Articolo 8 della Legge 14 luglio 1959, n. 741
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 ottobre 1959
>
Versione
26 aprile 1995
Art. 8. (( 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni ))
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente