Art. 1.
E' autorizzato su apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento straordinario di lire un miliardo per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di fabbricati da adibire a uffici finanziari.
Il programma per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma sara' stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.
E' autorizzato su apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento straordinario di lire un miliardo per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di fabbricati da adibire a uffici finanziari.
Il programma per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma sara' stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.