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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9671 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12, 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12 dicembre 2024 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...], domiciliato in Milano (MI), via Poma n. 4 con gli avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
CONTRO
2) Controparte_1 nata a [...], il 1° ottobre 1987 cittadina francese codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo PEC: Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21 luglio 2018 a NT RG LI (GE), trascritto nei Registri del Comune di NT RG LI (GE) al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018, in separazione dei beni.
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 4895/2025 del 17 giugno 2025, passata in giudicato.
con un figlio: nato in [...], il [...]. Persona_1
FATTO Con ricorso ex artt. 473-bis.12, 473-bis.49 c.p.c. per separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 10.12.2024, il ricorrente
[...] ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e contestuale cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. All'udienza tenutasi in data 14.04.2025 avanti il GOT Dott.ssa Angela De Giacomi le Parti hanno raggiunto un accordo in punto frequentazioni, permanendo tuttavia il contrasto sull'assegno di mantenimento del figlio minore. A seguito delle memorie ex art. 473-bis.17 ritualmente depositate, i coniugi all'udienza di comparizione del 20.05.2025 avanti al Giudice Delegato Dott.ssa Chiara Delmonte, hanno confermato le dichiarazioni rese innanzi al Giudice Onorario e dichiarato di aver raggiunto un accordo per procedere alla separazione consensuale e al divorzio congiunto nei termini ivi indicati. Con sentenza non definitiva n. 4895/2025 pubblicata in data 17 giugno 2025, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con separata ordinanza del 15 giugno 2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Relatore, Dott.ssa Chiara Delmonte, per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio e le Parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nato a [...], il [...], residente in [...](C.F. ) e C.F._3 [...]
, nata a [...] il 1° ottobre 1987 residente in [...]
Milano (C.F. ); coniugi sposati con rito concordatario in data 21 luglio 2018 a C.F._4
NT RG LI (GE) (matrimonio trascritto nei Registri di NT RG LI al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018), in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. B. Omologare le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. Il figlio minore resta affidato a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita a Milano, Viale Piceno n. 35 – con tutto ciò che l'arreda e correda – resta assegnata alla Signora CP_1
3. I genitori danno atto di essersi rivolti ad un professionista per farsi supportare e accompagnare nella gestione di al fine di semplificargli le conseguenze della separazione. Per_1
4. Salvo ogni migliore accordo tra i genitori sta con il papà: Per_1
- Durante la settimana con un accompagnamento al nido infrasettimanale prelevando Per_1 dalla casa materna alle ore 8.30. I genitori concordano che tale giorno sia il giovedì mattina nonché due pomeriggi a settimana (indicativamente il mercoledì e il lunedì) dall'uscita della scuola fino alle 19.30; il mercoledì sera con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materno con accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
pagina 2 di 5 - A fine settimana alternati, il sabato dalle ore 9.30 con prelievo dalla mamma fino alle ore 18 della domenica quando il papà riporterà dalla mamma;
Per_1
- dal mese di novembre 2025 starà con il papà dal venerdì dall'uscita della scuola fino Per_1 alla domenica alle ore 18,00 a fine settimana alternati con la mamma. Per quanto riguarda le festività natalizie, si prevede l'alternanza di anno in anno fra madre e padre con previsione dei seguenti periodi: starà con un genitore dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche fino al 30 dicembre ore 17.00; con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 17.00 all'inizio della scuola. In caso di disaccordo Natale 2025 il primo periodo con la mamma. Per quanto concerne le vacanze estive, dall'estate 2026 starà con il papà due settimane Per_1 in luglio e due settimane in agosto, anche consecutive, da concordarsi in ogni caso entro il 30 marzo di ogni anno. In ragione delle specifiche opportunità della Signora la madre potrà effettuare – con CP_1 congruo preavviso al Signor - due periodi di vacanza all'anno, anche all'estero, con Pt_1 Per_1 sino all'avvio della scuola dell'obbligo, fatto salvo il diritto del Signor a recuperare i relativi Pt_1 giorni di spettanza. Per quanto riguarda i ponti/festività civili, essi saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana secondo la regolare alternanza. Per le vacanze Pasquali e di carnevale i genitori si alterneranno di anno in anno. Per l'anno 2026 per carnevale Antoine sarà con la madre e quindi Pasqua sarà di spettanza paterna. Gli
“scambi” durante le festività e vacanze, salvo accordi migliorativi, avverranno a Milano.
5. Il padre contribuisce nel mantenimento di versando alla madre entro il 20 di ogni Per_1 mese e con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 l'importo di Euro 650,00 oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026).
6. Il padre versa titolo di contributo al pagamento della babysitter l'importo di Euro 230,00 entro il 20 di ogni mese.
7. La Signora sostiene tutte le spese condominiali ordinarie dell'immobile sito a Milano, CP_1 Viale Piceno n. 35, nonché le utenze, in quanto assegnataria dell'immobile.
8. I coniugi continueranno a versare la quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sul conto cointestato.
9. L'assegno unico universale per è richiesto nella misura del 100% dalla madre che si Per_1 impegna ad accreditare gli importi sul libretto postale di cui il bambino è beneficiario.
10. I genitori concorrono nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno per Per_1 come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano o e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di pagina 3 di 5 corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter con la precisazione che l'importo di 230 € per la baby sitter viene versato dal padre come concorso nelle spese sostenute in orario compreso tra le 16 e le 18. Ulteriori necessità di intervento della baby-sitter (malattia del bimbo, chiusura della scuola, scioperi) verranno sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 11. I genitori sostengono nella misura del 50% ciascuno le spese della scuola dell'infanzia montessoriana già scelta e frequentata da . Per_1
12. Spese legali compensate”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NT RG LI
(GE) in data 21 luglio 2018 tra e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di NT RG LI (GE) al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018); Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni espressamente riportate nella parte in fatto di questa sentenza da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura e dà atto della rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT RG LI (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12, 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12 dicembre 2024 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...], domiciliato in Milano (MI), via Poma n. 4 con gli avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
CONTRO
2) Controparte_1 nata a [...], il 1° ottobre 1987 cittadina francese codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo PEC: Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21 luglio 2018 a NT RG LI (GE), trascritto nei Registri del Comune di NT RG LI (GE) al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018, in separazione dei beni.
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 4895/2025 del 17 giugno 2025, passata in giudicato.
con un figlio: nato in [...], il [...]. Persona_1
FATTO Con ricorso ex artt. 473-bis.12, 473-bis.49 c.p.c. per separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 10.12.2024, il ricorrente
[...] ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e contestuale cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. All'udienza tenutasi in data 14.04.2025 avanti il GOT Dott.ssa Angela De Giacomi le Parti hanno raggiunto un accordo in punto frequentazioni, permanendo tuttavia il contrasto sull'assegno di mantenimento del figlio minore. A seguito delle memorie ex art. 473-bis.17 ritualmente depositate, i coniugi all'udienza di comparizione del 20.05.2025 avanti al Giudice Delegato Dott.ssa Chiara Delmonte, hanno confermato le dichiarazioni rese innanzi al Giudice Onorario e dichiarato di aver raggiunto un accordo per procedere alla separazione consensuale e al divorzio congiunto nei termini ivi indicati. Con sentenza non definitiva n. 4895/2025 pubblicata in data 17 giugno 2025, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con separata ordinanza del 15 giugno 2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Relatore, Dott.ssa Chiara Delmonte, per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio e le Parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nato a [...], il [...], residente in [...](C.F. ) e C.F._3 [...]
, nata a [...] il 1° ottobre 1987 residente in [...]
Milano (C.F. ); coniugi sposati con rito concordatario in data 21 luglio 2018 a C.F._4
NT RG LI (GE) (matrimonio trascritto nei Registri di NT RG LI al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018), in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. B. Omologare le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. Il figlio minore resta affidato a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita a Milano, Viale Piceno n. 35 – con tutto ciò che l'arreda e correda – resta assegnata alla Signora CP_1
3. I genitori danno atto di essersi rivolti ad un professionista per farsi supportare e accompagnare nella gestione di al fine di semplificargli le conseguenze della separazione. Per_1
4. Salvo ogni migliore accordo tra i genitori sta con il papà: Per_1
- Durante la settimana con un accompagnamento al nido infrasettimanale prelevando Per_1 dalla casa materna alle ore 8.30. I genitori concordano che tale giorno sia il giovedì mattina nonché due pomeriggi a settimana (indicativamente il mercoledì e il lunedì) dall'uscita della scuola fino alle 19.30; il mercoledì sera con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materno con accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
pagina 2 di 5 - A fine settimana alternati, il sabato dalle ore 9.30 con prelievo dalla mamma fino alle ore 18 della domenica quando il papà riporterà dalla mamma;
Per_1
- dal mese di novembre 2025 starà con il papà dal venerdì dall'uscita della scuola fino Per_1 alla domenica alle ore 18,00 a fine settimana alternati con la mamma. Per quanto riguarda le festività natalizie, si prevede l'alternanza di anno in anno fra madre e padre con previsione dei seguenti periodi: starà con un genitore dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche fino al 30 dicembre ore 17.00; con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 17.00 all'inizio della scuola. In caso di disaccordo Natale 2025 il primo periodo con la mamma. Per quanto concerne le vacanze estive, dall'estate 2026 starà con il papà due settimane Per_1 in luglio e due settimane in agosto, anche consecutive, da concordarsi in ogni caso entro il 30 marzo di ogni anno. In ragione delle specifiche opportunità della Signora la madre potrà effettuare – con CP_1 congruo preavviso al Signor - due periodi di vacanza all'anno, anche all'estero, con Pt_1 Per_1 sino all'avvio della scuola dell'obbligo, fatto salvo il diritto del Signor a recuperare i relativi Pt_1 giorni di spettanza. Per quanto riguarda i ponti/festività civili, essi saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana secondo la regolare alternanza. Per le vacanze Pasquali e di carnevale i genitori si alterneranno di anno in anno. Per l'anno 2026 per carnevale Antoine sarà con la madre e quindi Pasqua sarà di spettanza paterna. Gli
“scambi” durante le festività e vacanze, salvo accordi migliorativi, avverranno a Milano.
5. Il padre contribuisce nel mantenimento di versando alla madre entro il 20 di ogni Per_1 mese e con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 l'importo di Euro 650,00 oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026).
6. Il padre versa titolo di contributo al pagamento della babysitter l'importo di Euro 230,00 entro il 20 di ogni mese.
7. La Signora sostiene tutte le spese condominiali ordinarie dell'immobile sito a Milano, CP_1 Viale Piceno n. 35, nonché le utenze, in quanto assegnataria dell'immobile.
8. I coniugi continueranno a versare la quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sul conto cointestato.
9. L'assegno unico universale per è richiesto nella misura del 100% dalla madre che si Per_1 impegna ad accreditare gli importi sul libretto postale di cui il bambino è beneficiario.
10. I genitori concorrono nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno per Per_1 come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano o e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di pagina 3 di 5 corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter con la precisazione che l'importo di 230 € per la baby sitter viene versato dal padre come concorso nelle spese sostenute in orario compreso tra le 16 e le 18. Ulteriori necessità di intervento della baby-sitter (malattia del bimbo, chiusura della scuola, scioperi) verranno sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 11. I genitori sostengono nella misura del 50% ciascuno le spese della scuola dell'infanzia montessoriana già scelta e frequentata da . Per_1
12. Spese legali compensate”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NT RG LI
(GE) in data 21 luglio 2018 tra e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di NT RG LI (GE) al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2018); Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni espressamente riportate nella parte in fatto di questa sentenza da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura e dà atto della rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT RG LI (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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