Articolo 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 aprile 1963
Art. 7.
La pensione di vecchiaia e' conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di eta', con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963