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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5943 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. TRAMA MARIADOMENICA, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di invalidità ex art 13 di cui alla L.118/1971).
L' si è costituto opponendosi alla domanda. CP_1
Alla luce delle censure e della nuova documentazione depositata, è stato disposto il rinnovo della perizia e nominato ctu il dott. . All'udienza all'uopo disposta, letta la perizia e lette le Persona_1 note scritte depositate per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito è pronunciata la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, ha affermato che Persona_1 la ricorrente, di anni 65 al momento della visita, è affetta dalle seguenti infermità: “esiti di nefrectomia dx per neoplasia;
esiti di isterectomia per neoplasia;
mellito tipo 2 NID;
ipertensione arteriosa senza danno d'organo; sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Per quanto concerne il diabete, il ctu ha evidenziato che “la ricorrente risulta affetta da un diabete mellito di tipo 2 trattato farmacologicamente con ipoglicemizzanti. Detta patologia risulta complicata da segni periferici come neuropatia. Ai fini della valutazione complessiva del grado di incapacità lavorativa della suddetta minorazione presentata va rilevato che la Tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile prevede la voce Diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”, cui riconosce una fascia percentuale del 41-50%.”(v.pag. 9 perizia).
Per_ Per quanto concerne l'ipertensione arteriosa, poi, il dott. ha affermato che “non sono stati rilevati segni quali angina, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica, non si riscontrano edemi declivi, non dispnea. L'equilibrio emodinamico è soddisfacente. Nella valutazione sono state considerate le tre principali determinanti che condizionano l'efficienza e la validità dell'apparato cardiovascolare quali componenti della funzione cardiaca in toto e le ripercussioni sintomatologiche in caso di disfunzione del sistema con la relativa correlazione NYHA. Alla luce di quanto riportato non si riscontra un danno d'organo significativo” (così a pag. 11 ctu).
Per quanto concerne invece la patologia neoplastica il ctu ha affermato che “Nel 2016 ha subito
l'asportazione del rene di destra per una neoplasia allo stadio pT2aG1Nx. Allo stato sono trascorsi nove anni in assenza di ripresa di malattia e/o di recidiva e di dimostrate metastasi con una funzione del rene superstiche normale” ( v. pag 12 Ctu)
Per quanto riguarda l'isterectomia, poi, il ctu ha affermato che la ricorrente “…è' stata sottoposta a tale intervento nel 2017 per un adenocarcinoma dell'endometrio allo stadio pT1bNxG1. Sono trascorsi otto anni in assenza di ripresa di malattia e/o di recidiva e di dimostrate metastasi” ( v . pag 12 Ctu)
In ordine alla patologia depressiva, nella periziata “le caratteristiche cliniche riscontrate orientano per una “sindrome depressiva endoreattiva lieve”( v. pag 13 CTU).
In merito ad altre infermità poi il ctu chiarisce che“ sull'ipotiroidismo che è completamente corretto dall'assunzione di tiroxina alla dose di 125 mcg. 7gg/7 per cui non sussistono menomazioni valutabili”( v. pag 13 CTU.)
Il ctu ha quindi riconosciuto la sussistenza di un'invalidità in capo a pari al 75%, anche Parte_1
se solo a far data dal 01.01.2025.
Per_ Quanto alla decorrenza, il ctu dott. ha affermato che l'attuale diversità di giudizio rispetto all'ATP è dovuta al riscontro del diabete che inizialmente era semplice iperglicemia, poi conclamato con diagnosi specialistica e immissione in terapia ipoglicemizzante orale, documentata ad aprile;
pertanto, considerando un'insorgenza non d'emblée il ctu ha fissato la decorrenza ad un breve periodo antecedente la visita e quindi a gennaio 2025.
Le conclusioni rese dal ctu sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa e vengono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Si rileva la patologia diabetica insorta e documentata successivamente ha indirizzato il giudizio valutativo verso la percentuale del 75%.
Pertanto, ricorrono i presupposti medico- legali e giuridici per l'accoglimento dell'opposizione solo con decorrenza dal 01.01.2025, come indicato dal CTU.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate, atteso l'accoglimento della domanda solo da data successiva tanto al ricorso per atp quanto al medesimo ricorso in opposizione (di cui costituisce mera prosecuzione).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 7250/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al
75% dal 1.1.2025;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 23/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo