CP_1
seppur ritualmente citato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 5 L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa n. cron.
9192/22 del 19.07.2022; dalla pronuncia della separazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sulle statuizioni economiche.
Quanto alle residue questioni relative ai rapporti economici tra le parti resta da esaminare unicamente la domanda di mantenimento formulata in favore dei figli e entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti;
la ricorrente a tal proposito ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza del 10.01.2024 e quindi disporsi a suo carico € 350,00 per il mantenimento dei figli e oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
A tal proposito la ricorrente ha precisato che il figlio frequenta con profitto la facoltà di filosofia Per_1
a Foggia, mentre diciannovenne, non si è ancore diplomata perché ha deciso di sospendere la Per_2
scuola e di intraprendere lavori saltuari allo stato non idonei a garantirle la piena indipendenza economica.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse pagina 3 di 5 economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza del 10.01.2024 di svolgere lavori saltuari nel settore turistico nonché di convivere con il nuovo compagno che svolge la professione di autista;
il resistente, dal canto suo, rimando contumace non ha dato contezza dei suoi redditi.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 10.01.2024.
Va dunque confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e maggiorenni economicamente non autosufficienti, versando a Per_1 Per_2
la somma mensile di € 350,00 (175,00 euro in favore di ciascun figlio), da rivalutare Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 CP_1
epigrafe meglio generalizzati, contratto in Rodi Garganico in data 31.05.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, atto n. 1, parte I serie
Ufficio);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
• pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della Per_2 Parte_1 somma di € 350,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, pagina 4 di 5 e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 11.03.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4977/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
CORSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Pescara alla via Venezia n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.01.2025 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini come da nuovo rito Cartabia;
il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Rodi Garganico in data 31.05.2005, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2005, parte I serie ufficio, n. 1; che, dall'unione coniugale, sono nati i figli (nt. il 10.02.2000) e (nt. il 23.11.2004); che, in Per_1 Per_2
data 19.07.2022, il Tribunale di Foggia con Decreto di omologa n. cron. 9192/22 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio confermando all'uopo le statuizioni disposte con il decreto di omologa della separazione ed in particolare quelle concernenti il mantenimento dei figli nelle more divenuti maggiorenni anche se economicamente non autosufficienti.
La ricorrente ha dedotto che entrambi i figli maggiorenni siccome non hanno ancora acquisito una propria indipendenza economica vivono presso la nuova abitazione sita in Vieste alla via Papa
Giovanni XXIII n. 105, e che provvede ai lori elementari bisogni di vita quotidiana unitamente al nuovo compagno, mentre il resistente, nonostante la previsione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva pari ad euro 350,00 mensili, non provvede al pagamento di alcuna somma oramai già da diverso tempo.
non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
All'esito dell'udienza del 10.01.2024 dopo aver ascoltato personalmente la ricorrente sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 03.07.2024 per la decisione.
All'udienza del 15.01.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di divorzio, e preso atto del parere del PM già presente in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito in giudizio, CP_1
seppur ritualmente citato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 5 L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa n. cron.
9192/22 del 19.07.2022; dalla pronuncia della separazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sulle statuizioni economiche.
Quanto alle residue questioni relative ai rapporti economici tra le parti resta da esaminare unicamente la domanda di mantenimento formulata in favore dei figli e entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti;
la ricorrente a tal proposito ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza del 10.01.2024 e quindi disporsi a suo carico € 350,00 per il mantenimento dei figli e oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
A tal proposito la ricorrente ha precisato che il figlio frequenta con profitto la facoltà di filosofia Per_1
a Foggia, mentre diciannovenne, non si è ancore diplomata perché ha deciso di sospendere la Per_2
scuola e di intraprendere lavori saltuari allo stato non idonei a garantirle la piena indipendenza economica.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse pagina 3 di 5 economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza del 10.01.2024 di svolgere lavori saltuari nel settore turistico nonché di convivere con il nuovo compagno che svolge la professione di autista;
il resistente, dal canto suo, rimando contumace non ha dato contezza dei suoi redditi.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 10.01.2024.
Va dunque confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e maggiorenni economicamente non autosufficienti, versando a Per_1 Per_2
la somma mensile di € 350,00 (175,00 euro in favore di ciascun figlio), da rivalutare Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 CP_1
epigrafe meglio generalizzati, contratto in Rodi Garganico in data 31.05.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, atto n. 1, parte I serie
Ufficio);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
• pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della Per_2 Parte_1 somma di € 350,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, pagina 4 di 5 e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 11.03.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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