Decreto cautelare 8 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Christian Ianni, Silvia De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione dell'alunno, -OMISSIS-, al III anno della Scuola Secondaria di I Grado Paritaria-OMISSIS- emesso con verbale n.ro -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS-;
Vista la nota del 9 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa CE EL SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 luglio 2022 e depositato in data 8 agosto 2022, i ricorrenti, in qualità di soggetti esercenti la potestà genitoriale sull’alunno minore di età, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione di quest’ultimo al III anno della -OMISSIS- di L’Aquila emesso con verbale n. -OMISSIS-.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1. Violazione della normativa di cui al DPR 11/2009, della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 settembre 2015, Prot. 5336, avente ad oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ”;
- “ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017 – Difetto di motivazione ”;
- “ 3. Eccesso di potere per evidente travisamento dei fatti e contraddittorietà illogicità ed illogicità nella valutazione; manifesta del provvedimento finale ”.
2. Con decreto presidenziale n. 139 adottato in data 8 agosto 2022 è stata rigettata la domanda di misura cautelare monocratica.
3. In data 22 agosto 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
4. In data 9 settembre 2022 si è costituito altresì l’Istituto scolastico intimato, depositando scritto difensivo e documenti.
5. Con ordinanza n. 147 adottata all’esito della camera di consiglio del 14 settembre 2022 la Sezione ha respinto anche la domanda di misura cautelare collegiale, con la seguente motivazione: “ Considerato che le ragioni di parte ricorrente non appaiono prima facie suscettibili di una prognosi favorevole. Ritenuto infatti che il giudizio di non ammissione alla classe successiva risulta adeguatamente motivato in relazione ad un quadro di diffuse e gravi insufficienze dello studente, alla scarsa partecipazione alle lezioni, alle ripetute assenze nonché al grado di maturazione personale dello stesso, in ordine ai quali i genitori sono stati puntualmente edotti nel corso dell’anno scolastico mediante possibilità di accedere al registro elettronico. Ritenuto peraltro che a fronte della constatazione oggettiva della precarietà del rendimento scolastico dell’alunno la sua ammissione alla classe successiva costituirebbe per il medesimo uno svantaggio. Ritenuta, pertanto, l’insussistenza del fumus di fondatezza ”.
6. Con nota depositata in data 9 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
7. All’udienza del 17 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez.V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
9. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LU Di Vita, Presidente
CE EL SB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CE EL SB | LU Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.