Art. 7.
La pensione di vecchiaia e' conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di eta', con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
La pensione di vecchiaia e' conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di eta', con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.