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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 07/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 13916 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Maria Parte_1
GIORGI e , giusta delega in calce al ricorso Parte_2
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carota Maria Cristina, giusta Controparte_1
procura notarile in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo
CONVENUTO
NONCHE'
RT
CONVENUTO CONTUMACE
E
CP_3 Controparte_4
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 A) condannare RT
già in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_5
pagamento in favore del ricorrente, per i titoli specificati nella narrativa del presente atto, della complessiva somma di €. 16.489,12 o di quella eventualmente diversa ritenuta di giustizia, subordinatamente anche in via equitativa;
B) condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente dei predetti crediti in via solidale con
[...]
già RT Controparte_5
ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, nei limiti della complessiva somma di € 8.601,47 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, subordinatamente anche in via equitativa;
C) relativamente ad ogni pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro, oltre la rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 c.p.c. e gli interessi da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo.
D) Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, e relativi accessori di legge..”
CONVENUTA CP_1
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare autorizzare, ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c., la chiamata in causa di (CF/P.IVA Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
(00193) Roma (RM) - Via Giuseppe Gioachino Belli n. 86, pec e differire Email_1
la prima udienza del 12.9.2023, per i motivi esposti in narrativa, al fine di notificare il ricorso e la seguente comparsa alla terza chiamata;
In via principale, rigettare le domande tutte proposte dal Sig. Parte_1
svolte nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e non provateIn via CP_7
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, di nei confronti del ricorrente, CP_7
accertare e dichiarare il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da CP_7 CP_3
e da (già da ogni credito del ricorrente che dovesse essere
[...] CP_2 Controparte_5
accertato nel corso del giudizio e per l'effetto condannarle a versare direttamente al ricorrente la somma che eventualmente risultasse a quest'ultimo dovuta a qualsivoglia 2 Con titolo o comunque a rimborsare a quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondergli a qualsivoglia titolo.
D) Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, e relativi accessori di legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 24/04/2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: che con contratto di lavoro subordinato sottoscritto in Roma in data 28.8.2019 è stato assunto a tempo pieno e indeterminato da Controparte_6
con qualifica di impiegato ed inquadramento nel 5s livello, poi B1, del CCNL
[...]
per l'industria metalmeccanica ed installazione d'impianti con mansioni di operaio, per essere impiegato nella “Commessa ADR” affidata in subappalto alla predetta Società da
, avente ad oggetto «l'esecuzione del servizio manutenzione su rete passiva, CP_7
manutenzione Imac su rete passiva, intervento primo livello su apparecchi telefonici VoIP» presso gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino;
che con contratto stipulato il 23.9.2022, la datrice di lavoro ha concesso in affitto il ramo CP_3
d'azienda avente ad oggetto la commessa presso gli aeroporti di Roma a (poi CP_5
divenuta , la RT
Con quale ha proseguito nella fornitura dei servizi in favore di , sino alla risoluzione del Con rapporto comunicata da con lettera del 7.11.2022.
Il ricorrente ha, altresì, esposto: che dall'inizio del rapporto ha lavorato presso Con l'aeroporto di Fiumicino nell'esecuzione del subappalto , con orario a tempo pieno di
40 ore settimanali distribuito in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, ininterrottamente fino al 7.11.2022, essendo stato poi assente per malattia dal 7 all'11 novembre ed in ferie dal 14 al 25.11.2022, allorquando il rapporto è cessato per licenziamento con esonero dal preavviso;
che le presenze, le ferie e i permessi delle maestranze addette alla Commessa
ADR venivano rilevate a mezzo di rapportini mensili individuali consegnati al responsabile della commessa che ha ricevuto la consegna dei prospetti paga da Parte_3
mentre da ha ricevuto il solo prospetto di settembre 2022; che il datore di CP_3 CP_5
lavoro non ha provveduto al pagamento della retribuzione dei mesi di ottobre e novembre
2022, nonché del t.f.r. e delle altre competenze di fine rapporto, quali indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, ratei di 13^ 2022, per complessivi € 16.489,12; che alla data 3 Con del 22.12.2022, in cui ha recapitato a la diffida per il pagamento delle somme dovute dalla datrice di lavoro, la era ancora creditrice di un importo almeno pari a CP_5
€40.000, a titolo di corrispettivo per il mese di ottobre 2022.
Tanto esposto, il ricorrente, assumendo di essere creditore verso il datore di lavoro Con
ora , nonché verso , coobbligata in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 CP_5 CP_2
ed ex art. 1676 c.c., delle somme non corrisposte, ha convenuto in giudizio la soc.
e la soc. , chiedendo la condanna della soc. al pagamento CP_1 CP_2 CP_2 della complessiva somma di € 16.489,12, e della società , a titolo di coobligata CP_7
solidale ex artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e/ 1676 c.c., per il minor importo di € 8.601,47 oltre accessori.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la CP_1
genericità del ricorso e la carenza allegatoria e probatoria, contestando, nel merito, il Con ricorso, evidenziando: che il ricorrente non ha lavorato negli appalti né è mai
Con intercorso alcun rapporto contrattuale diretto tra esso ricorrente e la;
che, in ogni caso, Con
ha già onorato i suoi impegni economici con nei limiti consentiti dalla legge, CP_3
Con saldando quanto dovuto per le lavorazioni di cui ai contratti di subappalto tra e CP_3
che, dunque, non esiste alcun credito aperto nei confronti di né tantomeno nei CP_3
confronti di visto anche il divieto di cessione del contratto di subappalto e dei CP_5
relativi crediti;
che la dedotta responsabilità ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 riguarda, comunque, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell'opera e dei servizi commissionati, limitatamente agli emolumenti di natura retributiva;
che i conteggi operati dal ricorrente sono, in ogni caso, errati.
Ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta dal ricorrente e, in subordine, l'accertamento del diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dalla terza chiamata in causa , oltre che da (già , da ogni credito CP_3 CP_2 Controparte_5
del ricorrente che dovesse essere accertato nel corso del giudizio e per l'effetto condannare tali soggetti a versare direttamente al ricorrente la somma che eventualmente risultasse a Con quest'ultimo dovuta a qualsivoglia titolo o comunque a rimborsare a quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondergli a qualsivoglia titolo.
La RT
sebbene ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
4 A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, anche la
[...]
ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_8
rimasta contumace.
Fallito il tentativo di conciliazione, sono stati escussi due testimoni e, a seguito di ordine di esibizione a carico delle convenute contumaci, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dal ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni in appresso esplicitate.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, occorre evidenziare che il ricorrente ha agito in giudizio per vedere condannare: (i) la soc. (già ), sua datrice di CP_2 CP_5 lavoro all'epoca delle dimissioni, al pagamento delle ultime mensilità e delle competenze di fine rapporto, complessivamente quantificate in € 16.489,12, maturate anche nel periodo trascorso alle dipendenze della cedente in applicazione della disciplina di cui CP_3
all'art. 2112 c.c. e (ii) la soc. al pagamento, in solido Controparte_9 con la datrice di lavoro, della minor somma di € 8.601,47 (calcolata non includendo le voci risarcitorie e il rimborso spese mensile), ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. n.
276/2003.
3. Prendendo le mosse dalla domanda spiegata nei confronti della datrice di lavoro
(ex ), rimasta contumace, si rileva che dalla lettera di assunzione e CP_2 CP_5
dalle buste paga prodotte emerge che il ricorrente ha lavorato in favore della soc. a CP_3
decorrere dal 1.9.2019 presso la Commessa ADR in regime di full time, percependo la retribuzione indicata nelle buste paga prodotte (a settembre 2022 pari €2689,59, comprensive di un rimborso spese forfait concordato nella lettera di assunzione e sempre contemplato nelle buste paga).
A partire dal 24.9.2022 è transitato alle dipendenze dell'affittuaria del ramo di azienda
, siccome dimostrato dal contratto di affitto di ramo di azienda e dal verbale di CP_5
accordo sindacale in merito alla detta concessione in affitto, con allegato elenco dei
5 dipendenti transitati, incluso il ricorrente, nel quale si prevede espressamente che i rapporti di lavoro sarebbero proseguiti senza soluzione di continuità in capo alla “ai CP_5 sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”.
Trova quindi applicazione in favore del lavoratore la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., ai sensi della quale il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, restando irrilevante, dacché inopponibile al lavoratore quale res inter alios acta, quanto pattuito tra cedente e cessionario in ordine alla sorte dei crediti dei lavoratori ceduti, incluso il TFR.
Pertanto, in relazione al riparto di responsabilità, accertata l'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 c.p.c., deve ritenersi che la soc. resti responsabile, quale CP_2
condebitore solidale della soc. (in concordato preventivo), dei crediti maturati sino CP_3
al 23.9.2022 (ivi inclusa la quota di TFR maturata sino alla detta data, v. in tal senso Cass.
Ordinanza n. 11479 del 14/05/2013) e sia poi direttamente responsabile dei crediti maturati dal 24.9.2022 sino al 13.11.2022 (data di cessazione del rapporto).
Per la quantificazione delle spettanze, il ricorrente ha correttamente indicato in ricorso quanto dovuto a titolo di retribuzione (€2689,59, per il mese di ottobre 2022 e di €1125,24 per i giorni di novembre sino alla cessazione del rapporto), in quanto opportunamente calcolati sulla base della retribuzione riconosciuta in busta paga (€2689,59 mensili). Del pari corretta è la quantificazione dei ratei di tredicesima mensilità calcolati sino alla cessazione del rapporto in €1427,61 (€2689,59/12x11=€1915,46) e l'indennità per ferie e permessi non goduti, quantificati sulla base dei dati rilevabili dalle buste paga e dai turni di presenza in atti, di cui €839,05 a titolo di indennità per ferie non godute ed €287,95 a titolo di indennità di permessi non goduti, per un totale di €9991,67.
Non osta al riconoscimento delle somme pretese in ricorso il fatto che nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 73/22, omologato con sentenza in data 26.10.2023 del Tribunale di Roma, il piano di riparto dei crediti preveda delle somme inferiori.
Occorre infatti rammentare, sul tema, che “La sentenza (oggi, decreto) di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche del procedimento che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango
(privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati nella procedura. Essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica
6 giudiziale avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta (articoli 176 e
180 della legge fallimentare), e non esclude, quindi, la possibilità di promuovere ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste”. Cassazione civile sez. I,
11/03/2022, n.8007.
Quanto invece al TFR, l'importo indicato in ricorso pari a €6497,44 non appare coerente con la documentazione agli di causa, da cui risulta che al mese di agosto 2022 il ricorrente aveva maturato un credito a titolo di TFR di €5576,29.
A tale somma vanno aggiunti i ratei maturati dal 1° settembre al 25 novembre 2022, da quantificarsi, equitativamente, in €444,96, tenuto conto che dalla busta paga di settembre
2022 emerge un rateo mensile di TFR di €148,32.
Ne discende che il credito per TFR maturato al 25.11.2022 ammonta a complessivi
€6021,25.
Sennonché nel corso del giudizio entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della cedente della somma di €3011,89 a titolo di prima rata CP_3
(corrispondente al 50%) del piano di riparto deliberato in sede di concordato preventivo, che prevede un credito per complessivi €6023,78.
Deve dunque ritenersi confermato che la soc. ha già corrisposto al ricorrente la CP_3
complessiva somma di €3011,89, che va dunque detratta dalle somme dovute.
Malgrado l'ordine di esibizione, non sono stati acquisiti elementi idonei ad imputare con certezza il pagamento a specifiche voci retributive.
In difetto di specificazione, ben può procedersi alla decurtazione dell'importo corrisposto dalla voce del TFR, siccome calcolato dalla parte ricorrente nel conteggio analitico proposto con le note autorizzate, nel quale, quindi, risulta correttamente quantificato un credito per TFR residuo a carico della datrice di lavoro di €3.485,55 ed un credito totale di €13.477,23.
La società è quindi tuttora debitrice nei confronti del ricorrente della CP_2 complessiva somma di €13.477,23, a titolo di differenze retributive, di cui €3.485,55 a titolo di saldo del TFR.
7 4. Passando alla domanda spiegata nei confronti della , va anzitutto rilevato CP_7
che, malgrado il ricorrente, come detto in apertura, abbia allegato in giudizio, quale titolo della sua pretesa, la responsabilità solidale della committente sia ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003 sia ai sensi dell'art. 1676 c.c. (il quale, seppur esperibile nei limiti del corrispettivo ancora dovuto dal committente si estende a qualunque credito, anche non strettamente retributivo, maturato dal lavoratore nel corso dell'appalto), ha poi limitato la sua pretesa nei confronti della committente alle sole competenze di natura retributiva (in particolare retribuzione da settembre a novembre 2022 e TFR).
Ne discende la sostanziale irrilevanza della questione della prova della persistenza del debito del sub-committente nei confronti del sub-appaltatore al tempo in cui il lavoratore ha avanzato la pretesa, operando già, in relazione alle richieste avanzate, la garanzia di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale, peraltro, al secondo comma estende la responsabilità solidale del committente anche in relazione ai contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto
(eccetto le sanzioni civili).
5. Tanto chiarito, in merito alla prova della inerenza dei crediti di lavoro all'appalto in Con essere tra la e la , deve osservarsi che essa emerge con certezza dall'istruttoria CP_3
orale espletata, nel corso della quale i due testimoni, rispettivamente un collega dipendente di e un dipendente della sub-committente , hanno confermato che il CP_2 CP_1 ricorrente ha lavorato nell'intero periodo presso la commessa ADR di , CP_1
osservando un orario a tempo pieno svolgendo le mansioni descritte in ricorso.
La circostanza è comunque confermata dalla pacifica e documentata concessione in Con subappalto da parte di del Servizio di gestione a manutenzione della rete, del sistema telefonico, dei monitor, apparati di campo e postazioni di lavoro presso gli Aeroporti di
Roma (all. n. 3 ss. fasc. ric.) e dall'adibizione del ricorrente alla “Commessa ADR” risultante dalla lettera di assunzione (doc. n. 2). Vi è poi prova documentale della concessione in affitto del detto ramo di azienda da a in data CP_3 CP_5
23.9.2022 (all. n. 7).
Deve ritenersi, dunque, senz'altro applicabile l'art. 29 d.lgs.276/2003, con conseguente Con sussistenza della responsabilità solidale della committente rispetto alle rivendicazioni del ricorrente fino alla cessazione del contratto di appalto, non essendo decorso da tale data
8 il biennio previsto a pena di decadenza e non rilevando l'aver già saldato il committente il corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Sostiene tuttavia la che una tale responsabilità va comunque limitata al più CP_7
Con sino all'affitto del ramo di azienda alla soc. , mai autorizzato da , che ha, CP_5
anzi, comunicato alla il recesso dall'appalto non appena avuta notizia del subentro. CP_3
Con A sostegno della prospettazione la ha evidenziato che il contratto di subappalto sottoscritto da e da prevedeva il divieto assoluto di CP_3 CP_1
trasferimento del contratto di appalto a terzi, pena la facoltà di risolvere il contratto.
Sennonché, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 2558 c.c., commi 1 e 3, applicabile anche all'ipotesi di affitto di ramo di azienda, l'affittuario del ramo di azienda subentra nel contratto di appalto pertinente all'azienda affittata in quanto il contratto di appalto, dacché contratto d'impresa, non ha carattere personale (cfr. Cass. Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018).
Con Né può ritenersi, come argomentato dalla difesa di , che il divieto di cessione contenuto nel contratto di appalto renda inoperante la previsione dell'automatica cessione del contratto di appalto, trattandosi di pattuizione non intercorsa tra i contraenti del negozio traslativo.
Da tale punto di vista non appare affatto decisivo quanto affermato dalla S. C. di
Cassazione nella sentenza n. 16041/2011, rilevandosi che in quella sede la soluzione offerta era senz'altro giustificata dalla rilevata personalità del diritto di autore oggetto di licenza, in quanto legato all'inventiva, con conseguente naturale pieno dominio del suo titolare anche sulla determinazione dell'uso da parte dei terzi, circostanza che già di per sé giustifica l'esclusione del passaggio automatico ai sensi dell'art. 2558 cod. civ..
Per converso, più di recente la S.C. di Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata
(Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018), ha espressamente ritenuto inidoneo il divieto di cessione contenuto nel contratto di appalto ai fini della esclusione del passaggio automatico all'affittuario di azienda (si legge infatti: “Al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto che il divieto di cessione contrattuale, contemplato dal contratto d'appalto, fosse espressione del carattere personale dello stesso negozio, con conseguente preclusione della possibilità di successione di terzi nel rapporto negoziale quale effetto dell'affitto d'azienda.
Tuttavia, nella fattispecie è applicabile l'art. 2558 c.c. con conseguente trasferimento dei contratti inerenti al ramo d'azienda ceduto. Dispone l'art. 2558 c.c. ("Successione nei
9 contratti") che "se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"
(1^ 4 comma); "il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante" (2" comma); "le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto" (3^ comma).
Orbene, la successione del nuovo imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda e non aventi carattere personale, quale effetto del trasferimento dell'azienda, risponde all'esigenza di assecondare la circolazione dei valori economici rappresentati dai contratti stipulati dall'imprenditore e di attuare nel maggior grado possibile il trasferimento della potenzialità produttiva e dell'avviamento dell'azienda, rendendo possibile all'imprenditore subentrante (indipendentemente dal consenso dei terzi che hanno concluso i relativi contratti col precedente imprenditore, ai quali l'ordinamento riconosce soltanto la facoltà di recedere dai contratti per giusta causa, nei modi e con gli effetti previsti dal 2^ comma dell'art. 2558 c.c.) l'acquisto di elementi fondamentali dell'avviamento, quali sono i rapporti contrattuali costituiti per l'esercizio dell'impresa.
In armonia con tale esigenza, è opinione largamente condivisa che le norme contenute nel 1^ e 3^ comma dell'art. 2558 c.c. possano trovare applicazione, in virtù di un'interpretazione estensiva, non soltanto nelle ipotesi, da esse espressamente previste, dell'alienazione, dell'usufrutto e dell'affitto dell'azienda, ma anche negli altri casi nei quali ricorra un trasferimento dell'azienda, cioè la sostituzione, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, di un imprenditore a un altro nell'esercizio dell'impresa.
Conseguentemente, verificandosi, anche in tali ipotesi, un trasferimento d'azienda, deve ammettersi la successione del proprietario o del locatore nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'usufrutto o della scadenza dell'affitto, costituiti dall'usufruttuario o dall'affittuario per l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, sia pure nei limiti di quelli non eccedenti la potenzialità produttiva di questa al momento della costituzione dell'usufrutto o della conclusione dell'affitto o i poteri di gestione attribuiti con quest'ultimo all'affittuario (Cass., n.
16724/03; n. 840/2012).
10 Inoltre, è da escludere che il contratto d'appalto- come erroneamente argomentato dal giudice d'appello- sia qualificabile come contratto a carattere personale. Al riguardo, in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere speciale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili (Cass., ord. n. 15065/2018). Pertanto, il contratto d'appalto stipulato con la società ricorrente non presenta carattere personale, trattandosi di contratto
d'impresa e dunque l'affitto del ramo d'azienda comporta l'automatico subentro del cessionario nel rapporto negoziale.”)
Ne discende, quindi, la piena responsabilità della per i crediti vantati dal CP_7 ricorrente sino alla cessazione dell'appalto, avvenuta il 7.11.2022. Con La è tenuta pertanto a corrispondere, in favore del ricorrente, in solido con la
, la complessiva somma di €5.589,58, come correttamente Controparte_10
ricalcolata dalla parte ricorrente nelle note autorizzate, a titolo di voci retributive e saldo del
TFR.
Con
6. Trattandosi di obbligazione gravante sulla quale coobbligata solidale del datore di lavoro, la terza chiamata in causa deve senz'altro essere condannata a manlevare CP_3
la delle somme che la stessa corrisponderà in esecuzione della sentenza, nei limiti CP_7 di quanto di sua competenza e, quindi, per la minor somma di €3179,44, a titolo di saldo del
TFR.
Inammissibile risulta per contro la domanda di manleva spiegata contro la società
, atteso che, trattandosi di parte contumace, la domanda, pur se propriamente CP_2
qualificata come riconvenzionale e non già come chiamata di terzo (cfr. in tal senso Cass.
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2022, n.9441), avrebbe dovuto comunque essere notificata alla parte ai sensi dell'art. 292 c.p.c., pena, in difetto, l'inammissibilità della domanda (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005).
11 7. Alla luce di quanto sopra precede, in parziale accoglimento del ricorso, la soc.
[...]
, quale RT datrice di lavoro e, pro rata, coobbligata solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. della concedente
, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_3 complessiva somma di €13.477,23 a titolo di differenze retributive, di cui €3.485,55 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
In solido con la RT
, va condannata anche la soc. , quale coobbligata solidale
[...] Controparte_1
di e CP_3 RT
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, per il minor importo di €5.589,58, a titolo di
[...]
voci retributive e saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La deve essere condannata a manlevare la CP_3 Controparte_1
delle somme che la stessa corrisponderà in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza, per la minor somma di €3179,44 a titolo di saldo del TFR.
8. Le spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e le convenute e CP_2 CP_1
, possono essere compensate in ragione di un quarto tenuto conto del parziale
[...]
accoglimento del ricorso, ponendosi la parte residua, liquidata come in dispositivo, a carico delle parti soccombenti.
Nel rapporto tra e la terza chiamata in causa in CP_1 CP_3
relazione alla domanda di manleva, le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della somma accertata come dovuta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 24/04/2023, così provvede: Parte_1
1. Condanna la soc. RT
, quale datrice di lavoro e, per il relativo periodo di competenza, quale
[...]
coobbligata solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. della concedente , al CP_3 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma €13.477,23 a titolo di
12 differenze retributive (di cui €3.485,55 a titolo di saldo del TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. Condanna, in solido con la RT
, la soc. , quale coobbligata
[...] Controparte_1
solidale di e CP_3 RT
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, al pagamento del
[...]
credito del ricorrente di cui al capo che precede limitatamente al minor importo di
€5.589,58, a titolo di voci retributive e saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3. Condanna la soc. a manlevare la soc. delle CP_3 Controparte_1
somme che la stessa corrisponderà in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza limitatamente alla minor somma di €3179,44 a titolo di saldo del
TFR, oltre accessori;
4. Dichiara inammissibile la domanda di manleva spiegata dalla soc.
[...]
nei confronti della soc. CP_1 RT
[...]
5. Condanna la soc. . RT
,, e la soc. alla rifusione, in favore del
[...] Controparte_1
ricorrente, di tre quarti delle spese di lite, che liquida, per detta frazione, in complessivi €3000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata la restante parte;
6. Condanna la soc. alla rifusione, in favore della CP_3 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi €2000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice
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