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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2023 R.G. proposta da
, , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO MORO e MIRTA FASOLO ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1
OR, NT DI SA, LO CA, AT AU,
LE OV resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe hanno dedotto che:
“Gli odierni ricorrenti sono la moglie ed il figlio del sig. , nato a [...]_1
il 30 dicembre 1932, ivi deceduto il 10 maggio 2013, come emerge dal certificato di stato di famiglia storico che si allega sub doc. 1.
Il signor , in vita, aveva prestato la propria attività lavorativa subordinata come Pt_2
pittore presso il cantiere navale di Monfalcone tra il 1952 ed il 1961 alle dipendenze della società C.R.D.A. (Cantieri Riuniti dell'Adriatico) (doc. 2: libretto di lavoro).
Com'è noto, il cantiere navale di Monfalcone è stato gestito senza soluzione di continuità alcuna dalla odierna convenuta dapprima come società Controparte_2
poi come ed infine, in seguito a fusione per incorporazione, come
[...] Controparte_3
oggi con sede in Trieste via CP_1 Controparte_4 Controparte_1
Genova n. 1 (doc. 3: visura Cciaa, doc. 4 atto di fusione 30.6.1984).
Nel periodo successivo (dal 28.11.1962 al 4.5.1963 e dal 14.8.1963 al 27.11.1963) il sig.
ha continuato a lavorare presso il medesimo cantiere ma alle dipendenze della Pt_2
ditta AB Carlo, poi divenuta ditta Silvio AB & Fratelli, poi divenuta ditta AB
Silvio che eseguiva, in regime di appalto, i lavori di pitturazione all'interno delle navi in costruzione (cfr libretto di lavoro allegato sub doc. 2).
Per molti anni, pertanto, il de cuius dei ricorrenti ha lavorato continuativamente presso lo stabilimento sito in Monfalcone, in cui dall'inizio del secolo scorso la convenuta opera nel settore della cantieristica navale e nel quale per molti decenni, si è fatto largo impiego, nei termini di cui si dirà, di amianto.
Va precisato sin d'ora che una volta cessato il rapporto di cui è causa, dal 1962 al 1986 il sig. ha lavorato come pittore e decoratore artigiano in proprio presso abitazioni Pt_2
private; dal 1986 e sino al pensionamento ha lavorato come custode di una fabbrica metalmeccanica (non in produzione).
* * * *
2 Nel corso del 2010, in occasione di esami e visite eseguiti a seguito della diagnosi di colecisti, i medici curanti prescrivevano altri esami per “sospetto mesotelioma” e, a settembre del 2010, veniva confermata la diagnosi di “mesotelioma peritoneale”; il signor curato con continui drenaggi e seguito a domicilio con assistenza infermieristica;
Pt_2
giungeva a decesso il 10 maggio 2013 in ospedale.
L'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Gorizia (doc. 5) ha così concluso:
“.. si tratta di un mesotelioma causato da esposizione pregressa ad amianto. Per quanto riguarda il nesso causale fra malattia neoplastica e de-cesso, esso pare certo, vista la gravità e l'estensione della malattia neoplastica a livello della cavità addominale, lo stato cachettico, la presenza di una malattia terminale caratteristica degli individui defedati
(broncopolmonite) e l'assenza di altre patologie di rilievo”.
A tali conclusioni il dr è giunto precisando che “i reperti utili alla valutazione Per_2
dell'esposizione all'amianto sono i seguenti:
1. Placche ialine della pleura grado 2
2. Numero moderatamente elevato di corpi dell'asbesto nel tessuto polmo-nare (5700/g. di tessuto polmonare secco)
3. Rari corpi dell'asbesto nelle sezioni di routine di tessuto polmonare, senza significativa fibrosi”
Anche l' ha riconosciuto (doc. 6) l'origine professionale della patologia denunciata CP_5
(doc. 7) in vita dal sig. e, dopo il suo decesso, ha riconosciuto altresì il diritto Pt_2
della vedova sia alla rendita ai superstiti sia prestazione a carico del Fondo vittime amianto (doc. 8).
Il 6 aprile 2023, su incarico degli odierni ricorrenti, il dr. esaminava Persona_3
l'intera documentazione clinica relativa alla vicenda sanitaria del sig. e traeva le Pt_2
seguenti conclusioni: “Il signor è deceduto il 10.05.13 a causa di una Persona_1
neoplasia peritoneale (mesotelioma). Per le considerazioni sopraesposte, è da riconoscere nella prolungata esposizione professionale ad asbesto un ruolo causale per la genesi della neoplasia pleurica” (doc. 9: perizia dr e allegati)”. Per_3
Per tali ragioni hanno concluso come di seguito:
3 “accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede le-gale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio subiti dai ricorrenti nella loro accezione morale/esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 282.660,00 quanto a ed in € 286.000,00 quanto a , oppure nelle Parte_1 Parte_2
diverse misure, maggiori o minori, che appariranno eque e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi inoltre la società convenuta a risarcire a ciascun ricorrente l'ulteriore somma di € 25.000,00 cadauno, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno esistenziale e morale sofferto per i patimenti, le apprensioni e le modificazioni di vita in pejus subite durante il corso dell'agonia del proprio congiunto;
oltre alla rifusione della spesa di € 500,00 per la relazione medico legale a favore di . Parte_1
Con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del giudice del lavoro sostenuta da parte resistente, va sottolineato come la Corte di cassazione ha statuito che "per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si
4 ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la
"causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro" (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dai ricorrenti si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il congiunto deceduto e, pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, co. 1, c.p.c. e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, il termine decorre dalla data del decesso del lavoratore, avvenuto il 10.5.2013. Sul punto, trattandosi di danno da reato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e degli artt. 150 e 589 c.p. il termine di prescrizione è di 14 anni. Inoltre, è stato inviato in data 11.4.2023 atto di diffida interruttivo della prescrizione mediante pec (cfr. all. n. 38 di parte ricorrente); di guisa che nemmeno tale termine prescrizionale risulta decorso.
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali.
Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr.
Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
5 Tanto premesso, la configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il de cuius era stato adibito a lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che , nello svolgimento dell'attività Persona_1
lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Egli ha lavorato dal 1952 al 1961 (doc. 1 parte ricorrente: libretto di lavoro) all'interno del cantiere navale di Monfalcone come pittore alle dipendenze della società CANTIERI
RIUNITI DELL'ADRIATICO, la quale è divenuta la che poi si è Controparte_3
fusa per incorporazione nella odierna convenuta. Controparte_1
Sul punto il teste ha dichiarato: “Conoscevo il sig. , eravamo Testimone_1 Persona_1
colleghi di lavoro. Ho lavorato nello stabilimento di Monfalcone di dal 1953 al CP_1
1958. Poi nel 1958-1959 sono andato a fare il militare e poi ho ripreso, sempre a
Monfalcone. Nel 1963 ero ancora lì. So che lui è andato via, non so a fare cosa, l'ho perso di vista. Era addetto alla pitturazione. L'ho conosciuto a bordo delle tre navi Omerich,
EA e RA che erano in lavorazione in quel periodo. Ero anch'io pittore, eravamo proprio colleghi. Prima di pitturare si doveva carteggiare e spazzolare per la rimozione dei residui. Poi c'erano i coibentatori e poi procedevamo a pitturare sopra la coibentazione.
6 Prima dellapitturazione soffiavamo con l'aria compressa per eliminare i residui, le polveri, che rimanevano dopo la coibentazione. A bordo lavoravamo tutti fianco a fianco con saldatori e coibentatori, non c'era una stanza singola, lavoravamo contemporaneamente. I coibentatori lavoravano l'amianto, con l'impastatrice e il trapano. Per l'isolamento il preparato di amianto veniva anche spruzzato alle pareti, quindi l'amianto girava per l'ambiente. Non mi ricordo se c'erano anche coperte o teli di amianto. Mi sembra che il sig.
marcasse anche le tubature del gas, ce ne occupavamo anche noi pittori. Non mi Pt_2
ricordo come si effettuava la marcatura. Negli stessi ambienti veniva fatto l'impasto di amianto con l'utilizzo di sacchi di amianto in fiocchi e veniva impastato a bordo. I fiocchi di amianto venivano versati all'interno del vaso di acqua per fare l'impasto. La sera prima di andare a casa si andava tutti negli stessi spogliatoi, dove ci si svestiva dalla tuta da lavoro e ci si faceva la doccia. Per il pranzo alcuni andavano in mensa, alcuni portavano il panino. Si mangiava tutti insieme in mensa, altri sottobordo o sopra, chi abitava vicino andava a casa. Per mangiare non ci si toglieva la tuta. Non avevamo mascherine né
c'erano aspiratori”.
Le deduzioni dei ricorrenti trovano fondamento anche nella copiosa attività e nelle testimonianze dei procedimenti penali allegati.
Risulta, pertanto, in modo chiaro e preciso che il de cuius, nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto. Tale conclusione si trae pacificamente dalle testimonianze assunte dalle quali è emersa la normale promiscuità dell'ambiente di lavoro tra tutte le maestranze presenti nel cantiere di il largo CP_1
uso di amianto, l'uso e la manipolazione sistematica di materiali di amianto, con residui di lavorazione e polveri presenti negli ambienti, privi di sistemi di aspirazioni efficaci, nonché la sistematica mancanza di dispositivi di protezione individuale.
Ne deriva, dunque, che risulta accertato che l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del
. Persona_1
Il CTU nominato dal GL titolare del fascicolo in precedenza, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha concluso che: “Il Sig. era affetto in vita Persona_1
da un mesotelioma peritoneale che lo condusse all'exitus in data 10.05.2013.
La neoplasia asbesto-correlata è causalmente riconducibile, con criterio probabilistico, alla esposizione professionale all'amianto, alle dipendenze della convenuta. CP_6
7 Le conseguenze di danno sono quindi quantificabili in 115 giorni di danno biologico temporaneo al 100% e in 125 giorni di danno biologico temporaneo al 80%, con grado di sofferenza definibile di intensità elevatissima, a cui va aggiunto un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di ulteriori 24 mesi”.
Tale conclusione appare il frutto di un'analisi puntuale e dettagliata e priva di contrasti logici ed è da condividere.
A tal proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità in capo al datore in questi casi anche qualora l'asbestosi rappresenti una concausa del decesso. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28458 ha stabilito, infatti, che: “Accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”.
Rimane ora da verificare la sussistenza della responsabilità di in Controparte_1 ordine all'esposizione all'amianto nel periodo considerato determinante dal CTU e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del . Persona_1
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua responsabilità.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D. 442/1909, che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R.
303/1956), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
8 Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato”
(Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema
Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni
'60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v. Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto
(in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento
9 dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt.
10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro
10 del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087
c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive,
l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087
c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento”
(Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, vedova e figlio del de cuius, hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio.
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto
11 all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn.
8827-8828; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della teste escussa che: “Conoscevo il sig. , tramite con cui sono stata Tes_2 Persona_1 Pt_2
insieme per un periodo, poi la storia è finita, è andato in giro per il mondo a lavorare Pt_2
e per i genitori sono diventata una seconda figlia. Sono anche infermiera quindi quando hanno avuto problemi di salute li ho sempre aiutati e aiuto ancora oggi la sig.ra Pt_1
, sono un po' come una figlia adottiva. Li ho conosciuti a fine anni '90. E' una
[...]
famiglia molto unita, hanno sempre fatto tutto insieme, festività, ferie, malattie, hanno sempre affrontato tutto insieme, come le famiglie di una volta. Anche il mio papà li ha conosciuti e anche se non sono effettivamente di famiglia è come se lo fossero. La sig.ra e il marito erano sempre insieme, facevano tutto insieme, anche la spesa. Pt_1
12 Viaggiavano anche insieme. So che sono stati in America, hanno fatto la crociera insieme.
Lo so perché mi chiedevano di andare a vedere la casa o la posta quando erano via.
Ballavano il liscio insieme, il sabato andavano a cena e poi andavano a ballare. Le ferie estive le passavano sempre insieme, quando li ho conosciuti io avevano il camper, Pt_2 aveva la passione della moto e andavano in giro per l'Italia per le sue gare con il camper in cui potevano caricare la moto e anche il cane, per stare tutti insieme. So che avevano una casa a Paularo perché me ne parlavano, ma quando li ho conosciuti l'avevano venduta già. Per_ Il sig. ha insegnato tutto al figlio, pitturare, aggiustare le moto, quello che sa fare oggi lo sa perché glielo ha insegnato il padre. Il figlio poi ha Pt_2
continuato il lavoro del padre. Nel 2000 ho aperto l'attività e ho iniziato a frequentare il sig. , lui è andato in America nel 2004-2005. Nel 2011 è dovuto ritornare a Pt_2 Pt_2
casa per la malattia del padre, vivendo a casa dei genitori. chiamava sempre i Pt_2
genitori anche quando era in America per almeno due volte al giorno. Anche oggi chiama sempre la madre, anche se vivono vicini. Sono molto attaccati. Fino alla morte del padre abitavano tutti e tre in via Invalidi del Lavoro 2, a Monfalcone. In quell'epoca la mamma di ogni tanto mi teneva il cane, io comunque andavo lì ogni giorno, lo vedevo Pt_2 Pt_2
sempre lì, non so bene che lavoro facesse, ma trovandolo sempre a casa credo che non
Per_ lavorasse a tempo pieno. è stato tanto male, ha avuto una morte e il premorte molto pesanti, bisognava cercare di supportarlo e seguirlo dalla mattina alla notte. La moglie e il figlio se ne occupavano in toto, lo accompagnavano alle visite e stavano con lui a casa, io cercavo di aiutarli. Hanno cercato di tenerlo in casa fino all'ultimo, anche se si sapeva che non c'era guarigione cercavano di supportarlo con l'amore e la vicinanza. Nell'ultimo Per_ periodo neppure la morfina riusciva a dare sollievo al sig. . Gli ultimi giorni è stato portato in ospedale perché anche dal punto di vista psicologico non era sufficiente per alleviare il dolore. Lui chiedeva di morire, di farla finita, da quanto la situazione era insopportabile”.
Il teste ha dichiarato: “Conoscevo il sig. per amicizia, ci siamo Tes_3 Persona_1
conosciuti 25-30 anni fa. Dopo lavoro ci eravamo conosciuti e poi anche in casa per il fatto che mia figlia li assisteva. Sono il padre di , la precedente testimone. Persona_4
Frequentavo spesso la famiglia . Era una famiglia molto unita. La sig.ra e Pt_2 Pt_1
Per_ il sig. facevano insieme tante cose, passavano insieme le vacanze estive, facevano anche la spesa insieme. Tra di loro, anche con il figlio, passavano insieme sempre le
13 ricorrenze. Il sig. è andato in America nel 2005, più o meno da quello che Parte_2 ricordo. aveva la passione dell'enduro e del motocross, i genitori lo seguivano e lo Pt_2
accompagnavano sempre nelle gare. Il sig. ha poi portato avanti lo stesso lavoro del Pt_2
padre, di pittore. Anche quando era in America erano sempre in contatto con i genitori.
Quando il padre è stato male lui è tornato in Italia, a stare con i genitori. So che Pt_2
lavorava in quel periodo, quando è tornato, ma non saprei dire di preciso quanto. Quando il
Per_ sig. è stato male erano la moglie e il figlio a prendersi cura di lui, lo accompagnavano alle visite, non avevano assunto alcun aiuto, se ne occupavano loro. Andavo a trovare
Per_ spesso il sig. . Non era molto facile, ha avuto un decorso pesante. Non so se nell'ultimo Per_ periodo la morfina avesse smesso di fare effetto e se il sig. avesse chiesto di farla finita perché non sopportava più il dolore”.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, in virtù della convivenza e dell'assistenza prestata dai ricorrenti al de cuius, occorre, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle di Roma del 2025 in quanto corrispondenti all'insegnamento della
Corte di cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, sono attribuibili alla ricorrente Pt_1
in qualità di coniuge superstite 1,5 punti per età della vittima primaria, 1,5 punto
[...]
per età della vittima secondaria, 20 punti per la convivenza, 4 per la composizione del
14 nucleo familiare, 3 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 27 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 311.828,40.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente , figlio convivente, 1,5 Parte_2
punti per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 4 punti per la convivenza, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 26 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 300.279,20.
Al riguardo, occorre precisare che non si verte in tal guisa in una ipotesi di condanna ultra petitum in virtù della clausola inserita nelle conclusioni del ricorso con cui si chiede la condanna anche alla somma maggiore risultante all'esito della CTU o riconosciuta in giudizio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29537).
In tale ambito non va detratto quanto i ricorrenti hanno ottenuto dal Fondo per le vittime di amianto, non essendo tale voce assimilabile a quella risarcitoria ai fini di una eventuale compensatio lucri cum damno. In tal senso si è espressa recentemente la Suprema Corte che ha chiarito che: “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo
15 disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che CP_5
l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto e il diritto al risarcimento del CP_7 danno spettante alle stesse vittime”, esprimendo un principio valevole anche per i successivi
Fondi previsti dal legislatore (cfr. Cass. Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217).
Alla somma calcolata vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 500,00 così come da fattura del 6.4.2023, in favore di . Parte_1
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso di , Persona_1
condanna la stessa a risarcire i conseguenti danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di €311.828,40 per Pt_1 oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, nonché ad €
[...]
500,00 a titolo di spese di C.T.P. sostenute, e di € 300.279,20 per , Parte_2
oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.598,00, oltre rimb. forf. al 15% per
16 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, CU se dovuto e pagato da distrarsi in solido in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2023 R.G. proposta da
, , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO MORO e MIRTA FASOLO ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1
OR, NT DI SA, LO CA, AT AU,
LE OV resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe hanno dedotto che:
“Gli odierni ricorrenti sono la moglie ed il figlio del sig. , nato a [...]_1
il 30 dicembre 1932, ivi deceduto il 10 maggio 2013, come emerge dal certificato di stato di famiglia storico che si allega sub doc. 1.
Il signor , in vita, aveva prestato la propria attività lavorativa subordinata come Pt_2
pittore presso il cantiere navale di Monfalcone tra il 1952 ed il 1961 alle dipendenze della società C.R.D.A. (Cantieri Riuniti dell'Adriatico) (doc. 2: libretto di lavoro).
Com'è noto, il cantiere navale di Monfalcone è stato gestito senza soluzione di continuità alcuna dalla odierna convenuta dapprima come società Controparte_2
poi come ed infine, in seguito a fusione per incorporazione, come
[...] Controparte_3
oggi con sede in Trieste via CP_1 Controparte_4 Controparte_1
Genova n. 1 (doc. 3: visura Cciaa, doc. 4 atto di fusione 30.6.1984).
Nel periodo successivo (dal 28.11.1962 al 4.5.1963 e dal 14.8.1963 al 27.11.1963) il sig.
ha continuato a lavorare presso il medesimo cantiere ma alle dipendenze della Pt_2
ditta AB Carlo, poi divenuta ditta Silvio AB & Fratelli, poi divenuta ditta AB
Silvio che eseguiva, in regime di appalto, i lavori di pitturazione all'interno delle navi in costruzione (cfr libretto di lavoro allegato sub doc. 2).
Per molti anni, pertanto, il de cuius dei ricorrenti ha lavorato continuativamente presso lo stabilimento sito in Monfalcone, in cui dall'inizio del secolo scorso la convenuta opera nel settore della cantieristica navale e nel quale per molti decenni, si è fatto largo impiego, nei termini di cui si dirà, di amianto.
Va precisato sin d'ora che una volta cessato il rapporto di cui è causa, dal 1962 al 1986 il sig. ha lavorato come pittore e decoratore artigiano in proprio presso abitazioni Pt_2
private; dal 1986 e sino al pensionamento ha lavorato come custode di una fabbrica metalmeccanica (non in produzione).
* * * *
2 Nel corso del 2010, in occasione di esami e visite eseguiti a seguito della diagnosi di colecisti, i medici curanti prescrivevano altri esami per “sospetto mesotelioma” e, a settembre del 2010, veniva confermata la diagnosi di “mesotelioma peritoneale”; il signor curato con continui drenaggi e seguito a domicilio con assistenza infermieristica;
Pt_2
giungeva a decesso il 10 maggio 2013 in ospedale.
L'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Gorizia (doc. 5) ha così concluso:
“.. si tratta di un mesotelioma causato da esposizione pregressa ad amianto. Per quanto riguarda il nesso causale fra malattia neoplastica e de-cesso, esso pare certo, vista la gravità e l'estensione della malattia neoplastica a livello della cavità addominale, lo stato cachettico, la presenza di una malattia terminale caratteristica degli individui defedati
(broncopolmonite) e l'assenza di altre patologie di rilievo”.
A tali conclusioni il dr è giunto precisando che “i reperti utili alla valutazione Per_2
dell'esposizione all'amianto sono i seguenti:
1. Placche ialine della pleura grado 2
2. Numero moderatamente elevato di corpi dell'asbesto nel tessuto polmo-nare (5700/g. di tessuto polmonare secco)
3. Rari corpi dell'asbesto nelle sezioni di routine di tessuto polmonare, senza significativa fibrosi”
Anche l' ha riconosciuto (doc. 6) l'origine professionale della patologia denunciata CP_5
(doc. 7) in vita dal sig. e, dopo il suo decesso, ha riconosciuto altresì il diritto Pt_2
della vedova sia alla rendita ai superstiti sia prestazione a carico del Fondo vittime amianto (doc. 8).
Il 6 aprile 2023, su incarico degli odierni ricorrenti, il dr. esaminava Persona_3
l'intera documentazione clinica relativa alla vicenda sanitaria del sig. e traeva le Pt_2
seguenti conclusioni: “Il signor è deceduto il 10.05.13 a causa di una Persona_1
neoplasia peritoneale (mesotelioma). Per le considerazioni sopraesposte, è da riconoscere nella prolungata esposizione professionale ad asbesto un ruolo causale per la genesi della neoplasia pleurica” (doc. 9: perizia dr e allegati)”. Per_3
Per tali ragioni hanno concluso come di seguito:
3 “accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede le-gale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio subiti dai ricorrenti nella loro accezione morale/esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 282.660,00 quanto a ed in € 286.000,00 quanto a , oppure nelle Parte_1 Parte_2
diverse misure, maggiori o minori, che appariranno eque e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi inoltre la società convenuta a risarcire a ciascun ricorrente l'ulteriore somma di € 25.000,00 cadauno, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno esistenziale e morale sofferto per i patimenti, le apprensioni e le modificazioni di vita in pejus subite durante il corso dell'agonia del proprio congiunto;
oltre alla rifusione della spesa di € 500,00 per la relazione medico legale a favore di . Parte_1
Con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del giudice del lavoro sostenuta da parte resistente, va sottolineato come la Corte di cassazione ha statuito che "per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si
4 ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la
"causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro" (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dai ricorrenti si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il congiunto deceduto e, pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, co. 1, c.p.c. e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, il termine decorre dalla data del decesso del lavoratore, avvenuto il 10.5.2013. Sul punto, trattandosi di danno da reato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e degli artt. 150 e 589 c.p. il termine di prescrizione è di 14 anni. Inoltre, è stato inviato in data 11.4.2023 atto di diffida interruttivo della prescrizione mediante pec (cfr. all. n. 38 di parte ricorrente); di guisa che nemmeno tale termine prescrizionale risulta decorso.
Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea innanzitutto che i ricorrenti hanno esposto circostanze riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio; peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'art. 2087 c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico del datore di lavoro precidi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali.
Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d'ufficio” (ex multis, cfr.
Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 6360).
5 Tanto premesso, la configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso, ossia al tipo di operazioni ed ai rischi intrinseci alle stesse, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misura di protezione individuale imposte dalla legge.
Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno indicato i comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, deducendo che il de cuius era stato adibito a lavorazioni che lo hanno esposto a polveri e fibre di amianto ed altri agenti cancerogeni, sia omissivo, avendo il datore di lavoro omesso di mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche espressamente citate.
Dagli esiti dell'istruttoria effettuata, emerge che i ricorrenti hanno assolto all'onere della prova su di loro gravante.
Risulta, infatti, in modo chiaro e preciso che , nello svolgimento dell'attività Persona_1
lavorativa, è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto.
Egli ha lavorato dal 1952 al 1961 (doc. 1 parte ricorrente: libretto di lavoro) all'interno del cantiere navale di Monfalcone come pittore alle dipendenze della società CANTIERI
RIUNITI DELL'ADRIATICO, la quale è divenuta la che poi si è Controparte_3
fusa per incorporazione nella odierna convenuta. Controparte_1
Sul punto il teste ha dichiarato: “Conoscevo il sig. , eravamo Testimone_1 Persona_1
colleghi di lavoro. Ho lavorato nello stabilimento di Monfalcone di dal 1953 al CP_1
1958. Poi nel 1958-1959 sono andato a fare il militare e poi ho ripreso, sempre a
Monfalcone. Nel 1963 ero ancora lì. So che lui è andato via, non so a fare cosa, l'ho perso di vista. Era addetto alla pitturazione. L'ho conosciuto a bordo delle tre navi Omerich,
EA e RA che erano in lavorazione in quel periodo. Ero anch'io pittore, eravamo proprio colleghi. Prima di pitturare si doveva carteggiare e spazzolare per la rimozione dei residui. Poi c'erano i coibentatori e poi procedevamo a pitturare sopra la coibentazione.
6 Prima dellapitturazione soffiavamo con l'aria compressa per eliminare i residui, le polveri, che rimanevano dopo la coibentazione. A bordo lavoravamo tutti fianco a fianco con saldatori e coibentatori, non c'era una stanza singola, lavoravamo contemporaneamente. I coibentatori lavoravano l'amianto, con l'impastatrice e il trapano. Per l'isolamento il preparato di amianto veniva anche spruzzato alle pareti, quindi l'amianto girava per l'ambiente. Non mi ricordo se c'erano anche coperte o teli di amianto. Mi sembra che il sig.
marcasse anche le tubature del gas, ce ne occupavamo anche noi pittori. Non mi Pt_2
ricordo come si effettuava la marcatura. Negli stessi ambienti veniva fatto l'impasto di amianto con l'utilizzo di sacchi di amianto in fiocchi e veniva impastato a bordo. I fiocchi di amianto venivano versati all'interno del vaso di acqua per fare l'impasto. La sera prima di andare a casa si andava tutti negli stessi spogliatoi, dove ci si svestiva dalla tuta da lavoro e ci si faceva la doccia. Per il pranzo alcuni andavano in mensa, alcuni portavano il panino. Si mangiava tutti insieme in mensa, altri sottobordo o sopra, chi abitava vicino andava a casa. Per mangiare non ci si toglieva la tuta. Non avevamo mascherine né
c'erano aspiratori”.
Le deduzioni dei ricorrenti trovano fondamento anche nella copiosa attività e nelle testimonianze dei procedimenti penali allegati.
Risulta, pertanto, in modo chiaro e preciso che il de cuius, nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato esposto in modo costante e cospicuo all'amianto. Tale conclusione si trae pacificamente dalle testimonianze assunte dalle quali è emersa la normale promiscuità dell'ambiente di lavoro tra tutte le maestranze presenti nel cantiere di il largo CP_1
uso di amianto, l'uso e la manipolazione sistematica di materiali di amianto, con residui di lavorazione e polveri presenti negli ambienti, privi di sistemi di aspirazioni efficaci, nonché la sistematica mancanza di dispositivi di protezione individuale.
Ne deriva, dunque, che risulta accertato che l'esposizione ad amianto per effetto della condotta della convenuta ha contribuito a causare la patologia che ha cagionato la morte del
. Persona_1
Il CTU nominato dal GL titolare del fascicolo in precedenza, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, ha concluso che: “Il Sig. era affetto in vita Persona_1
da un mesotelioma peritoneale che lo condusse all'exitus in data 10.05.2013.
La neoplasia asbesto-correlata è causalmente riconducibile, con criterio probabilistico, alla esposizione professionale all'amianto, alle dipendenze della convenuta. CP_6
7 Le conseguenze di danno sono quindi quantificabili in 115 giorni di danno biologico temporaneo al 100% e in 125 giorni di danno biologico temporaneo al 80%, con grado di sofferenza definibile di intensità elevatissima, a cui va aggiunto un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di ulteriori 24 mesi”.
Tale conclusione appare il frutto di un'analisi puntuale e dettagliata e priva di contrasti logici ed è da condividere.
A tal proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità in capo al datore in questi casi anche qualora l'asbestosi rappresenti una concausa del decesso. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28458 ha stabilito, infatti, che: “Accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”.
Rimane ora da verificare la sussistenza della responsabilità di in Controparte_1 ordine all'esposizione all'amianto nel periodo considerato determinante dal CTU e, conseguentemente, alla malattia e al decesso del . Persona_1
Sul punto, non appaiono condivisibili le deduzioni di parte resistente in ordine all'impossibilità di individuare una sua responsabilità.
Va rilevato che all'epoca dei fatti vi erano diverse disposizioni legislative che riconoscevano i rischi dell'esposizione all'asbesto, tra cui, in particolare, il R.D. 442/1909, che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto e la L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi.
Nonostante ciò e nonostante l'esistenza delle prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ove si formavano le polveri di qualunque specie (D.P.R.
303/1956), il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adottato concrete cautele per evitare o, almeno, ridurre l'esposizione all'amianto anche dei lavoratori che non avevano, o non avrebbero dovuto avere, contatti diretti con tale materiale.
8 Ne deriva la violazione delle specifiche disposizioni del D.P.R. 303/1956 e senz'altro dell'art. 2087 c.c., il quale “si propone di integrare, con l'affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato”
(Cass., Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655).
Né valgono le osservazioni poste, concernenti l'inesistenza di cautele idonee ad evitare le conseguenze dell'esposizione, posto che comunque non sono state adottate effettive e concrete misure per contenere la diffusione o per proteggere dalle polveri di amianto e, quindi, ridurre il rischio al quale sono stati esposti tutti i lavoratori che dovevano operare negli ambienti indicati.
Devono, peraltro, essere ricordati ed applicati i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema
Corte, secondo cui “in particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni
'60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v. Cass. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011). Inoltre è stata anche ritenuta l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto
(in quel caso) dall'anno 1956 al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento
9 dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005). Infatti si è rimarcato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1138, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt.
10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro
10 del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087
c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive,
l'art 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando non possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”. Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilità della società in relazione alla mancata adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087
c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l'evento”
(Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2014, n. 26590).
Venendo all'esame delle richieste risarcitorie, i ricorrenti, vedova e figlio del de cuius, hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio.
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto
11 all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, nn.
8827-8828; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2005, già citata).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria orale svolta tramite l'assunzione della teste escussa che: “Conoscevo il sig. , tramite con cui sono stata Tes_2 Persona_1 Pt_2
insieme per un periodo, poi la storia è finita, è andato in giro per il mondo a lavorare Pt_2
e per i genitori sono diventata una seconda figlia. Sono anche infermiera quindi quando hanno avuto problemi di salute li ho sempre aiutati e aiuto ancora oggi la sig.ra Pt_1
, sono un po' come una figlia adottiva. Li ho conosciuti a fine anni '90. E' una
[...]
famiglia molto unita, hanno sempre fatto tutto insieme, festività, ferie, malattie, hanno sempre affrontato tutto insieme, come le famiglie di una volta. Anche il mio papà li ha conosciuti e anche se non sono effettivamente di famiglia è come se lo fossero. La sig.ra e il marito erano sempre insieme, facevano tutto insieme, anche la spesa. Pt_1
12 Viaggiavano anche insieme. So che sono stati in America, hanno fatto la crociera insieme.
Lo so perché mi chiedevano di andare a vedere la casa o la posta quando erano via.
Ballavano il liscio insieme, il sabato andavano a cena e poi andavano a ballare. Le ferie estive le passavano sempre insieme, quando li ho conosciuti io avevano il camper, Pt_2 aveva la passione della moto e andavano in giro per l'Italia per le sue gare con il camper in cui potevano caricare la moto e anche il cane, per stare tutti insieme. So che avevano una casa a Paularo perché me ne parlavano, ma quando li ho conosciuti l'avevano venduta già. Per_ Il sig. ha insegnato tutto al figlio, pitturare, aggiustare le moto, quello che sa fare oggi lo sa perché glielo ha insegnato il padre. Il figlio poi ha Pt_2
continuato il lavoro del padre. Nel 2000 ho aperto l'attività e ho iniziato a frequentare il sig. , lui è andato in America nel 2004-2005. Nel 2011 è dovuto ritornare a Pt_2 Pt_2
casa per la malattia del padre, vivendo a casa dei genitori. chiamava sempre i Pt_2
genitori anche quando era in America per almeno due volte al giorno. Anche oggi chiama sempre la madre, anche se vivono vicini. Sono molto attaccati. Fino alla morte del padre abitavano tutti e tre in via Invalidi del Lavoro 2, a Monfalcone. In quell'epoca la mamma di ogni tanto mi teneva il cane, io comunque andavo lì ogni giorno, lo vedevo Pt_2 Pt_2
sempre lì, non so bene che lavoro facesse, ma trovandolo sempre a casa credo che non
Per_ lavorasse a tempo pieno. è stato tanto male, ha avuto una morte e il premorte molto pesanti, bisognava cercare di supportarlo e seguirlo dalla mattina alla notte. La moglie e il figlio se ne occupavano in toto, lo accompagnavano alle visite e stavano con lui a casa, io cercavo di aiutarli. Hanno cercato di tenerlo in casa fino all'ultimo, anche se si sapeva che non c'era guarigione cercavano di supportarlo con l'amore e la vicinanza. Nell'ultimo Per_ periodo neppure la morfina riusciva a dare sollievo al sig. . Gli ultimi giorni è stato portato in ospedale perché anche dal punto di vista psicologico non era sufficiente per alleviare il dolore. Lui chiedeva di morire, di farla finita, da quanto la situazione era insopportabile”.
Il teste ha dichiarato: “Conoscevo il sig. per amicizia, ci siamo Tes_3 Persona_1
conosciuti 25-30 anni fa. Dopo lavoro ci eravamo conosciuti e poi anche in casa per il fatto che mia figlia li assisteva. Sono il padre di , la precedente testimone. Persona_4
Frequentavo spesso la famiglia . Era una famiglia molto unita. La sig.ra e Pt_2 Pt_1
Per_ il sig. facevano insieme tante cose, passavano insieme le vacanze estive, facevano anche la spesa insieme. Tra di loro, anche con il figlio, passavano insieme sempre le
13 ricorrenze. Il sig. è andato in America nel 2005, più o meno da quello che Parte_2 ricordo. aveva la passione dell'enduro e del motocross, i genitori lo seguivano e lo Pt_2
accompagnavano sempre nelle gare. Il sig. ha poi portato avanti lo stesso lavoro del Pt_2
padre, di pittore. Anche quando era in America erano sempre in contatto con i genitori.
Quando il padre è stato male lui è tornato in Italia, a stare con i genitori. So che Pt_2
lavorava in quel periodo, quando è tornato, ma non saprei dire di preciso quanto. Quando il
Per_ sig. è stato male erano la moglie e il figlio a prendersi cura di lui, lo accompagnavano alle visite, non avevano assunto alcun aiuto, se ne occupavano loro. Andavo a trovare
Per_ spesso il sig. . Non era molto facile, ha avuto un decorso pesante. Non so se nell'ultimo Per_ periodo la morfina avesse smesso di fare effetto e se il sig. avesse chiesto di farla finita perché non sopportava più il dolore”.
Considerate tali risultanze probatorie che dimostrano la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita, in virtù della convivenza e dell'assistenza prestata dai ricorrenti al de cuius, occorre, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, ai fini della quantificazione dello stesso, si ritiene di poter adottare i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale contenuti nelle recenti Tabelle di Roma del 2025 in quanto corrispondenti all'insegnamento della
Corte di cassazione secondo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, sono attribuibili alla ricorrente Pt_1
in qualità di coniuge superstite 1,5 punti per età della vittima primaria, 1,5 punto
[...]
per età della vittima secondaria, 20 punti per la convivenza, 4 per la composizione del
14 nucleo familiare, 3 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 27 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 311.828,40.
In base a tali parametri, sono attribuibili al ricorrente , figlio convivente, 1,5 Parte_2
punti per età della vittima primaria, 2,5 punti per età della vittima secondaria, 4 punti per la convivenza, 18 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ne scaturisce un totale di 26 punti che moltiplicati per il valore punto di € 11.549,20 consentono di quantificare il danno de quo in € 300.279,20.
Al riguardo, occorre precisare che non si verte in tal guisa in una ipotesi di condanna ultra petitum in virtù della clausola inserita nelle conclusioni del ricorso con cui si chiede la condanna anche alla somma maggiore risultante all'esito della CTU o riconosciuta in giudizio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29537).
In tale ambito non va detratto quanto i ricorrenti hanno ottenuto dal Fondo per le vittime di amianto, non essendo tale voce assimilabile a quella risarcitoria ai fini di una eventuale compensatio lucri cum damno. In tal senso si è espressa recentemente la Suprema Corte che ha chiarito che: “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo
15 disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne consegue che CP_5
l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto e il diritto al risarcimento del CP_7 danno spettante alle stesse vittime”, esprimendo un principio valevole anche per i successivi
Fondi previsti dal legislatore (cfr. Cass. Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217).
Alla somma calcolata vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia e che sono state svolte tutte le fasi del giudizio.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: ne consegue che parte resistente deve essere, altresì, condannata a pagare € 500,00 così come da fattura del 6.4.2023, in favore di . Parte_1
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso di , Persona_1
condanna la stessa a risarcire i conseguenti danni non patrimoniali patiti iure proprio dai ricorrenti, quantificati nella somma di €311.828,40 per Pt_1 oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, nonché ad €
[...]
500,00 a titolo di spese di C.T.P. sostenute, e di € 300.279,20 per , Parte_2
oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.598,00, oltre rimb. forf. al 15% per
16 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, CU se dovuto e pagato da distrarsi in solido in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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