Sentenza 17 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06213/2025REG.PROV.COLL.
N. 02987/2023 REG.RIC.
N. 03259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2023, proposto dalla Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DO ER, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consiglio Regionale della Basilicata, Ente Parco Naturale del Vulture, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2023, proposto da DO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
OL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 113 del 17 febbraio 2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. OL AN;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1665 del 28 aprile 2023, con cui, fra l’altro, è stata disposta la riunione dei giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata nei due giudizi riuniti:
- ha accolto il ricorso del sig. AN ed ha, conseguentemente, annullato la nomina del sig. ER a Presidente del Parco regionale del Vulture;
- specularmente, ha respinto il ricorso incidentale del sig. ER, secondo cui il sig. AN non poteva essere nominato Presidente;
- ha condannato la Regione Basilicata ed il sig. ER a rifondere al sig. AN le spese di lite, in ragione di € 1.500,00 ciascuno.
Hanno interposto distinti appelli la Regione e il sig. ER.
Si è costituito in resistenza in entrambi i ricorsi il sig. AN.
In esito alla camera di consiglio del 27 aprile 2023 la Sezione, con ordinanza n. 1665 del successivo 28 aprile, ha riunito i ricorsi e respinto le rispettive istanze cautelari.
Quindi:
- con nota dell’11 dicembre 2024, non notificata, la Regione ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del proprio appello, “ poiché con D.P.C.R. 29 giugno 2023 n. 74, su BUR n. 38/2023 (all. 1) ha revocato l’avviso pubblico da cui è originata la nomina del rag. ER DO, come disposta con D.C.R. n. 440 del 26 luglio 2022, ed a conclusione della nuova procedura ha effettuato la nomina della dr.ssa Di Lucchio Francesca a Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture giusta D.C.R. n. 599 del 15 settembre 2023 (all. 2). I predetti provvedimenti hanno costituito oggetto di sindacato giurisdizionale ” (radicato dal sig. ER e rigettato con l’onere delle spese dal T.a.r. per la Basilicata con sentenza n. 143 del 2024, che non risulta essere stata appellata);
- con nota del 26 giugno 2025, notificata in pari data alla Regione ed al sig. AN, il sig. ER ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso, quale “ espressione della libera volontà … fondata su valutazioni di opportunità processuale ”.
I ricorsi riuniti, discussi alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, debbono essere dichiarati improcedibili, alla luce:
- quanto alla Regione, della specifica dichiarazione in tal senso resa con nota dell’11 dicembre 2024;
- quanto al sig. ER, della dichiarazione di rinuncia, che, seppure non notificata nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a., rileva comunque ai sensi del successivo comma 4 della disposizione in parola.
L’esito del giudizio e l’assenza di specifica istanza del sig. AN suggeriscono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Lamberti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO