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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. SE Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1148 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Annibale, vill. Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina, in Piazza F.
Trombetta n. 1, presso lo studio dell'Avv. Signorina Frisenda, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento n. 13, presso lo studio dell'Avv.
SE AV, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.02.2023, , nata Parte_1
a Messina il 08.07.1980, premesso:
-che in data 02.10.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
, nato a [...] il [...], atto trascritto al n. 922 parte 2 serie A anno 1998; CP_1
1 -che dalla loro unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, , nata a [...] il [...], e nato a Per_2 Per_3
Messina il 26.11.2013;
-che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
-che era attualmente detenuto presso la casa circondariale di Controparte_1 reclusione di Caltagirone;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
24.03.2023.
Alla prima udienza celebrata il 25.09.2023, parte ricorrente dava atto della regolarità della notifica eseguita in carcere nei confronti del convenuto, dopodiché il Presidente procedeva all'ascolto della , all'esito del quale disponeva i provvedimenti temporanei e Pt_1 urgenti, nominava il Giudice istruttore e fissava per la comparizione l'udienza del 21.02.2024.
A tale udienza, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rimetteva le parti all'udienza del 19.06.2024 per la decisione sulle richieste istruttorie.
A tale udienza, ammesse le prove richieste dalla ricorrente, il Giudice fissava l'udienza di assunzione delle prove orali il 5.12.2024 di fronte al Giudice delegato all'istruttoria.
Stante l'assenza del teste regolarmente citato, la ricorrente chiedeva un rinvio, il Giudice pertanto fissava l'udienza del 03.04.2025 per l'espletamento della prova.
Il procedimento veniva differito all'udienza del 6.11.2025 per impedimento del Giudice delegato all'istruttoria.
Frattanto si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda Controparte_1 di separazione personale dal coniuge alle condizioni di cui all'accordo che allegava in atti;
quindi, le parti chiedevano la conversione del rito in congiunto.
Con decreto del 29.10.2025, il Giudice, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva che l'udienza del 6.11.2025 fosse sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note a trattazione scritta.
Con ordinanza del 6 dicembre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2 Ciò posto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge la sussistenza della condizione di intollerabilità della convivenza.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12/03/2025, prodotto in atti.
I coniugi, infatti, hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui al citato accordo che non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per gli interessi dei figli.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la natura dello stesso che non consente di configurare una soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 1148/23 R.G., così provvede:
1. Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata Parte_1
a Messina il 08.07.1980, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio con atto n. 922 parte 2 serie A anno 1998, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.03.2025;
3 2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02.10.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 922 parte 2 serie A anno 1998;
3. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 9 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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