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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 8642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8642 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA all'udienza del 10 giugno 2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1893 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio
ER RR ed SA NZ, elettivamente domiciliata presso i medesimi nello studio in Roma, alla Via G. Paisiello n. 12
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29
-PARTE OPPOSTA-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2024
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Pt_1
39720240021822859000, notificato in data 12 dicembre 2024 dall . CP_1
Assumeva che l''avviso di addebito riguardava contributi, presuntivamente accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla “Gestione
Commercianti”, per il periodo compreso tra aprile 2021 e dicembre
2023, per un importo complessivo di Euro 5.934,89, comprensivo di sanzioni per morosità; che, in particolare, nell'avviso impugnato non vi era indicazione della causale effettiva dell'asserito credito, degli estremi dell'atto di accertamento e della relativa data di notifica, elementi che il D.L. 78\10 e la stessa circolare in materia CP_1
consideravano essenziali a pena di nullità; che l' l'aveva iscritta CP_1
d'ufficio alla Gestione Commercianti a seguito della sua partecipazione quale socio unico nella società GHIACCIO CAPITALE
S.R.L. (attività iniziata il 1° aprile 2021), mentre non sussistevano i presupposti di legge per tale iscrizione, in quanto non vi era un lavoro personale, abituale e prevalente nella società, né una sua partecipazione alla gestione amministrativa o contabile;
che la
GHIACCIO CAPITALE S.R.L., infatti, si occupava di attività edile, assumeva dipendenti e utilizzava ditte in subappalto, e la sua gestione contabile e amministrativa era interamente svolta dalla che la stessa non aveva mai svolto alcun ruolo Controparte_2
come legale rappresentante della società, né aveva mai percepito compensi dalla stessa.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Deduceva che l'avviso di addebito opposto intimava all'opponente il pagamento dei contributi "fissi" dovuti alla Gestione
Artigiani e Commercianti per il periodo specificato;
che parte opponente era stata iscritta d'ufficio alla Gestione in virtù di una delibera della CCIAA, poiché rivestiva la condizione di socia unica;
che tale società, inizialmente, svolgeva attività di consulenza commerciale nel settore del ghiaccio non alimentare, con codice AT 46.9; che le eccezioni formali sollevate nel ricorso erano inammissibili, in quanto configuravano un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., e pertanto avrebbero dovuto essere formulate solo entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso; che a fronte di una notifica avvenuta il 12 dicembre 2024, il ricorso risultava iscritto a ruolo in data 20 gennaio 2025, ben oltre il termine;
che dalle verifiche effettuate presso la CCIAA, gli uffici avevano riscontrato che dal 1 settembre 2021 la società GHIACCIO CAPITALE
S.R.L., di cui la ricorrente era socia unica, aveva iniziato l' “attività non specializzata di lavori edili”; che tale variazione era stata comunicata l' 8 gennaio 2025, con data di effetto l'1 settembre 2021; che risultava, altresì, una variazione d'ufficio del codice ATECO prevalente operata il 13 gennaio 2025, con l'inserimento del codice
4339.01 (attività non specializzata di lavori edili) in luogo dell'AT
46.9 (attività di consulenza commerciale nell'ambito del ghiaccio non alimentare), divenuto secondario;
che, anche dal punto di vista fiscale, l'IVA a decorrere dall' 1 settembre 2021 riportava l'AT
4339.01 con indicazione di tale codice attività nei relativi quadri RF;
che, in considerazione della variazione del codice AT, comunicata tardivamente (in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito),la sede competente aveva cessato la posizione della ricorrente al 31 agosto 2021, giorno antecedente la variazione del codice attività; che, conseguentemente, l' aveva operato la CP_1
cancellazione della ricorrente dalla Gestione Artigiani e Commercianti
e aveva disposto lo sgravio dell'avviso di addebito per il periodo dall'1 agosto 2021 al 31 dicembre 2023, periodo in riferimento al quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dopo il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
Il ricorso va deciso nei sensi di cui appresso.
ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 39720240021822859000, emesso dall per contributi CP_1
dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo compreso tra aprile
2021 e dicembre 2023.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione formulata da parte opponente in merito ai vizi formali dell'avviso di addebito è inammissibile: come correttamente precisato dall' , parte opposta CP_1
non ha rispettato il termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto per eccepire l'eventuale carenza di motivazione dello stesso e, pertanto, l'eccezione attinente a presunti vizi formali dell'avviso dove considerarsi preclusa.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Risulta che nel periodo compreso tra aprile 2021 e agosto 2021 la società GHIACCIO CAPITALE S.R.L. ha svolto un'attività di consulenza commerciale nel settore del ghiaccio non alimentare
(identificata dal codice AT 46.9). L'iscrizione d'ufficio della alla Gestione Commercianti, e di conseguenza l'obbligo Pt_1
contributivo per questo periodo, si fonda sulla sua qualità di socia unica e sulla presunzione che questa attività rientrasse tra quelle soggette a tale gestione.
Per converso, nel periodo da settembre 2021 a dicembre 2023 la società GHIACCIO CAPITALE S.R.L. ha cambiato la propria attività principale in attività non specializzata di lavori edili (identificata dal codice AT 4339.01), comunicando tale variazione solo in data 8 gennaio 2025 – ma specificando la retroattività della stessa a decorrere dal 1° settembre 2021.
Pertanto, alla luce del cambio di attività esercitato dalla società,
è evidente che la pretesa contributiva avanzata dall risulta CP_1
legittima solo relativamente al periodo in cui la stessa ha svolto attività di consulenza commerciale nel settore del ghiaccio non alimentare (ovvero da aprile 2021 ad agosto 2021) e non anche in riferimento al restante periodo oggetto dell'avviso di addebito, in quanto la nuova attività espletata dalla società non rientra in quelle per le quali è prevista l'iscrizione obbligatoria alla Gestione
Commercianti.
Di conseguenza, in riferimento al credito relativo al periodo da settembre 2021 a dicembre 2023 (concernente il periodo in cui la società ha iniziato a svolgere la propria attività nell'ambito del codice
AT 4339.01) avendo parte opposta provato di aver già provveduto alla cancellazione della dalla Gestione Artigiani e Pt_1
Commercianti, nonché di aver proceduto allo sgravio dall'AVA delle somme non dovute, ritiene il Giudicante che debba dichiararsi -
d'altronde in conformità con quanto espressamente richiesto dallo stesso Istituto la cessazione della materia del CP_3
contendere con riferimento.
Per converso, il credito contributivo relativo al precedente periodo (da aprile 2021 ad agosto 2021) risulta dovuto. Infatti, parte opponente nel ricorso non ha fornito alcuna prova volta ad escludere che la stessa, nel periodo oggetto di contestazione, abbia svolto un'attività abituale e prevalente nel contesto societario.
Al contrario, parte opponente ha formulato solo contestazioni generiche, non allegando alcuna prova idonea a dimostrare di aver svolto altra attività lavorativa prevalente e di aver ricoperto un mero ruolo formale all'interno della società.
I documenti prodotti da 7 a 12 del fascicolo telematico di parte opponente nulla provano, in quanto, oltreché relativi al periodo successivo all'agosto 2021, per lo più non sono neppure sottoscritti e per altro verso risultano altresì irrilevanti (come, ad esempio, i cedolini paga relativi ad alcuni dipendenti e riferiti all'anno 2023, come detto già sgravato dall'addebito).
In assenza di evidenze che dimostrino che tale attività era delegata a terzi o che la ricorrente rivestiva un ruolo meramente formale o esclusivamente gestionale (senza apporto operativo), si deve presumere che, per il periodo in questione, la abbia Pt_1
effettivamente e personalmente contribuito allo svolgimento dell'attività principale della società con i caratteri di abitualità e prevalenza.
In definitiva, deve essere confermato il debito contributivo della ricorrente solo in riferimento al periodo da aprile 2021 ad agosto
2021.
Quanto alle spese di lite, esse devono essere poste a carico di parte opponente, pur tenendo conto che, per la parte preponderante,
l'avviso di addebito è stato sgravato d'ufficio, ma tuttavia solo a seguito della comunicazione di variazione inviata dalla stessa società ricorrente in data 8 gennaio 2025, in data di poco anteriore alla data di deposito del ricorso (20 gennaio 2025) (cfr. dispositivo). P.T.M. ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento a quanto dovuto da parte opponente per il periodo compreso tra settembre 2021 e dicembre 2023;
- conferma l'AVA n. 39720240021822859000, in riferimento al credito dovuto all' relativamente all'attività espletata dalla CP_1
società GHIACCIO CAPITALE S.R.L. da aprile 2021 e agosto 2021;
- condanna parte opponente a rimborsare all' le spese del grado, CP_1
liquidate in complessivi euro 1000,00= oltre spese forfettarie al
15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 10 giugno
2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI