Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
337/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.337 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 ,
vertente
TRA
) con l'avv. FABI LUCILLA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv. FLAVIO BELELLI CP_1 P.IVA_1
ST ANCONA (C.F.: e P.IVA ) quale azienda avente la funzione di P.IVA_2
Gestione Liquidatoria ex ASUR Marche con l'Avv. MARA SGAGGI
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE:
In via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
perchè infondata per tutti i motivi esposti nelle precedenti ONroparte_2
difese; - dichiarare inammissibili tutte le produzioni documentali di
[...]
poiché tardive;
ONroparte_3
-nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve ad ONroparte_4
oggi quale azienda
[...] ONroparte_3
e/o l'inefficacia della cartella esattoriale n. 082 2022 00046546 38/000 emessa da
[...]
. - ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c. civ. la cancellazione ONroparte_2
dell'ipoteca iscritta da oggi ONroparte_4 [...]
quale azienda avente la funzione di gestione liquidatoria dell'ex Asur ONroparte_3
Marche presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Urbino in data 30/07/2013, Registro generale n. 3827, Registro particolare n. 505 sui beni di e della defunta madre Parte_1
, per le ragioni dedotte in narrativa e condannare detta convenuta al pagamento Persona_1
delle spese necessarie per tale incombente, - in via subordinata, per le ragioni dedotte in narrativa
,ordinare ai sensi dell'art. 2877 c. civ. la riduzione dell'ipoteca sopra descritta e condannare oggi quale ONroparte_4 ONroparte_3
azienda avente la funzione di gestione liquidatoria dell'ex Asur Marche al pagamento delle spese necessarie per tale incombente. In ogni caso, condannare le convenute alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali e accessori di legge
PARTE CONVENUTA ST ANCONA : In Via Principale:Respingere le domande della opponente in quanto inammissibili ed infondate per tutte le ragioni esposte, Parte_1 confermando l'importo dovuto come indicato nella cartella di pagamento detratto l'importo di €.
19.522,27 versato in data 21.08.2023, dopo l'avvio del presente giudizio.
In via Subordinata:nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della sig.ra , rigettare in ogni caso la domanda di manleva proposta dall Parte_1 [...]
nei confronti di – Gestione Liquidatoria perché tardiva e in ogni ONroparte_5 CP_3
caso inammissibile e infondata.
Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi di legge, oltre IVA e CPA come per legge.”
PARTE CONVENUTA : nel merito: - riconoscere e ONroparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell convenuta in ONroparte_2
relazione a tutte le eccezioni formulate dalla IG.ra perché infondate in fatto e in diritto nei Pt_1
confronti della predetta agenzia;
in via gradata: - nel caso di disposta integrazione del contraddittorio e di accoglimento della domanda della contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere ON dall , condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dalla IG.ra , ivi compresa l'eventuale condanna al Parte_1
rimborso delle spese.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc la sig.ra Pt_1
proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 082 2022 00046546 38/000
[...]
emessa da per conto di CP_2 ONroparte_7 ONroparte_4
con la richiesta di pagamento della somma di € 75.977,77.
[...]
Tale importo, iscritto a ruolo al n. 2022/2018 (entrate coattive anno 2012), le veniva richiesto a titolo di mancato pagamento di rette per la degenza in RSA della defunta madre, in forza di decreto Ingiuntivo del Tribunale di Urbino n. 568/12 del 23.11.2012.
Nell'atto di opposizione l'attrice-opponente assumeva come dovuto solo l'importo di €
19.522,47 costituito dalla somma di cui alla ingiunzione in decreto (€ 17.523,00) per le rette scadute sino alla data del 31.08.2012 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), mentre asseriva come non dovuta la restante parte (anch'essa portata dal D.I.
n. 568/2012) corrispondente alle rette maturate dal settembre 2012 alla data del decesso della propria madre, sig.ra avvenuta in data 10.03.2017, atteso che al Persona_1
momento dell'emissione del D.I. tali somme non sarebbero state liquide ed esigibili.
L'attrice dichiarandosi disponibile ad eseguire il pagamento della somma di €
19.522,47, atteso che per tale somma il D.I. era ormai diventato esecutivo, assumeva inoltre che alcuna retta sarebbe in ogni caso dovuta gravare sulla madre poiché affetta da patologie (Alzhaimer) coperte interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Eccepiva ancora che le rette sarebbero cadute in prescrizione, che il calcolo degli interessi sarebbe errato ed eccessivo e che l'iscrizione ipotecaria a suo tempo eseguita dal creditore sugli immobili della stessa attrice e della madre è invalida a ragione della indeterminatezza dell'ammontare del credito.
Chiedeva quindi preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento di un debito nei limiti di € 19.522,47 con conseguente dichiarazione di nullità della cartella esattoriale, e la consequenziale richiesta di cancellazione o riduzione dell'ipoteca e condanna dei convenuti a sostenerne le relative spese
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio ONroparte_8
difetto di legittimazione passiva in favore della - Gestione liquidatoria, CP_3
atteso che con l'entrata in vigore della L.R. n. 19/2022 è stata soppressa l' CP_9
e sono state costituite le con
[...] ONroparte_10
l'attribuzione alla della funzione liquidatoria delle attività e passività, di CP_3
ON tutte le posizioni non trasferite alle e di tutti i contenziosi pendenti e di quelli
Parte residui delle disciolte già facenti capo all'ASUR. Con sentenza non definitiva n.57
del 18.4.24 veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_8
ed estromessa dal giudizio, con spese compensate.
[...]
dichiarata contumace, si costituiva solo dopo la ONroparte_2
sentenza del 57/24, in data 24.4.2024, chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le eccezioni formulate dalla IG.ra perché infondate in fatto e in diritto nei confronti della predetta Pt_1
In data 23.5.24 depositava intervento volontario facendo rilevare CP_3
l'interesse quale azienda avente anche funzione di Gestione Liquidatoria dell'ex Asur
Marche in forza della L.R. dell'8 agosto 2022 (art. 42) e della delibera n. 1718 del
19.12.2022 chiedendo il rigetto della opposizione.
In primis va precisato che il D.I. n. 568/12 che riporta l'ingiunzione di pagamento della somma maturata (euro 17.523,00 oltre spese etc) fino al 31.12.2012 “e dal 1.9.2012 euro 33,00 per ogni giorno di permanenza di nella RSA” è ormai Persona_1 divenuto irrimediabilmente definitivo. Se pur il D.I. fosse nullo o revocabile per l'ingiunzione delle somme future, nessuna doglianza può essere mossa in questa sede. Il
credito appare infatti oggi liquido ed esigibile oltre che certo. Considerando che la permanenza di ospite-degente in RSA fu continuativa sino al decesso Persona_1
del 10.03.2017, e moltiplicando €. 33,00 (retta pro die) per gg. 1650 (giornate di ulteriore permanenza dal 01.09.2012 al 9.03.2017), il debito complessivo ammonta ad
€. 54.450,00 al quale va aggiunta la somma di €. 17.523,00 per le rette scadute al
31.08.2012 (= €. 71.973,00). L' ASUR Marche, e per essa l' , ha ONroparte_2
richiesto la minor somma di €. 68.937,00, come riportato nella cartella di pagamento,
perché correttamente ha defalcato i versamenti, pari ad €. 3.036,00, che la opponente versò per le rette di ottobre e novembre 2013 e di gennaio 2014. L'opponente non ha contestato l'importo giornaliero né il calcolo finale, eccependo solo la erroneità del calcolo degli interessi applicati da , senza tuttavia CP_1
Le contestazioni avanzate da parte opponente relativamente alla effettiva debenza di tali rette in capo alla perché affetta da patologia coperta dal SSN, non possono Per_1
trovare albergo in questo giudizio, trattandosi di questioni sollevabili solo con l'opposizione al D.I. e ormai precluse.
L'opposizione è rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi, stante la minima attività processuale (fase studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta l'opposizione.
❖ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e in CP_3
favore di che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge e CP_1
per essa all'avv. Flavio Belelli, antistatario.
Così deciso in Urbino il 18/04/2025
IL GIUDICE ON (Dr.ssa Laura Trebbi )