CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 09/05/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, la società Società_1 s.a.s. DI Ricorrente_1, Ricorrente_1 e Nominativo_1 , hanno impugnato l'avviso di accertamento n. THL02KV01572/2024 per l'anno 2019 notificato tramite PEC in data 04/03/2025 ed inerente all'accertamento del maggiore reddito accertato ai fini delle imposte dirette di euro 55.000,00
In base all'attività istruttoria dell'Ufficio, scaturita dalla notifica dell'Invito I00718/2024 emesso ai sensi dell'articolo 32 DPR 600/1973 e dell'articolo 51 DPR 633/1972, è emerso come la società per il 2019 abbia dedotto ai fini delle Imposte Dirette un accantonamento di € 55.000,00 destinato alla corresponsione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) dell'amministratore Ricorrente_1.
Tale accantonamento è stato ritenuto, dall'Ufficio, fiscalmente indeducibile nel 2019 in base al principio di competenza in quanto, secondo quanto prescritto dalla normativa di specie, l'ammontare dell'indennità ed il relativo accantonamento annuale non sono stati definiti in modo puntuale e previsti per iscritto in un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto con lo stesso amministratore.
Pertanto, in ossequio al principio di cassa, in capo alla società permane, secondo l'Ufficio, il diritto a dedurre l'importo complessivo del TFM nel momento della cessazione dell'incarico da parte dell'amministratore e della effettiva corresponsione della indennità. I ricorrenti eccepiscono, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, che Il rilievo non ha pregio alcuno in quanto la previsione del TFM (anche con “sistemi assicurativi”) è stata regolata già in sede di atto costitutivo (all. 07), come rileva la stessa agenzia a pag. 4 dell'avviso di accertamento.
Quanto, poi, al fatto che l'entità del TFM non fosse stata predeterminata occorre osservare che la circostanza non è richiesta dalla vigente normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il TFM è un'indennità stabilita dallo Statuto o dall'assemblea, deducibile fiscalmente per competenza se documentata da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti al TFM sono deducibili per competenza (art. 105, c. 4 TUIR),
a condizione che il diritto all'indennità risulti da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo definito.
Se questa condizione manca, la deduzione è ammessa solo al pagamento (criterio di cassa).
L'eventuale polizza non incide sulla deducibilità degli accantonamenti: il premio non è deducibile se considerato un investimento, ma lo è se contabilizzato come sostitutivo dell'accantonamento ovvero quando, come nella fattispecie all'esame di questa Corte, l'assicurazione paga direttamente l'amministratore).
La Circolare A.d.E n° 10/E/2007 ha indicato a titolo esemplificativo alcuni strumenti che soddisfano il requisito della data certa. Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la Società potrà dedurre l'intero costo accantonato per TFM nel momento della sua effettiva erogazione secondo il principio di cassa (Ris. 211/
E/2008).
Contabilmente, secondo il documento OIC 31, /§ 42, se l'importo accantonato viene liquidato alla società che ha provveduto all'accantonamento, i premi pagati devono essere registrati come credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa, e dovrà essere altresì accantonata a Conto economico la quota annua per l'indennità in esame al fondo TFM di Stato Patrimoniale.
Viceversa, “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”.
Gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili per competenza, anche se coperti da polizze assicurative.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione e Commissioni Tributarie), i premi assicurativi versati a copertura del TFM sono fiscalmente equiparabili agli accantonamenti: quindi, se l'amministratore è beneficiario della polizza, i premi sono deducibili per competenza.
Vedasi, ex multis, in parte motiva, Cassazione civile sez. trib., 03/07/2025, n.18026)
“Questa Corte ha già escluso (anche recentemente, Cass. 10/02/2025, n. 3382; conf. Cass. 07/06/2024, n.
15966) che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n.
24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l'ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
Ciò che è del resto conforme al principio di Cassa invocato dall'Ufficio nella motivazione dell'atto impugnato.
secondo il principio di cassa infatti, un costo è deducibile nel momento in cui viene materialmente pagato e si ha, quindi, il relativo esborso monetario concreto.
Nella fattispecie deve essere pertanto riconosciuta, in applicazione del criterio di cassa, la deduzione della somma di euro 53.000,00 pagata dalla società il 09/10/2019.
Né può aver pregio l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il momento della deduzione del TFM dovrebbe essere quello della fine del mandato del socio amministratore atteso che, al termine del mandato la Società ricorrente non dovrà effettuare nessun esborso in quanto Il TFM spettante sarà pagato direttamente al socio amministratore da Banca_1 cui sono stati versati i premi dalla società, secondo le previsioni contrattuali.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Uffico resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01605 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 09/05/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KV01608 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, la società Società_1 s.a.s. DI Ricorrente_1, Ricorrente_1 e Nominativo_1 , hanno impugnato l'avviso di accertamento n. THL02KV01572/2024 per l'anno 2019 notificato tramite PEC in data 04/03/2025 ed inerente all'accertamento del maggiore reddito accertato ai fini delle imposte dirette di euro 55.000,00
In base all'attività istruttoria dell'Ufficio, scaturita dalla notifica dell'Invito I00718/2024 emesso ai sensi dell'articolo 32 DPR 600/1973 e dell'articolo 51 DPR 633/1972, è emerso come la società per il 2019 abbia dedotto ai fini delle Imposte Dirette un accantonamento di € 55.000,00 destinato alla corresponsione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) dell'amministratore Ricorrente_1.
Tale accantonamento è stato ritenuto, dall'Ufficio, fiscalmente indeducibile nel 2019 in base al principio di competenza in quanto, secondo quanto prescritto dalla normativa di specie, l'ammontare dell'indennità ed il relativo accantonamento annuale non sono stati definiti in modo puntuale e previsti per iscritto in un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto con lo stesso amministratore.
Pertanto, in ossequio al principio di cassa, in capo alla società permane, secondo l'Ufficio, il diritto a dedurre l'importo complessivo del TFM nel momento della cessazione dell'incarico da parte dell'amministratore e della effettiva corresponsione della indennità. I ricorrenti eccepiscono, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, che Il rilievo non ha pregio alcuno in quanto la previsione del TFM (anche con “sistemi assicurativi”) è stata regolata già in sede di atto costitutivo (all. 07), come rileva la stessa agenzia a pag. 4 dell'avviso di accertamento.
Quanto, poi, al fatto che l'entità del TFM non fosse stata predeterminata occorre osservare che la circostanza non è richiesta dalla vigente normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il TFM è un'indennità stabilita dallo Statuto o dall'assemblea, deducibile fiscalmente per competenza se documentata da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti al TFM sono deducibili per competenza (art. 105, c. 4 TUIR),
a condizione che il diritto all'indennità risulti da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo definito.
Se questa condizione manca, la deduzione è ammessa solo al pagamento (criterio di cassa).
L'eventuale polizza non incide sulla deducibilità degli accantonamenti: il premio non è deducibile se considerato un investimento, ma lo è se contabilizzato come sostitutivo dell'accantonamento ovvero quando, come nella fattispecie all'esame di questa Corte, l'assicurazione paga direttamente l'amministratore).
La Circolare A.d.E n° 10/E/2007 ha indicato a titolo esemplificativo alcuni strumenti che soddisfano il requisito della data certa. Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la Società potrà dedurre l'intero costo accantonato per TFM nel momento della sua effettiva erogazione secondo il principio di cassa (Ris. 211/
E/2008).
Contabilmente, secondo il documento OIC 31, /§ 42, se l'importo accantonato viene liquidato alla società che ha provveduto all'accantonamento, i premi pagati devono essere registrati come credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa, e dovrà essere altresì accantonata a Conto economico la quota annua per l'indennità in esame al fondo TFM di Stato Patrimoniale.
Viceversa, “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”.
Gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili per competenza, anche se coperti da polizze assicurative.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione e Commissioni Tributarie), i premi assicurativi versati a copertura del TFM sono fiscalmente equiparabili agli accantonamenti: quindi, se l'amministratore è beneficiario della polizza, i premi sono deducibili per competenza.
Vedasi, ex multis, in parte motiva, Cassazione civile sez. trib., 03/07/2025, n.18026)
“Questa Corte ha già escluso (anche recentemente, Cass. 10/02/2025, n. 3382; conf. Cass. 07/06/2024, n.
15966) che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n.
24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l'ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
Ciò che è del resto conforme al principio di Cassa invocato dall'Ufficio nella motivazione dell'atto impugnato.
secondo il principio di cassa infatti, un costo è deducibile nel momento in cui viene materialmente pagato e si ha, quindi, il relativo esborso monetario concreto.
Nella fattispecie deve essere pertanto riconosciuta, in applicazione del criterio di cassa, la deduzione della somma di euro 53.000,00 pagata dalla società il 09/10/2019.
Né può aver pregio l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il momento della deduzione del TFM dovrebbe essere quello della fine del mandato del socio amministratore atteso che, al termine del mandato la Società ricorrente non dovrà effettuare nessun esborso in quanto Il TFM spettante sarà pagato direttamente al socio amministratore da Banca_1 cui sono stati versati i premi dalla società, secondo le previsioni contrattuali.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Uffico resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge.