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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4003/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
L'avv. Spotorno contesta la relazione di consulenza e chiede la rinnovazione delle operazioni causali;
in particolare rappresenta la violazione di equivalenza causale ai sensi dell'art. 41 C.p., e la violazione del principio di presunzione di origine delle malattie tabellate, nonché la contraddittorietà delle motivazione.
L'avv. Camarda contesta quanto dedotto e di oppone alla rinnovazione, osservando che eventualmente è possibile chiedere chiarimenti alla CTU, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario
. Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4003 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nella qualità di figlia/erede di Parte_1 Per_1
con l'avv.ta SPOTORNO CLAUDIA
[...]
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: rendita ai superstiti conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico dell' ; CP_1
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe nella spiegata qualità, premettendo che il padre , marittimo Persona_2
imbarcato con mansioni di mozzo, tankista e motorista in navi petroliere e successivamente mercantili e pescherecci, a far data dal 1966, decedeva per un carcinoma polmonare a cellule squamose di natura professionale;
premettendo ancora che la malattia e la morte erano state causate dall'esposi zione a inalazione di sostanze nocive presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro: asbesto, IPA, fumi caldi e gas di scarico dei motori benzina e diesel degli automezzi;
che dopo il decesso, nella qualità di vedova di Persona_1 ER
, chiedeva a mezzo pec del 9.4.2021 il riconoscimento della rendita a
[...]
vedova superstite, allegando i documenti necessari;
che in assenza di riscontro proponeva opposizione a mezzo PEC in data
7.10.2021, rimasta anch'essa inesitata;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU, che il fù ER
è deceduto a causa di un tumore polmonare di natura professionale
[...]
contratto a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate;
accertare e dichiarare, dunque il correlato diritto alla rendita a vedova della moglie, successivamente deceduta e dunque sino alla data del suo decesso. - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente sig.ra , nella qualità di figlia/erede della sig.ra Parte_1
nata in [...] il Persona_1
09.02.1952 e deceduta in Palermo il 18/08/2021, dei ratei maturati e non riscossi della rendita a vedova superstite, oltre interessi legali, nonchè dell'assegno funerario ed ulteriori emolumenti di legge, dovuti in favore della predetta madre, già vedova del fu , a far data dal Persona_2 decesso del coniuge avvenuto il 18.07.2018, sino alla data del decesso della dante causa avvenuto il 18/08/2021”. Persona_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2
convenuto, specificando l'assenza di qualsiasi denuncia di malattia professionale da parte del deceduto , la mancanza di motivazioni ER
nell'opposizione, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del nesso causale tra professione ed evento, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Non essendo state sollevate contestazioni circa l'iter lavorativo di ER
, ma soltanto sul nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia
[...]
mortale dello stesso, è stata disposta CTU medico legale sugli atti.
La CTU incaricata, premettendo che “L'adenocarcinoma polmonare, o adenocarcinoma del polmone, è un tumore maligno del polmone con sede
d'origine nel tessuto epiteliale che costituisce gli strati di mucosa presenti
a livello dei polmoni e nei tratti terminali dell'albero bronchiale. I fattori di rischio più importanti dell'adenocarcinoma polmonare sono il fumo di sigaretta, il fumo passivo e l'esposizione prolungata al gas radon, all' amianto e ad altri agenti cancerogeni, nonché familiarità per cancro del polmone”, da considerarsi malattia ad etiologia multifattoriale, e rilevando che il deceduto , imbarcato con le mansioni sopra descritte era Persona_2
però abituale fumatore di 40 sigarette al giorno, per 40 anni di abitudine, ponendo come presupposto dell'indagine la circostanza che “In materia di causalità pertanto il problema medico - legale non è quello di individuare direttamente e autonomamente l'antecedente causale giuridicamente dominante sugli altri, quanto piuttosto di rispondere e precisare nel modo più completo e minuzioso possibile l'eziopatogenesi dell'evento biologico considerato”, osserva che “Nel caso in questione l'assenza di fibrosi polmonare e/o interstiziopatia, la mancata inclusione nella lista di lavoratori ex esposti al rischio amianto (ex art. 13 comma 8° della Legge
257/92), l'età del paziente all'epoca della diagnosi, in linea con le aspettative epidemiologiche, nonché lo stretto rapporto con il fumo di sigarette (fumatore di 40 sigarette al giorno per circa 40 anni), è possibile ipotizzare con criterio di elevata probabilità che la neoplasia avrebbe potuto insorgere anche in assenza di esposizione lavorativa, pertanto si esclude un rapporto di causalità tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto”
Concludendo infine che non può determinarsi con sufficiente certezza il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la malattia con evento fatale.
Trattandosi quindi di malattia multifattoriale, la determinazione della attività professionale, in contesto con tutti gli altri elementi da considerarsi cause efficienti dell'insorgenza della malattia, non viene giudicata preponderante.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, reputandola immune da vizi logico giuridici, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, giusta dichiarazione ec art. 152 disp. att. C.p.c.
Le spese di CTU vanno, per il medesimo motivo, poste a carico dell' . CP_1
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4003/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
L'avv. Spotorno contesta la relazione di consulenza e chiede la rinnovazione delle operazioni causali;
in particolare rappresenta la violazione di equivalenza causale ai sensi dell'art. 41 C.p., e la violazione del principio di presunzione di origine delle malattie tabellate, nonché la contraddittorietà delle motivazione.
L'avv. Camarda contesta quanto dedotto e di oppone alla rinnovazione, osservando che eventualmente è possibile chiedere chiarimenti alla CTU, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario
. Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4003 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nella qualità di figlia/erede di Parte_1 Per_1
con l'avv.ta SPOTORNO CLAUDIA
[...]
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: rendita ai superstiti conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico dell' ; CP_1
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe nella spiegata qualità, premettendo che il padre , marittimo Persona_2
imbarcato con mansioni di mozzo, tankista e motorista in navi petroliere e successivamente mercantili e pescherecci, a far data dal 1966, decedeva per un carcinoma polmonare a cellule squamose di natura professionale;
premettendo ancora che la malattia e la morte erano state causate dall'esposi zione a inalazione di sostanze nocive presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro: asbesto, IPA, fumi caldi e gas di scarico dei motori benzina e diesel degli automezzi;
che dopo il decesso, nella qualità di vedova di Persona_1 ER
, chiedeva a mezzo pec del 9.4.2021 il riconoscimento della rendita a
[...]
vedova superstite, allegando i documenti necessari;
che in assenza di riscontro proponeva opposizione a mezzo PEC in data
7.10.2021, rimasta anch'essa inesitata;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU, che il fù ER
è deceduto a causa di un tumore polmonare di natura professionale
[...]
contratto a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate;
accertare e dichiarare, dunque il correlato diritto alla rendita a vedova della moglie, successivamente deceduta e dunque sino alla data del suo decesso. - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente sig.ra , nella qualità di figlia/erede della sig.ra Parte_1
nata in [...] il Persona_1
09.02.1952 e deceduta in Palermo il 18/08/2021, dei ratei maturati e non riscossi della rendita a vedova superstite, oltre interessi legali, nonchè dell'assegno funerario ed ulteriori emolumenti di legge, dovuti in favore della predetta madre, già vedova del fu , a far data dal Persona_2 decesso del coniuge avvenuto il 18.07.2018, sino alla data del decesso della dante causa avvenuto il 18/08/2021”. Persona_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2
convenuto, specificando l'assenza di qualsiasi denuncia di malattia professionale da parte del deceduto , la mancanza di motivazioni ER
nell'opposizione, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del nesso causale tra professione ed evento, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Non essendo state sollevate contestazioni circa l'iter lavorativo di ER
, ma soltanto sul nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia
[...]
mortale dello stesso, è stata disposta CTU medico legale sugli atti.
La CTU incaricata, premettendo che “L'adenocarcinoma polmonare, o adenocarcinoma del polmone, è un tumore maligno del polmone con sede
d'origine nel tessuto epiteliale che costituisce gli strati di mucosa presenti
a livello dei polmoni e nei tratti terminali dell'albero bronchiale. I fattori di rischio più importanti dell'adenocarcinoma polmonare sono il fumo di sigaretta, il fumo passivo e l'esposizione prolungata al gas radon, all' amianto e ad altri agenti cancerogeni, nonché familiarità per cancro del polmone”, da considerarsi malattia ad etiologia multifattoriale, e rilevando che il deceduto , imbarcato con le mansioni sopra descritte era Persona_2
però abituale fumatore di 40 sigarette al giorno, per 40 anni di abitudine, ponendo come presupposto dell'indagine la circostanza che “In materia di causalità pertanto il problema medico - legale non è quello di individuare direttamente e autonomamente l'antecedente causale giuridicamente dominante sugli altri, quanto piuttosto di rispondere e precisare nel modo più completo e minuzioso possibile l'eziopatogenesi dell'evento biologico considerato”, osserva che “Nel caso in questione l'assenza di fibrosi polmonare e/o interstiziopatia, la mancata inclusione nella lista di lavoratori ex esposti al rischio amianto (ex art. 13 comma 8° della Legge
257/92), l'età del paziente all'epoca della diagnosi, in linea con le aspettative epidemiologiche, nonché lo stretto rapporto con il fumo di sigarette (fumatore di 40 sigarette al giorno per circa 40 anni), è possibile ipotizzare con criterio di elevata probabilità che la neoplasia avrebbe potuto insorgere anche in assenza di esposizione lavorativa, pertanto si esclude un rapporto di causalità tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto”
Concludendo infine che non può determinarsi con sufficiente certezza il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la malattia con evento fatale.
Trattandosi quindi di malattia multifattoriale, la determinazione della attività professionale, in contesto con tutti gli altri elementi da considerarsi cause efficienti dell'insorgenza della malattia, non viene giudicata preponderante.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, reputandola immune da vizi logico giuridici, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, giusta dichiarazione ec art. 152 disp. att. C.p.c.
Le spese di CTU vanno, per il medesimo motivo, poste a carico dell' . CP_1
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini