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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 82/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 82/2022, riservata in decisione all'udienza del 27/11/2025, avente ad
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), res.te in Marano (NA) al Corso Europa n. 109, rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Raffaele De Vito (C.F. tel/fax 081/5757093 –PEC: CodiceFiscale_2
e- mail: con studio in Email_1 Email_2 Email_3
80123 Napoli-Posillipo alla via Manzoni n. 153/i presso il quale è elett.te dom.to, giusta mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'avvocato Michele Cerullo, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con studio sito in Marano di Napoli (NA) alla Via Adda n. 17, il quale dichiara di voler riceve notificazioni, atti e comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al telefax n. 0817426469 Email_4
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28/05/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte, sicchè veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4,
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 26/11/2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28/05/2025, regolarmente comunicata alle parti
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 82/2022 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 82/2022, riservata in decisione all'udienza del 27/11/2025, avente ad
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), res.te in Marano (NA) al Corso Europa n. 109, rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Raffaele De Vito (C.F. tel/fax 081/5757093 –PEC: CodiceFiscale_2
e- mail: con studio in Email_1 Email_2 Email_3
80123 Napoli-Posillipo alla via Manzoni n. 153/i presso il quale è elett.te dom.to, giusta mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'avvocato Michele Cerullo, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con studio sito in Marano di Napoli (NA) alla Via Adda n. 17, il quale dichiara di voler riceve notificazioni, atti e comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al telefax n. 0817426469 Email_4
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28/05/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte, sicchè veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4,
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 26/11/2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28/05/2025, regolarmente comunicata alle parti
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 82/2022 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello