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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RG IA IA, Presidente RGANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2878/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13414/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55542 TARI 2016
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla C.T.P. di Roma, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. 55542 del 20/12/2021, notificato in data
30/03/2022, avente ad oggetto la tassa smaltimento rifiuti (TARI) e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente dovuti per l'anno di imposta 2016, per un importo di € 3.994,31, oltre spese di notifica, per omessa dichiarazione in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 , lamentando l'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva e, nel merito, l'erronea determinazione della superficie dell'immobile. Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 13414/13/2023, in data 17.10-23.11.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite. Con atto di appello telematicamente notificato il 13.05.2024, indi depositato nelle stesse forme l'11.06.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, riproponendo i motivi di ricorso: 1) eccezione di prescrizione/decadenza, essendo spirato il termine quinquennale il 31/12/2021, con la conseguenza che la notifica dell'avviso di accertamento intervenuta il 30/03/2022 è tardiva;
2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato affermato che l'ammontare del tributo è determinato in base alle risultanze catastali, posto che il ricorrente svolgeva attività di medico di famiglia nel predetto immobile, in virtù di contratto di locazione avente ad oggetto unicamente i locali del piano terreno, essendo la cantina tombata, sicchè il ricorrente poteva essere tenuto al pagamento nei limiti dell'immobile effettivamente occupato, alla luce del contratto di locazione in essere che faceva riferimento ad una consistenza di due vani, mentre la visura catastale prodotta dalla controparte faceva riferimento ad una consistenza di quattro vani su due piani. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, precisando che il termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali relativi all'annualità di imposta 2016 sarebbe scaduto il
31/12/2022, sicchè l'avviso di accertamento era tempestivo, mentre la determinazione dell'ammontare del tributo era stata eseguita sulla base della superficie catastale dell'immobile abbattuta del 20%, al fine di detrarre l'eventuale ingombro delle mura perimetrali e dei tramezzi. L'appellante depositava memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. Nel caso di specie, infatti, venendo in considerazione un atto impositivo, e non meramente riscossivo, l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale riconducibile all'istituto della decadenza (Cass. 16229/2022). Nell'ordinamento tributario, infatti, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di "recupero" del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale 3
stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022). Pertanto, poiché ad essere contestata era la tardiva notifica dell'avviso di accertamento, cioè di un atto di esercizio del potere impositivo, si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, secondo la quale gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del regolamento TARI valevole per l'anno di imposta 2016 considerato, il termine per la dichiarazione era fissato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui era iniziato il possesso o la detenzione dei locali assoggettabili alla TARI. Consegue che, poiché l'avviso di accertamento rimprovera alla contribuente contribuente l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2016, la notifica eseguita il 30.03.2022 è tempestiva, essendo intervenuta entro il quinto anno successivo a quello (2017) in cui l'utente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.
2)- Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di seguito esposti. Come noto, è la legge n. 147/2013 (art. 1, dal comma 641 in avanti) che, a far data dal 01.01.2014 (e la normativa vale anche per l'anno di imposta 2015 che viene in considerazione nel presente giudizio), disciplina il tributo per lo smaltimento dei rifiuti (oggi “TARI”, in precedenza noto con gli acronimi “TARSU”, “TIA” e “TARES”), stabilendone il presupposto impositivo (possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani) e il metodo provvisorio di individuazione della superficie tassabile (superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati). Alla TARI e prima ancora alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che le hanno precedute (TARSU e TIA) (Cass., n. 12979/2019), tra i quali, innanzitutto, l'esistenza di una generale presunzione di produzione dei rifiuti sulle superfici detenute e, quindi, di una generale presunzione di tassabilita di queste ultime, atteso che la debenza del tributo e fondata sull'idoneita (astratta) a produrre rifiuti. Ciò posto, la TARI è dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre sono previste dai commi successivi al 641 deroghe, riduzioni ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti e che è onere del contribuente dedurne e provarne la sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal comma 641. Tanto coerentemente con il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (Cass., n. 13395/2018). Ebbene, in forza della documentazione versata in giudizio ed utilizzabile per quanto sopra illustrato, Roma Capitale ha dimostrato il possesso in capo all'appellante dell'immobile per il quale è richiesto il pagamento della TARI attraverso la banca dati 4
delle locazioni (cfr., documentazione in atti con periodo locativo sessennale 01.05.2014- 30.04.2020). Quanto alla superficie cui parametrare l'ammontare della tassa, Roma Capitale ha poi sostenuto di aver parametrato la superficie tassabile all'80% di quella risultante a livello catastale secondo il criterio fissato dall'art. 70 d.lgs. n. 507/1993 come modificato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311/2004, criterio recepito a livello regolamentare, per cui, a fronte di una superficie catastale di 126 mq, è stata tassata concretamente una superficie di mq 101. Tuttavia, la parte contribuente ha fondatamente obiettato che il contratto di locazione facesse esclusivo riferimento a «locale terreno con accesso da Indirizzo_2 composto di due vani ed un bagno», senza menzionare i locali sottostanti al piano terreno, invece considerati nel computo della superficie da Roma Capitale, dal momento che la visura catastale, nell'indicare una superficie complessiva di mq 126 (che poi sono stati ridotti del 20% a mq 101), fa riferimento al piano terra (T) e al piano sottostante (S1). E, poichè, ad avviso del Collegio, è la regolamentazione pattizia la fonte più attendibile della superficie dei beni da assoggettare a TARI e sulla quale, al momento, basare il calcolo dell'imposta, non può non essere considerato a questi fini il calcolo eseguito dal tecnico della parte appellante, che ha determinato lo spazio calpestabile in complessivi mq 42,38, non avendo Roma Capitale obiettato alcunchè sullo specifico punto. Sicchè l'appello deve essere parzialmente accolto secondo le indicazioni contenute nella relazione del tecnico della parte contribuente: la TARI per l'anno 2016 deve essere allora ricalcolata in ragione della superficie complessiva di mq 42,38, emergenti dalla menzionata relazione tecnica in atti.
3)- In ragione delle ragioni reciprocamente esposte dalle parti e dell'esito del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del lazio accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
VA AN MA IL IO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RG IA IA, Presidente RGANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2878/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13414/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55542 TARI 2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla C.T.P. di Roma, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. 55542 del 20/12/2021, notificato in data
30/03/2022, avente ad oggetto la tassa smaltimento rifiuti (TARI) e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente dovuti per l'anno di imposta 2016, per un importo di € 3.994,31, oltre spese di notifica, per omessa dichiarazione in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 , lamentando l'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva e, nel merito, l'erronea determinazione della superficie dell'immobile. Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 13414/13/2023, in data 17.10-23.11.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite. Con atto di appello telematicamente notificato il 13.05.2024, indi depositato nelle stesse forme l'11.06.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, riproponendo i motivi di ricorso: 1) eccezione di prescrizione/decadenza, essendo spirato il termine quinquennale il 31/12/2021, con la conseguenza che la notifica dell'avviso di accertamento intervenuta il 30/03/2022 è tardiva;
2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato affermato che l'ammontare del tributo è determinato in base alle risultanze catastali, posto che il ricorrente svolgeva attività di medico di famiglia nel predetto immobile, in virtù di contratto di locazione avente ad oggetto unicamente i locali del piano terreno, essendo la cantina tombata, sicchè il ricorrente poteva essere tenuto al pagamento nei limiti dell'immobile effettivamente occupato, alla luce del contratto di locazione in essere che faceva riferimento ad una consistenza di due vani, mentre la visura catastale prodotta dalla controparte faceva riferimento ad una consistenza di quattro vani su due piani. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, precisando che il termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali relativi all'annualità di imposta 2016 sarebbe scaduto il
31/12/2022, sicchè l'avviso di accertamento era tempestivo, mentre la determinazione dell'ammontare del tributo era stata eseguita sulla base della superficie catastale dell'immobile abbattuta del 20%, al fine di detrarre l'eventuale ingombro delle mura perimetrali e dei tramezzi. L'appellante depositava memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. Nel caso di specie, infatti, venendo in considerazione un atto impositivo, e non meramente riscossivo, l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale riconducibile all'istituto della decadenza (Cass. 16229/2022). Nell'ordinamento tributario, infatti, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di "recupero" del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale 3
stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022). Pertanto, poiché ad essere contestata era la tardiva notifica dell'avviso di accertamento, cioè di un atto di esercizio del potere impositivo, si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, secondo la quale gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del regolamento TARI valevole per l'anno di imposta 2016 considerato, il termine per la dichiarazione era fissato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui era iniziato il possesso o la detenzione dei locali assoggettabili alla TARI. Consegue che, poiché l'avviso di accertamento rimprovera alla contribuente contribuente l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2016, la notifica eseguita il 30.03.2022 è tempestiva, essendo intervenuta entro il quinto anno successivo a quello (2017) in cui l'utente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.
2)- Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di seguito esposti. Come noto, è la legge n. 147/2013 (art. 1, dal comma 641 in avanti) che, a far data dal 01.01.2014 (e la normativa vale anche per l'anno di imposta 2015 che viene in considerazione nel presente giudizio), disciplina il tributo per lo smaltimento dei rifiuti (oggi “TARI”, in precedenza noto con gli acronimi “TARSU”, “TIA” e “TARES”), stabilendone il presupposto impositivo (possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani) e il metodo provvisorio di individuazione della superficie tassabile (superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati). Alla TARI e prima ancora alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che le hanno precedute (TARSU e TIA) (Cass., n. 12979/2019), tra i quali, innanzitutto, l'esistenza di una generale presunzione di produzione dei rifiuti sulle superfici detenute e, quindi, di una generale presunzione di tassabilita di queste ultime, atteso che la debenza del tributo e fondata sull'idoneita (astratta) a produrre rifiuti. Ciò posto, la TARI è dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre sono previste dai commi successivi al 641 deroghe, riduzioni ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti e che è onere del contribuente dedurne e provarne la sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal comma 641. Tanto coerentemente con il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (Cass., n. 13395/2018). Ebbene, in forza della documentazione versata in giudizio ed utilizzabile per quanto sopra illustrato, Roma Capitale ha dimostrato il possesso in capo all'appellante dell'immobile per il quale è richiesto il pagamento della TARI attraverso la banca dati 4
delle locazioni (cfr., documentazione in atti con periodo locativo sessennale 01.05.2014- 30.04.2020). Quanto alla superficie cui parametrare l'ammontare della tassa, Roma Capitale ha poi sostenuto di aver parametrato la superficie tassabile all'80% di quella risultante a livello catastale secondo il criterio fissato dall'art. 70 d.lgs. n. 507/1993 come modificato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311/2004, criterio recepito a livello regolamentare, per cui, a fronte di una superficie catastale di 126 mq, è stata tassata concretamente una superficie di mq 101. Tuttavia, la parte contribuente ha fondatamente obiettato che il contratto di locazione facesse esclusivo riferimento a «locale terreno con accesso da Indirizzo_2 composto di due vani ed un bagno», senza menzionare i locali sottostanti al piano terreno, invece considerati nel computo della superficie da Roma Capitale, dal momento che la visura catastale, nell'indicare una superficie complessiva di mq 126 (che poi sono stati ridotti del 20% a mq 101), fa riferimento al piano terra (T) e al piano sottostante (S1). E, poichè, ad avviso del Collegio, è la regolamentazione pattizia la fonte più attendibile della superficie dei beni da assoggettare a TARI e sulla quale, al momento, basare il calcolo dell'imposta, non può non essere considerato a questi fini il calcolo eseguito dal tecnico della parte appellante, che ha determinato lo spazio calpestabile in complessivi mq 42,38, non avendo Roma Capitale obiettato alcunchè sullo specifico punto. Sicchè l'appello deve essere parzialmente accolto secondo le indicazioni contenute nella relazione del tecnico della parte contribuente: la TARI per l'anno 2016 deve essere allora ricalcolata in ragione della superficie complessiva di mq 42,38, emergenti dalla menzionata relazione tecnica in atti.
3)- In ragione delle ragioni reciprocamente esposte dalle parti e dell'esito del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del lazio accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
VA AN MA IL IO