TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/01/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23927 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(24/10/1938), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Ferrari Parte_1
Morandi Ester;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta per procura in atti;
(RESISTENTE)
^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe esponeva di aver instaurato un procedimento ex art 445-bis c.p.c. per accertare la sussistenza del requisito sanitario ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la detta richiesta di omologa;
che pertanto l'istante in epigrafe, dopo aver manifestato il proprio dissenso scritto, instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/11/2022
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al ricorso chiedendo il rigetto dello stesso CP_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
Dagli esiti della relazione medico-legale e da tutte le ragioni sopra esposte il presente ricorso deve essere integralmente accolto nel senso di accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. Parte_1
18/1980 e condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della prestazione a CP_1 decorrere dal 24/11/2022, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (S.C., sentenza del 9 aprile 2019, n.
9878), nella fattispecie, come in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della IG.ra alla concessione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/11/2022;
2) condanna parte convenuta al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 24/11/2022, oltre interessi legali sui singoli ratei dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 29/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23927 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(24/10/1938), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Ferrari Parte_1
Morandi Ester;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta per procura in atti;
(RESISTENTE)
^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe esponeva di aver instaurato un procedimento ex art 445-bis c.p.c. per accertare la sussistenza del requisito sanitario ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la detta richiesta di omologa;
che pertanto l'istante in epigrafe, dopo aver manifestato il proprio dissenso scritto, instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/11/2022
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al ricorso chiedendo il rigetto dello stesso CP_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
Dagli esiti della relazione medico-legale e da tutte le ragioni sopra esposte il presente ricorso deve essere integralmente accolto nel senso di accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. Parte_1
18/1980 e condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della prestazione a CP_1 decorrere dal 24/11/2022, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (S.C., sentenza del 9 aprile 2019, n.
9878), nella fattispecie, come in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della IG.ra alla concessione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/11/2022;
2) condanna parte convenuta al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 24/11/2022, oltre interessi legali sui singoli ratei dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 29/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile