CASS
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE IO nato a [...] il [...] AD TE, nato PA (ME) il 22/12/1972, parte civile avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di PA nei confronti di IO RA in ordine al delitto di truffa contestatogli come commesso ai danni di TE AM, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto appello sia l'imputato che la parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9170 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/12/2024 2.1. Il RA, a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 442 comma 1 bis cod. proc. pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha valutato il compendio probatorio, che si deduce essere costituito solo da "scarni acquisizioni documentali" e dalle dichiarazioni della persona offesa, pur non avendo questa mai conosciuto di persona il ricorrente. Analogo vizio, nella prospettazione difensiva, andrebbe riconosciuto anche nel diniego della scriminante di cui all'art. 131bis cod. pen. e nella quantificazione della pena, che si assume troppo severa. 2.2. La parte civile TE AM, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione degli artt. 178 lett. c) e 601 comma 4 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per essere stata omessa la citazione della stessa\arte civile nel giudizio di appello. 3. I ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio con rito cartolare, in assenza di richieste di trattazione orale. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 4.1. La sentenza impugnata, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha dato adeguatamente conto dell'attendibilità del racconto della persona offesa, che ha riferito di trattative negoziali per l'acquisto di un pacchetto-crociera effettuate dalla parte civile con contatti telefonici sull'utenza intestata al RA e con persona qualificatasi con il nome di questo, evidentemente possessore della carta di credito, in quanto intestata alla sua ex convivente;
su tale carta è stata poi versata la somma pattuita, senza che, poi, la persona offesa abbia mai ricevuto i biglietti della crociera di cui si tratta. Nel riconoscere la penale responsabilità del RA sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante, ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Pg, Rv. 278231 - 01) Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del RA, in quanto fondato unicamente sulla prospettazione di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Immune da vizi logici o giuridici è anche la valutazione della Corte territoriale, peraltro censurata solo in termini generici dal ricorrente, laddove ha escluso la configurabilità della scrinninante di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto, per avere il LI indotto la persona offesa all'esborso di quasi tremila euro per una crociera mai effettuata, così determinando, oltre al danno economico, anche "la frustrazione del desiderio di effettuare quella 2 specifica vacanza". Inammissibile, infine, è la censura, anch'essa espressa in termini generici, in ordine alla graduazione della pena, che per sua natura rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel caso di specie esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, non è sindacabile in questa sede, trattandosi di determinazione che non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 4.2. Del pari inammissibile è anche il ricorso proposto dalla parte civile TE AM, dovendosi condividere il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che, deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, Rv. 256551 - 01; cfr. anche Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022, Pante', Rv. 283484 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 13/12/2024.
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di PA nei confronti di IO RA in ordine al delitto di truffa contestatogli come commesso ai danni di TE AM, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto appello sia l'imputato che la parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9170 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/12/2024 2.1. Il RA, a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 442 comma 1 bis cod. proc. pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha valutato il compendio probatorio, che si deduce essere costituito solo da "scarni acquisizioni documentali" e dalle dichiarazioni della persona offesa, pur non avendo questa mai conosciuto di persona il ricorrente. Analogo vizio, nella prospettazione difensiva, andrebbe riconosciuto anche nel diniego della scriminante di cui all'art. 131bis cod. pen. e nella quantificazione della pena, che si assume troppo severa. 2.2. La parte civile TE AM, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione degli artt. 178 lett. c) e 601 comma 4 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per essere stata omessa la citazione della stessa\arte civile nel giudizio di appello. 3. I ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio con rito cartolare, in assenza di richieste di trattazione orale. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 4.1. La sentenza impugnata, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha dato adeguatamente conto dell'attendibilità del racconto della persona offesa, che ha riferito di trattative negoziali per l'acquisto di un pacchetto-crociera effettuate dalla parte civile con contatti telefonici sull'utenza intestata al RA e con persona qualificatasi con il nome di questo, evidentemente possessore della carta di credito, in quanto intestata alla sua ex convivente;
su tale carta è stata poi versata la somma pattuita, senza che, poi, la persona offesa abbia mai ricevuto i biglietti della crociera di cui si tratta. Nel riconoscere la penale responsabilità del RA sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante, ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Pg, Rv. 278231 - 01) Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del RA, in quanto fondato unicamente sulla prospettazione di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Immune da vizi logici o giuridici è anche la valutazione della Corte territoriale, peraltro censurata solo in termini generici dal ricorrente, laddove ha escluso la configurabilità della scrinninante di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto, per avere il LI indotto la persona offesa all'esborso di quasi tremila euro per una crociera mai effettuata, così determinando, oltre al danno economico, anche "la frustrazione del desiderio di effettuare quella 2 specifica vacanza". Inammissibile, infine, è la censura, anch'essa espressa in termini generici, in ordine alla graduazione della pena, che per sua natura rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel caso di specie esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, non è sindacabile in questa sede, trattandosi di determinazione che non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 4.2. Del pari inammissibile è anche il ricorso proposto dalla parte civile TE AM, dovendosi condividere il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che, deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, Rv. 256551 - 01; cfr. anche Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022, Pante', Rv. 283484 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 13/12/2024.