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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8428 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
pendente tra
elettivamente domiciliato in Caserta, alla in Cellole (CE) Via Parte_1
Raffaello 19 , presso l'avv. Luigi Gerardo Bagni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
Cf in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., sostituito da , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_2
Schiavone, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) alla Via C. Battisti
n 21;
- CONVENUTO –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto introduttivo ritualmente notificato la parte attrice introduceva la corrente opposizione, affidandola ad un unico motivo di opposizione, attraverso il quale deduceva la insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, minacciata dalla parte convenuta, in ragione della interposizione di un ricorso per
Cassazione avverso la sentenza di Corte d'appello azionata come titolo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, rigettata la istanza cautelare con riferimento ai motivi di opposizione, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era introitata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
3. In via del tutto preliminare, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, e pertanto, deve qui ribadirsi il principio di carattere generale, in ossequio al quale “al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (v., fra le altre, Cass. n. 13381 del 2017)” (in questi termini, di recente, Cassazione civile sez. lav., 12/03/2020, (ud.
20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7086).
Tanto premesso, la opposizione in parola, avuto riguardo alla censura spiegata, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. atteso che nell'atto di citazione era contestato il diritto a procedere all'esecuzione forzata. Ne consegue che la competenza deve essere ritenuta ferma.
In proposito, giova osservare – come già fatto in prima udienza – che la efficacia esecutiva del titolo azionato risulta sospesa in data
16.11.2022, con provvedimento comunicato in data 18.11.2022, quindi in data successiva alla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 19.10.2022. All'epoca della notifica dell'atto di precetto, dunque, il titolo era valido ed efficace e tanto si osserva ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, che non può ravvisarsi nel caso di specie.
In proposito a nulla rilevano le circostanze “esterne” al corrente giudizio di opposizione ed ovvero le circostanze del giudizio di gravame del titolo, nel corso del quale era stata emessa la sospensione
“esterna” di cui si era tenuto conto in prima udienza.
Per completezza si osserva che detto provvedimento è stato caducato, all'esito della conclusione del giudizio in cassazione con rigetto del ricorso deciso ( e con caducazione, dunque, anche della sospensione del titolo esecutivo, emessa dalla corte di Appello di
Napoli ex art 373 c.p.c.)
Pertanto, deve affermarsi il diritto a procedere all'esecuzione forzata avviata su ricorso ex art. 612 c.p.c. dalla parte convenuta.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essa segue la soccombenza, ma ciò nondimeno devono ritenersi sussistenti idonee ragioni per la compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. individuate nella complessiva attività processuale posta in essere, ed ancora nella particolarità delle ragioni prospettate a sostegno dei motivi di censura.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25 settembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)