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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 593/2022 (+ 595/2022 riunito)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 15.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Sirio Solidoro C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale
( ; Email_1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria delegata dott.ssa Domenica
Togo, elettivamente domiciliati presso l' ; Controparte_2
resistente OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per la CP_ provincia di I fascia GPS e all'abilitazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in Parte_1 accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite CP_ graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento” [causa n. 593/2022 R.G.].
Per la parte ricorrente “che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: Parte_2 in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite CP_ graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento” [causa n. 595/2022 R.G.].
Per la parte resistente (n.r.g. 593/2022): ““Voglia Controparte_1
l'intestata Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” [causa n. 593/2022 R.G.].
Per la parte resistente : “Voglia l'intestata Controparte_1
Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
[causa n. 595/2022 R.G.].
Pag. 2 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.06.2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020
e n. 112/2022, il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia CP_ di nella I fascia GPS, essendo in possesso sia del titolo di Laurea in
Ingegneria Edile e Architettura, sia del titolo accademico dei 24 CFU;
pertanto, chiedeva di riconoscere il proprio diritto ad essere abilitata all'insegnamento.
2. In particolare, la ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 59/2017,
l'equiparazione tra il titolo di abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale o a ciclo unico e dei 24 CFU acquisiti in forma curricolare nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Riteneva che tale equiparazione fosse confermata anche dallo stesso D.M.
92/2019, che ha esteso l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei laureati con 24 CFU al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS.
Per tale ragione, sollevava questione di legittimità costituzionale, chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 97 Cost, degli artt.
1-4 Cost. e della Direttiva comunitaria 70/99/CE, nonché dei principi del merito e di non discriminazione.
3. In data 07.11.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, insieme all' , eccependo in
[...] Controparte_2 via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore nel giudice amministrativo.
4. Nel merito, parte resistente sosteneva che l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria deve essere conseguita mediante specifiche modalità stabilite dal e non è sufficiente il mero possesso del titolo di laurea e dei 24 CP_1 crediti formativi. Infatti, riteneva errata la conclusione della ricorrente secondo cui la previsione dell'art. 5 d.lgs. 59/2017 equipara i titoli, in quanto non riguarda l'inserimento della docente nelle graduatorie di fasce GPS e indica, quale titolo di accesso alla partecipazione del concorso, il possesso dei crediti
Pag. 3 di 10 formativi, oltre alla laurea. Riferiva come la stessa articolazione del sistema delle graduatorie, di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 5, l. 124/1999
e dell'art. 5, comma 3, D.M. del 13.06.2007, attuativo della delega contenuta nella l. 124/1999, chiede, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Quanto all'asserita violazione della Direttiva
2005/36/CE, parte resistente rilevava come la stessa non ha escluso che il singolo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche. Citava, dunque, giurisprudenza di merito favorevole alla propria posizione e riteneva, dunque, legittimo il proprio operato.
5. Stante la parziale connessione soggettiva e oggettiva tra la presente causa e la causa iscritta al n.r.g. 595/2022, avente ad oggetto identiche questioni, all'udienza del 09.11.2022 è stata disposta la riunione dei suddetti procedimenti.
6. La causa riunita trae origine dal ricorso introduttivo, depositato in data
23.06.2022, da con cui chiedeva di accertare e Parte_2 dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 e n. 112/2022, il proprio CP_ diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di nella I fascia
GPS, essendo in possesso sia del titolo di Laurea in Architettura, sia del titolo accademico dei 24 CFU;
pertanto, chiedeva di riconoscere il proprio diritto ad essere abilitata all'insegnamento.
7. Nel merito, la ricorrente deduceva analoghe motivazioni della ricorrente Pt_1
[...]
8. In questo giudizio, si costituivano, in data 07.11.2022, il
[...]
e l' , che Controparte_1 Controparte_2 anche qui eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore nel giudice amministrativo.
9. Nel merito, ribadivano quanto già dedotto nel procedimento principale a cui il fascicolo è riunito.
10. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 15.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 4 di 10 11. Prima di entrare nel merito della causa, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla parte resistente, in favore del giudice amministrativo.
Per questione analoga a quella trattata, intervenendo sul regolamento di giurisdizione relativo alle graduatorie di istituto del personale docente, sono intervenute le Sezioni Unite che – superando il diverso pronunciamento del
13.09.2017, n. 21198 e richiamando i principi già espressi nelle pronunce del
15.12.2016, n. 25836 e del 04.07.2019 n. – hanno affermato che occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario”.
Nella fattispecie, si controverte sul diritto all'inserimento nelle graduatorie per la CP_ provincia di , I fascia, per le classi di insegnamento di interesse delle ricorrenti, che chiedono la disapplicazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica, quali le Ordinanze ministeriali nn. 60/2020 e CP_ 112/2022, nonché delle GPS di I Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti del proprio interesse.
Pertanto, si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, nelle funzioni del
Giudice del Lavoro.
Pag. 5 di 10 12. Venendo al merito della causa, i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
13. Le ricorrenti lamentano che l'amministrazione scolastica non avrebbe consentito loro l'accesso alla I fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) pur essendo entrambe in possesso dei titoli equipollenti al titolo di abilitazione all'insegnamento necessario per l'inserimento nelle predette graduatorie, ossia il titolo di laurea e il conseguimento dei 24 CFU, acquisiti nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
14. Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
In particolar modo, l'art. 1, comma 110, della l. 107/2015 dispone che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”. La norma ha, dunque, ribadito la previsione del titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito ai fini della partecipazione al concorso per titoli ed esami per le scuole di ogni ordine e grado. Al medesimo articolo, al comma 180, viene conferita la delega al Governo ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, al successivo comma 181, lett. a), la norma disponeva il “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: […] 2)
l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale”. Proseguiva l'articolo riferendosi alla possibilità di prevedere il possesso dei crediti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche come requisiti per l'accesso al concorso nazionale (lett. b, 2.2.), nonché di
Pag. 6 di 10 prevedere un percorso “per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
”
(lett. b, 5).
All'art. 5, comma 1, d.lgs. 59/2017 – attuativa della legge delega 107/2015 – nella versione precedente e invocata dalla ricorrente, prevedeva che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo
3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
Con Ordinanza ministeriale del 10.07.2020, n. 60 sono state istituite le
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle
GPS. In particolare, l'art. 3, comma 6, di detta ordinanza prevede un'articolazione in tre fasce – già prevista precedentemente dall'art. 5, comma 3,
D.M. 131/2007 – e dispone che “le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Quanto alle graduatorie, il successivo art. 11, comma 1, dell'O.M. in esame, conserva l'articolazione in tre fasce e, in particolare, “Ai fini del conferimento delle supplenze di cui
Pag. 7 di 10 all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374”. Controparte_3
Successivamente l'art. 11, comma 1, lett. a, dell'O.M. 112/2022 specifica che
“la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
[...]
10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in Controparte_3
GAE (graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento) che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia”.
15. Tale il quadro normativo, quanto all'equipollenza tra i titoli si osserva che il dato letterale distingue il requisito di accesso al concorso, quali titolo di laurea e conseguimento dei crediti formativi, così come disciplinato dalla l. 107/2015 e dal d.lgs. 59/2017, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, come regolamentato dal D.M. 374/2017 che richiama il D.M. 131/2007 e che non fa alcun riferimento ai crediti formativi, come pure ai requisiti di accesso alle GPS, che contemplano i crediti solo quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS – e non alla prima – per effetto del rinvio ai titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs.
59/2017.
16. Nessuna norma, infatti, dispone espressamente l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
17. Sul punto, si richiama quanto osservato dai giudici di legittimità secondo cui vi è un'“ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento”. In particolare, è stato osservato che a norma di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017 è chiara nel prevedere che “il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la
Pag. 8 di 10 partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017
e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria”. (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del
23.10.2024, n. 27482).
18. In senso conforme, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con specifico riguardo ai 24 crediti formativi universitari, previsti quale requisito di partecipazione per il concorso straordinario ex art. 17, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per i cui requisiti il successivo comma
3 rinvia all'art. 5, comma 1, lett. a), nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, rilevando la non equiparabilità con il titolo abilitante (Cons. St., 01.03.2023, n. 2166; in senso conforme, 25.01.2023, nn.
862 e 862; 21.10.2022, n. 8983)
19. Quanto ai profili di legittimità costituzionale, si condividono le conclusioni della sentenza del 2024, n. 7084 della Corte di Cassazione Civile, Sez, Lavoro, che nell'escludere l'equiparazione tra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, ha rilevato che “nessuna violazione della Costituzione è ipotizzabile con riferimento ai parametri menzionati, atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che è interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo”. Sull'asserita violazione delle norme comunitarie, “senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206 del 2007 e con il d.lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m. n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa. Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di
Pag. 9 di 10 laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti”.
20. In conclusione, le docenti non in possesso del titolo abilitante non hanno diritto ad essere inserite nelle graduatorie di I fascia GPS.
21. Le spese di lite sono compensate, stante la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione convenuta tramite il proprio funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. e, di conseguenza, la mancata sopportazione di spese processuali da rimborsare.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ compensa le spese di lite tra le parti.
Pisa, 04.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 593/2022 (+ 595/2022 riunito)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 15.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Sirio Solidoro C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale
( ; Email_1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria delegata dott.ssa Domenica
Togo, elettivamente domiciliati presso l' ; Controparte_2
resistente OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per la CP_ provincia di I fascia GPS e all'abilitazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in Parte_1 accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite CP_ graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento” [causa n. 593/2022 R.G.].
Per la parte ricorrente “che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: Parte_2 in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite CP_ graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento” [causa n. 595/2022 R.G.].
Per la parte resistente (n.r.g. 593/2022): ““Voglia Controparte_1
l'intestata Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” [causa n. 593/2022 R.G.].
Per la parte resistente : “Voglia l'intestata Controparte_1
Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
[causa n. 595/2022 R.G.].
Pag. 2 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.06.2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020
e n. 112/2022, il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia CP_ di nella I fascia GPS, essendo in possesso sia del titolo di Laurea in
Ingegneria Edile e Architettura, sia del titolo accademico dei 24 CFU;
pertanto, chiedeva di riconoscere il proprio diritto ad essere abilitata all'insegnamento.
2. In particolare, la ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 59/2017,
l'equiparazione tra il titolo di abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale o a ciclo unico e dei 24 CFU acquisiti in forma curricolare nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Riteneva che tale equiparazione fosse confermata anche dallo stesso D.M.
92/2019, che ha esteso l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei laureati con 24 CFU al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS.
Per tale ragione, sollevava questione di legittimità costituzionale, chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 97 Cost, degli artt.
1-4 Cost. e della Direttiva comunitaria 70/99/CE, nonché dei principi del merito e di non discriminazione.
3. In data 07.11.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, insieme all' , eccependo in
[...] Controparte_2 via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore nel giudice amministrativo.
4. Nel merito, parte resistente sosteneva che l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria deve essere conseguita mediante specifiche modalità stabilite dal e non è sufficiente il mero possesso del titolo di laurea e dei 24 CP_1 crediti formativi. Infatti, riteneva errata la conclusione della ricorrente secondo cui la previsione dell'art. 5 d.lgs. 59/2017 equipara i titoli, in quanto non riguarda l'inserimento della docente nelle graduatorie di fasce GPS e indica, quale titolo di accesso alla partecipazione del concorso, il possesso dei crediti
Pag. 3 di 10 formativi, oltre alla laurea. Riferiva come la stessa articolazione del sistema delle graduatorie, di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 5, l. 124/1999
e dell'art. 5, comma 3, D.M. del 13.06.2007, attuativo della delega contenuta nella l. 124/1999, chiede, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Quanto all'asserita violazione della Direttiva
2005/36/CE, parte resistente rilevava come la stessa non ha escluso che il singolo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche. Citava, dunque, giurisprudenza di merito favorevole alla propria posizione e riteneva, dunque, legittimo il proprio operato.
5. Stante la parziale connessione soggettiva e oggettiva tra la presente causa e la causa iscritta al n.r.g. 595/2022, avente ad oggetto identiche questioni, all'udienza del 09.11.2022 è stata disposta la riunione dei suddetti procedimenti.
6. La causa riunita trae origine dal ricorso introduttivo, depositato in data
23.06.2022, da con cui chiedeva di accertare e Parte_2 dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 e n. 112/2022, il proprio CP_ diritto all'inserimento nelle graduatorie per la provincia di nella I fascia
GPS, essendo in possesso sia del titolo di Laurea in Architettura, sia del titolo accademico dei 24 CFU;
pertanto, chiedeva di riconoscere il proprio diritto ad essere abilitata all'insegnamento.
7. Nel merito, la ricorrente deduceva analoghe motivazioni della ricorrente Pt_1
[...]
8. In questo giudizio, si costituivano, in data 07.11.2022, il
[...]
e l' , che Controparte_1 Controparte_2 anche qui eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore nel giudice amministrativo.
9. Nel merito, ribadivano quanto già dedotto nel procedimento principale a cui il fascicolo è riunito.
10. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 15.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 4 di 10 11. Prima di entrare nel merito della causa, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla parte resistente, in favore del giudice amministrativo.
Per questione analoga a quella trattata, intervenendo sul regolamento di giurisdizione relativo alle graduatorie di istituto del personale docente, sono intervenute le Sezioni Unite che – superando il diverso pronunciamento del
13.09.2017, n. 21198 e richiamando i principi già espressi nelle pronunce del
15.12.2016, n. 25836 e del 04.07.2019 n. – hanno affermato che occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario”.
Nella fattispecie, si controverte sul diritto all'inserimento nelle graduatorie per la CP_ provincia di , I fascia, per le classi di insegnamento di interesse delle ricorrenti, che chiedono la disapplicazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica, quali le Ordinanze ministeriali nn. 60/2020 e CP_ 112/2022, nonché delle GPS di I Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti del proprio interesse.
Pertanto, si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, nelle funzioni del
Giudice del Lavoro.
Pag. 5 di 10 12. Venendo al merito della causa, i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
13. Le ricorrenti lamentano che l'amministrazione scolastica non avrebbe consentito loro l'accesso alla I fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) pur essendo entrambe in possesso dei titoli equipollenti al titolo di abilitazione all'insegnamento necessario per l'inserimento nelle predette graduatorie, ossia il titolo di laurea e il conseguimento dei 24 CFU, acquisiti nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
14. Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
In particolar modo, l'art. 1, comma 110, della l. 107/2015 dispone che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”. La norma ha, dunque, ribadito la previsione del titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito ai fini della partecipazione al concorso per titoli ed esami per le scuole di ogni ordine e grado. Al medesimo articolo, al comma 180, viene conferita la delega al Governo ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, al successivo comma 181, lett. a), la norma disponeva il “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: […] 2)
l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale”. Proseguiva l'articolo riferendosi alla possibilità di prevedere il possesso dei crediti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche come requisiti per l'accesso al concorso nazionale (lett. b, 2.2.), nonché di
Pag. 6 di 10 prevedere un percorso “per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
”
(lett. b, 5).
All'art. 5, comma 1, d.lgs. 59/2017 – attuativa della legge delega 107/2015 – nella versione precedente e invocata dalla ricorrente, prevedeva che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo
3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
Con Ordinanza ministeriale del 10.07.2020, n. 60 sono state istituite le
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle
GPS. In particolare, l'art. 3, comma 6, di detta ordinanza prevede un'articolazione in tre fasce – già prevista precedentemente dall'art. 5, comma 3,
D.M. 131/2007 – e dispone che “le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Quanto alle graduatorie, il successivo art. 11, comma 1, dell'O.M. in esame, conserva l'articolazione in tre fasce e, in particolare, “Ai fini del conferimento delle supplenze di cui
Pag. 7 di 10 all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374”. Controparte_3
Successivamente l'art. 11, comma 1, lett. a, dell'O.M. 112/2022 specifica che
“la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
[...]
10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in Controparte_3
GAE (graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento) che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia”.
15. Tale il quadro normativo, quanto all'equipollenza tra i titoli si osserva che il dato letterale distingue il requisito di accesso al concorso, quali titolo di laurea e conseguimento dei crediti formativi, così come disciplinato dalla l. 107/2015 e dal d.lgs. 59/2017, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, come regolamentato dal D.M. 374/2017 che richiama il D.M. 131/2007 e che non fa alcun riferimento ai crediti formativi, come pure ai requisiti di accesso alle GPS, che contemplano i crediti solo quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS – e non alla prima – per effetto del rinvio ai titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs.
59/2017.
16. Nessuna norma, infatti, dispone espressamente l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
17. Sul punto, si richiama quanto osservato dai giudici di legittimità secondo cui vi è un'“ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento”. In particolare, è stato osservato che a norma di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017 è chiara nel prevedere che “il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la
Pag. 8 di 10 partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017
e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria”. (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del
23.10.2024, n. 27482).
18. In senso conforme, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con specifico riguardo ai 24 crediti formativi universitari, previsti quale requisito di partecipazione per il concorso straordinario ex art. 17, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per i cui requisiti il successivo comma
3 rinvia all'art. 5, comma 1, lett. a), nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, rilevando la non equiparabilità con il titolo abilitante (Cons. St., 01.03.2023, n. 2166; in senso conforme, 25.01.2023, nn.
862 e 862; 21.10.2022, n. 8983)
19. Quanto ai profili di legittimità costituzionale, si condividono le conclusioni della sentenza del 2024, n. 7084 della Corte di Cassazione Civile, Sez, Lavoro, che nell'escludere l'equiparazione tra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, ha rilevato che “nessuna violazione della Costituzione è ipotizzabile con riferimento ai parametri menzionati, atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che è interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo”. Sull'asserita violazione delle norme comunitarie, “senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206 del 2007 e con il d.lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m. n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa. Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di
Pag. 9 di 10 laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti”.
20. In conclusione, le docenti non in possesso del titolo abilitante non hanno diritto ad essere inserite nelle graduatorie di I fascia GPS.
21. Le spese di lite sono compensate, stante la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione convenuta tramite il proprio funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. e, di conseguenza, la mancata sopportazione di spese processuali da rimborsare.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ compensa le spese di lite tra le parti.
Pisa, 04.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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