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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08.07.25 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08.07.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato ZACCARIA Parte_1
SARA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricolo - esponeva che con due note aveva comunicato il disconoscimento di 29 giornate agricole CP_1 lavorate nel 2016 alle dipendenze della ditta IV OS, di 102 giornate nel 2017 lavorate alle dipendenze della ditta IV OS e di 51 sempre nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta RI NA. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze delle predette aziende, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli anni 2016 e 2017, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Costituitasi tardivamente in giudizio ha contestato le giornate CP_1 lavorate dal ricorrente nell'anno 2020 alle dipendenze di una ditta estranea al presente giudizio ( ), pur producendo il Persona_1 verbale ispettivo relativo all'azienda agricola di IV OS. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
2 Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ebbene, occorre rilevare in primo luogo che costituendosi in CP_1 giudizio non ha allegato e provato circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. L'istituto costituendosi tardivamente, con le preclusioni e decadenza di cuia ll'art. 416 c.p.c., ha solo genericamente contestato l'avversa domanda, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo redatto nei confronti della , e pertanto riferibili ad una ditta Parte_2 terza estranea al presente giudizio, pur producendo poi il verbale ispettivo emesso nei confronti della azienda agricola di IV OS, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento delle giornate di cui è causa, facendo tra l'altro riferimento all'anno 2020, non oggetto della presente causa, essendo il presente giudizio riferito agli anni 2016 e 2017. Ciò premesso, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, dall'istruttoria espletata emerge che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo nell'anno 2016 e 2017 trova conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del
3 datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
.
[...]
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17 (cfr. Corte d'.Appello Con di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Inoltre il lavoro agricolo espletato dal ricorrente nell'anno 2016 per IV OS e nell'anno 2017 per RI NA e IV OS trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti (all.ti 3, 4, 5, 9, 10 e 11 fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta RI NA e IV OS negli anni 2016 e 2017 ed ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione e gli emolumenti conseguenti per i predetti anni. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 29 giornate nel 2016 e 153 giornate nel 2017, ordinando all' di procedere alla relativa iscrizione, CP_1 con conseguente diritto al trattenimento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie già corrisposte;
4 - condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 08/07/20205
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08.07.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato ZACCARIA Parte_1
SARA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricolo - esponeva che con due note aveva comunicato il disconoscimento di 29 giornate agricole CP_1 lavorate nel 2016 alle dipendenze della ditta IV OS, di 102 giornate nel 2017 lavorate alle dipendenze della ditta IV OS e di 51 sempre nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta RI NA. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze delle predette aziende, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli anni 2016 e 2017, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Costituitasi tardivamente in giudizio ha contestato le giornate CP_1 lavorate dal ricorrente nell'anno 2020 alle dipendenze di una ditta estranea al presente giudizio ( ), pur producendo il Persona_1 verbale ispettivo relativo all'azienda agricola di IV OS. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
2 Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ebbene, occorre rilevare in primo luogo che costituendosi in CP_1 giudizio non ha allegato e provato circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. L'istituto costituendosi tardivamente, con le preclusioni e decadenza di cuia ll'art. 416 c.p.c., ha solo genericamente contestato l'avversa domanda, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo redatto nei confronti della , e pertanto riferibili ad una ditta Parte_2 terza estranea al presente giudizio, pur producendo poi il verbale ispettivo emesso nei confronti della azienda agricola di IV OS, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento delle giornate di cui è causa, facendo tra l'altro riferimento all'anno 2020, non oggetto della presente causa, essendo il presente giudizio riferito agli anni 2016 e 2017. Ciò premesso, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, dall'istruttoria espletata emerge che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo nell'anno 2016 e 2017 trova conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del
3 datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
.
[...]
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17 (cfr. Corte d'.Appello Con di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Inoltre il lavoro agricolo espletato dal ricorrente nell'anno 2016 per IV OS e nell'anno 2017 per RI NA e IV OS trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti (all.ti 3, 4, 5, 9, 10 e 11 fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta RI NA e IV OS negli anni 2016 e 2017 ed ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione e gli emolumenti conseguenti per i predetti anni. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 29 giornate nel 2016 e 153 giornate nel 2017, ordinando all' di procedere alla relativa iscrizione, CP_1 con conseguente diritto al trattenimento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie già corrisposte;
4 - condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 08/07/20205
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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