Articolo 11 della Legge 19 luglio 2019, n. 69
Articolo 10Articolo 12
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9 agosto 2019
Art. 11. Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile ,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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