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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1087/2017 depositato il 11/07/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_3 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 524/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERONA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1509990000107001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di liquidazione nr. 15/0990/000107/001 l'Ufficio Territoriale di Verona 2 liquidava l'imposta relativa alla dichiarazione di successione n. 107, vol. 9990 del 20/01/2015, de cuius sig. Nominativo_1.
I dichiaranti, Resistente_4, Nominativo_3 e Resistente_1 indicavano un attivo ereditario di complessivi euro 3.029.121,41 ed un passivo di euro 4.125.904,97.
L'Ufficio, esaminata la dichiarazione presentata non riconosceva alcune spese riducendo il passivo a circa euro 4.000.000,00.
Contro l'avviso di accertamento presentavano ricorso i contribuenti contestando l'omesso preventivo contradittorio e l'erronea quantificazione dell'imposta di successione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio ribadendo la legittimità e fondatezza della pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso dei contribuenti.
Presenta appello l'Ufficio ribadendo quanto esposto in primo grado e la correttezza del proprio operato.
Si costituivano in giudizio i contribuenti chiedendo la conferma della sentenza dei primi giudici.
In data 08/01/2026, l'Agenzia delle Entrate ha depositato la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, non può che dichiarare la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Verona 27 gennaio 2026.
Il relatore Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1087/2017 depositato il 11/07/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_3 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 524/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERONA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1509990000107001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di liquidazione nr. 15/0990/000107/001 l'Ufficio Territoriale di Verona 2 liquidava l'imposta relativa alla dichiarazione di successione n. 107, vol. 9990 del 20/01/2015, de cuius sig. Nominativo_1.
I dichiaranti, Resistente_4, Nominativo_3 e Resistente_1 indicavano un attivo ereditario di complessivi euro 3.029.121,41 ed un passivo di euro 4.125.904,97.
L'Ufficio, esaminata la dichiarazione presentata non riconosceva alcune spese riducendo il passivo a circa euro 4.000.000,00.
Contro l'avviso di accertamento presentavano ricorso i contribuenti contestando l'omesso preventivo contradittorio e l'erronea quantificazione dell'imposta di successione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio ribadendo la legittimità e fondatezza della pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso dei contribuenti.
Presenta appello l'Ufficio ribadendo quanto esposto in primo grado e la correttezza del proprio operato.
Si costituivano in giudizio i contribuenti chiedendo la conferma della sentenza dei primi giudici.
In data 08/01/2026, l'Agenzia delle Entrate ha depositato la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, non può che dichiarare la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Verona 27 gennaio 2026.
Il relatore Il Presidente