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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2394/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Manzari come da mandato in atti
ATTRICE- OPPOSTA
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele D'Onghia Controparte_1
CONVENUTO-OPPONENTE
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Rispoli
[...]
CONVENUTA- TERZA CP_3
Controparte_4
CHIAMATA-CONTUMACE
[...]
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.11.2023, proponeva opposizione avverso il pignoramento Controparte_1
presso terzi n. 10684202300002897001, intrapreso dalla ex Parte_1
art. 72 bis DPR n. 602/1973, per la complessiva somma di € 16.281,85, lamentando: la illegittimità per violazione della normativa di riferimento;
l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione, della sottoscrizione;
l'omessa notifica degli atti impositivi ivi sottesi;
la mancata indicazione del responsabile dell'emissione e della notifica e un generale difetto di motivazione;
la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata con le cartelle di
1 pagamento, in parte a suo dire nemmeno notificate.
Nel giudizio incardinatosi R.G. 2260/2023, si costituiva la , Parte_1
contestando la proposta opposizione. Con ordinanza del 26.04.2024, a scioglimento della riserva del medesimo giorno, il G.E. adito così disponeva: “Conferma il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva con riferimento esclusivo alle sole due cartelle sopra indicate e non risultate notificate recanti i nn. 10620230010943242000 e
10620207180033081501, revocando la sospensione per il resto”, fissando il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza “per la introduzione/riassunzione dell'eventuale giudizio di merito. Pertanto, con atto di citazione del 24.05.2024 e contestuale istanza di chiamata in causa del terzo , l' introduceva il presente giudizio merito CP_4 CP_5
chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto a procedere esecutivamente in danno del sig. con riferimento alle cartelle di pagamento sospese n. Controparte_1
10620230010943242000 e n. 10620207180033081501.
Si costituiva , che insisteva nelle proprie argomentazioni proposte con l'atto Controparte_1
di opposizione, concludeva chiedendo “Rigettare la domanda e le conclusioni rassegnate dall' in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate”, Parte_1
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche la che rilevando la sua terzietà, quale Controparte_6
mero terzo pignorato, si rimetteva alle decisioni del Giudicante in ordine alle sorti delle somme assoggettate a pignoramento.
Pur ritualmente citata, la non si costituiva e restava contumace. CP_4
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, trattandosi di questione meramente documentale, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Oggetto del giudizio, quindi, sé la delibazione in ordine alla legittimità del pignoramento eseguito dall per le sole due cartelle esattoriali su richiamate e per le quali è stata CP_5
disposta la sospensione.
Orbene, quanto alla cartella di pagamento n. 10620230010943242000, deve osservarsi che vi è prova certa che la stessa risulta correttamente e validamente notificata con pec del 18.05.2023 all'indirizzo “CANTOREFRANCO@PEC.IT”. Circostanza questa poi rimasta incontestata e, pertanto, da ritenersi pacifica ed incontroversa, ex art. 115 c.p.c..
2 Quanto alla cartella di pagamento n. 10620207180033081501, invece, a parte la mera affermazione secondo cui sarebbe stata notificata in data 20.04.2018, non vi è invece alcuna prova né della esistenza del documento, mai prodotto, né tantomeno della sua effettiva notificazione, la cui dimostrazione in assolvimento del correlativo onere probatorio, trattandosi di atto recettizio, incombeva alla parte che di tale atto intende valersi (nella specie all' o ad quale ente impositore). CP_5 CP_4
Conseguentemente, stando alla specifica domanda come formulata dalla nel CP_5
suo atto introduttivo (cfr. conclusioni), deve ritenersi legittimità del pignoramento e il diritto ad agire esecutivamente quanto alla cartella n. 10620230010943242000 e, invece ed al contrario, la illegittimità del pignoramento e la correlativa mancanza del diritto per agire esecutivamente, quanto alla cartella n 10620207180033081501 eseguito in assenza di prova della corretta notificazione del titolo sotteso.
In ragione della concreta estrema esiguità della materia del contendere e della sostanziale parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti di , della e della terza Controparte_1 Controparte_6 chiamata , tutti nella rispettiva qualità, ogni diversa eccezione, istanza e CP_4
conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la validità della notifica della cartella di pagamento n.
10620230010943242000 e relativa pretesa creditoria e, conseguentemente, la legittimità del pignoramento eseguito.
2) Dichiara illegittimità del pignoramento quanto alla cartella di pagamento n.
10620207180033081501, per mancanza di prova della notifica di essa.
3) Spese compensate.
Così deciso in Taranto in data 17.03.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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