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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2647/2022 R.G. e vertente
fra
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bonansegna, e MI Di CA elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza via Isca del Pioppo 94, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTI -
e
in persona del legale rappresentante p.t. come in atti rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. CP_1
Marina Savastano, giusto mandato generale alle liti per Notar di Roma;
Per_1
- RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2022 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU nell'elaborato finale ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Con memoria depositata il 1.5.2023 l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della C.T.U.
All'odierna udienza, sulle note scritte delle parti ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, nonché sulla contraddittorietà
e incongruenza dell'elaborato del ctu nella fase per ATP, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Persona_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta a far data dal maggio 2024 “ Il signor e' affetto da: Parte_1
“Cardiopatia ischemico-ipertensiva fibrillante con insufficienza aortica, mitralica e tricuspidalica.
BPCO. IPB. Encefalopatia lacunare con decadimento cognitivo di grado severo. Il signor Parte_1
e' portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/1992. La decorrenza della suddetta condizione e' dal mese di maggio 2024.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa ed esaustiva delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
Conclusioni come da valutazione del ctu pienamente condivise da questo giudice. 3. Il riconoscimento del requisito sanitario dall'epoca successiva alla presentazione della domanda comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 riconoscendo al ricorrente la quota di 1/5 delle spese con condanna dell al pagamento della somma di euro 539.40. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 18.10.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'handicap grave ex art. 3, co. 3, l. 104/1992 e relativi benefici fiscali e lavorativi a far data da maggio 2024;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva CP_1 di euro 539,40 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla