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9 agosto 2019
9 agosto 2019
Art. 11. Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile ,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile ,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».
Commentari • 17
- 1. Codice Rosso : incostituzionale l'art. 577 co.3 C.P.Avv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 novembre 2023 · 5.6859407
[…] In particolare, l'art. 577 C.P.., che prevede la pena dell'ergastolo per l'omicidio, è stato modificato dall'art. 11 legge n. 69/2019, così da estenderne l'applicabilità al reato commesso in danno dell'ascendente o del discendente «per effetto di adozio ne di minorenne» e della persona «stabilmente convivente con il colpevole o a esso legata da relazione affettiva» L'ultimo comma dell'art. 577 C.P.. che prevedeva,sino alla sentenza che ci occupa,la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni in presenza di determinate relazioni qualificate dell'autore del reato contro la persona offesa, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 06/10/2022, n. 207Provvedimento: […] Lo stesso legislatore avrebbe del resto mostrato piena consapevolezza della necessità di tale equiparazione nel momento in cui, con l'art. 11 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), novellando, nel nuovo art. 577, terzo comma, cod. pen., il regime di bilanciamento di circostanze per il delitto di omicidio, ha escluso dal divieto di prevalenza sia l'attenuante ex art. 89 cod. pen., sia quella ex art. 98 cod. pen.Leggi di più...
- non fondatezza delle questioni. (classif. 199011).·
- ammissione al rito dell'imputato seminfermo di mente·
- omessa previsione·
- processo penale·
- limiti di accesso·
- giudizio abbreviato·
- divieto per delitti puniti con la pena dell'ergastolo·
- insussistenza