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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1908/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1908/2017 R.G., avente ad oggetto: tutela del diritto di proprietà, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del nuovo difensore depositato in data 22.4.2024, dall'avv. Sabina Di Palma e dall'avv.
IA OS NO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, ala via
Roma n. 288;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Anastasio, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, ala via Francesco Paolo Volpe n. 2;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 12.3.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 11/3/2025; per la convenuta, la nota del 10/3/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la – di seguito ”-, adiva il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Salerno chiedendo che fosse ordinato alla Controparte_1
, lo sgombero dell'intera area sottostante il costone roccioso — comprensiva della particella
[...] 140 e di parte della particella 145 del foglio 15 del Catasto Terreni del Comune di Amalfi — occupata dallo stabilimento balneare gestito dall'ente convenuto.
La società attrice deduceva di avere acquistato dal sig. , con atto notarile del Persona_1
24.9.2015, l'unità immobiliare composta dal costone roccioso e confinante a nord con la
[...]
e a sud con l'area demaniale marittima nota come “Spiaggia di S. Croce”, evidenziando CP_2 come l'area ricadesse in zona classificata dal Piano Stralcio Erosione Costiera quale ad elevata pericolosità (P4 e R3) e necessitasse di urgenti interventi di manutenzione straordinaria per prevenire smottamenti e garantire la sicurezza pubblica e privata.
L'originaria ricorrente rappresentava che già in passato l'Ufficio Tecnico Comunale di Amalfi aveva imposto al proprio dante causa di eseguire lavori di messa in sicurezza, sulla scorta di ordinanze della
Capitaneria di Porto di Salerno che avevano interdetto l'uso dello specchio acqueo sottostante.
Nonostante il rilascio di permessi edilizi e autorizzazioni, tali lavori non erano mai stati realizzati, ostacolati dalla presenza, anche in periodo invernale, delle strutture dello stabilimento balneare della società convenuta, in forza della concessione demaniale marittima n. 8/09. Secondo l'attrice, anche nell'ottobre 2016, alla chiusura della stagione estiva, la società convenuta non aveva smontato completamente le proprie strutture, parte delle quali insistevano sulla particella 145, ostruendo l'accesso all'area demaniale e impedendo l'esecuzione degli interventi autorizzati.
Tanto premesso, l'odierna attrice concludeva invocando l'ordine di sgombero delle suddette aree, al fine di poter procedere alla messa in sicurezza del costone, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la contestando integralmente le Controparte_1 avverse pretese, e rappresentando come la domanda così formulata costituisse l'ennesima azione pretestuosa posta in essere da controparte al fine di danneggiare l'attività della resistente.
Quest'ultima rivendicava un uso e possesso ultradecennale, pacifico e continuato, delle aree in questione, fondato, con specifico riferimento alla p.lla n. 514, su concessioni demaniali marittime e fluviali, nonché, con riguardo alla p.lla n. 140, su un possesso esercitato da oltre quarant'anni, già riconosciuto da sentenza pretorile del 1983 nei confronti del dante causa dell'attrice.
La convenuta evidenziava, inoltre, che pendeva avanti al Tribunale di Salerno un giudizio di usucapione, instaurato dal sig. contro , avente ad oggetto parte Controparte_1 Persona_1 della particella 145 oggi rivendicata dall'attrice, procedimento noto alla stessa già Parte_1 all'epoca dell'acquisto.
Eccepiva dunque, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato telematicamente in violazione della disciplina vigente, oltre che l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010. Invocava ad ogni modo la conversione del rito.
Nel merito, la convenuta ribadiva che la bonifica del costone soprastante l'area occupata era già stata eseguita prima del montaggio stagionale delle strutture e che la rimozione dello stabilimento, nel pieno della stagione balneare, avrebbe comportato danni economici gravissimi e irreparabili per l'attività, senza garanzie di ristoro. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, in ragione dell'obiettiva incertezza attinente all'editio actionis, ne veniva disposta la rinnovazione.
All'esito, veniva disposto il mutamento del rito ed erano contestualmente concessi i termini ex art
183, VI comma c.p.c.
Di poi, preso atto della definizione con sentenza del procedimento di cui al R.G.N. 10000127/2013 descritto in precedenza, con ordinanza del 2.6.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio;
inoltre, con lo stesso provvedimento venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 12.3.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 13.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di sgombero dell'area sottostante rispetto al costone roccioso facente parte della p.lla n. 140; è invece infondata la domanda avente ad oggetto lo sgombero dell'area attinente alla particella n. 145.
In linea del tutto preliminare, è infondata la doglianza formulata da parte dell'odierno resistente, in merito alla nullità del ricorso introduttivo, in ragione del deposito telematico dello stesso: in via del tutto assorbente, infatti, deve rilevarsi l'effettiva possibilità, riconosciuta in capo all'odierna società ricorrente, di depositare telematicamente il ricorso introduttivo, tenuto conto della più generale disciplina di cui all'art. 16-bis, II comma d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, senz'altro applicabile ratione temporis al presente giudizio, iscritto a ruolo nell'anno 2017.
Ancora, nemmeno risulta in altro modo meglio allegato, prima ancora che riscontrato, alcuno specifico pregiudizio alle facoltà difensive dell'odierno resistente a seguito di una tale forma di costituzione in giudizio.
Deve inoltre rilevarsi l'abbandono, da parte dell'odierno resistente, dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della domanda di mediazione originariamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta. Sotto tale profilo, infatti, deve evidenziarsi che tale eccezione non veniva specificamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note del 15.4.2024 e del 10.3.2025), oltre che nella comparsa conclusionale depositata in data 11.9.2025, ma la stessa parte insisteva direttamente per il rigetto, nel merito, della domanda attorea.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte del convenuto, tale eccezione debba ritenersi senz'altro abbandonata, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sulla stessa (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. VI, 10.1.2023, n. 327; Sez. III, 13.9.2019, n. 22287).
Per altro verso, anche a voler ritenere ammissibile tale eccezione, nemmeno avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile la domanda attorea, giacché sarebbe stato piuttosto necessario concedere all'attrice il termine di cui all'art. 5, comma I bis d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Incombente che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 2, 24 e 111 e 117, I comma Cost., in relazione all'art. 6 C.E.D.U., avrebbe avuto rilievo meramente formale, tenuto conto non solo della condotta processuale complessiva delle parti, ma anche della fase terminale della lite in cui la condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere assolta, così apparendo tale incombente disfunzionale sia rispetto al più generale diritto di agire in giudizio, che con riguardo al principio di ragionevole durata del procedimento.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alla decodificazione del titolo delle domande così formulate in questa sede da parte dell'odierna ricorrente.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che l'odierna società ricorrente rassegnava, in sede di ricorso introduttivo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Salerno ordinare alla Soc. in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_1 sgombrare tutta l'area sottostante il costone roccioso, facente parte della particella 140, nonché la porzione della particella 145 del fol. 15 in C.T. sito in Agro del Comune di Amalfi – località S. Croce
– Fraz. Vettica, confinante con l'area demaniale e l'area di accesso alla stessa, al fine di consentire,
a salvaguardia della pubblica e privata incolumità di quanti frequentano la sottostante area demaniale, l'esecuzione di tutti i lavori improcrastinabili e urgenti di messa in sicurezza della sovrastante parte del costone roccioso”.
Deve anzitutto darsi atto dell'obiettiva ambiguità e genericità delle domande così formulate, peraltro già evidenziata in sede di ordinanza del 12.8.2017, con cui si precisava che “non risultano sufficientemente chiarite le ragioni sottese alla domanda di sgomberare sia tutta l'area sottostante il costone roccioso, facente parte della p.lla 140, di proprietà demaniale e data in concessione alla società resistente, sia porzione della p.lla 145 (di proprietà della stessa ricorrente); in particolare, con riferimento alla p.lla 140 (di proprietà demaniale e data in concessione alla resistente) CP_3 non è chiaro se la dedotta necessità di sgombero derivi dalla necessità, per la società ricorrente, di accedere sulla predetta area, o passarvi, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, o derivi semplicemente dalla necessità di avere libera da persone
e cose l'area in questione – senza passarvi o occuparla temporaneamente - al sol fine di evitare che siano arrecati danni a persone o cose che su di essa dovessero trovarsi durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sovrastante costone roccioso di proprietà della ricorrente;
risultano, invece, assolutamente non chiare, con riferimento ai dedotti lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di proprietà della ricorrente, le ragioni della domanda di sgombero della porzione della
p.lla 145, di proprietà della ricorrente, confinante con l'area demaniale e fluviale, che sarebbe occupata dalle strutture turistiche della resistente”.
Ne conseguiva, pertanto, la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza.
Parte ricorrente procedeva pertanto all'integrazione della domanda, precisando che la stessa era
“finalizzata all'esecuzione dei lavori di recinzione e manutenzione straordinaria di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso del fondo di sua proprietà, identificato al NCT del Comune di Amalfi alle particelle 140 e 145” (cfr. nota del 2.10.2017).
Di poi, invitata nuovamente a rendere ulteriori chiarimenti sul punto, la procuratrice di parte ricorrente rappresentava che “con riferimento alla p.lla 145 la propria assistita si duole dell'occupazione abusiva di porzione della stessa con opere e manufatti realizzati da parte dell'odierno convenuto. Con riferimento invece alla p.lla n. 140, il procuratore preliminarmente rappresenta che tale particella riguarda il costone della porzione di area oggetto di causa;
sotto tale specifico profilo, si duole del fatto che non possano essere effettuati i lavori di manutenzione sul costone e quindi sulla p.lla n. 140, a causa del fatto che a valle, adiacente al lido del mare insiste
l'attività ricettiva del convenuto. Pertanto, richiede che tale attività venga sospesa nei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori come richiesti e autorizzati” (cfr. verbale d'udienza del
7.7.2022).
Di poi, invitate le parti ad interloquire sul titolo giuridico della pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto la sospensione delle attività commerciali svolte a valle del costone, l'odierna ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti (cfr. memoria del 19.10.2022), senza dedurre alcun chiarimento con riguardo a quanto richiesto.
Pertanto, nonostante l'obiettiva ambiguità delle allegazioni dedotte da parte dell'odierna ricorrente, ad un esame sistematico del contenuto letterale della domande, in uno agli ulteriori chiarimenti resi nel corso del giudizio, possono dedursi le seguenti conclusioni.
Da un lato, e con specifico riferimento alla particella catastalmente identificata al n. 145, viene in rilievo una tutela di natura reintegratoria del diritto di proprietà asseritamente vantato da parte dell'odierna ricorrente;
con riguardo alla p.lla n. 140, l'odierna ricorrente richiedeva che fosse sospesa l'attività svolta da parte della società resistente in ordine agli immobili sottostanti al costone rientrante nella p.lla n. 140.
Sotto tale specifico angolo prospettico, quindi, va senz'altro ribadita in questa sede l'ordinanza del
2.6.2023, con cui era rigettata la richiesta di sospensiva del presente procedimento ex art. 337, II coma c.p.c., in ragione dell'obiettiva insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello originariamente recante R.G. n. 10000127/2013 e definito con sentenza n.
1338/2023, poi oggetto di impugnazione.
In quel procedimento, infatti, in cui agiva in giudizio il sig. nei confronti del sig. Controparte_1
, ed interveniva, quale successore ex art. 111 c.p.c. nella posizione di tale ultima Persona_1 parte, la , veniva accertato l'acquisto per usucapione, in capo al sig. Parte_1 CP_1
“della porzione residuale della p.lla n. 145 del Fg. n. 15 del Catasto terreni del Comune
[...] di Amalfi, posta a ridosso del costone roccioso (e confinante a Nord ed a Est col demanio fluviale corrispondente all'alveo del Torrente a SUD con la p.lla 514 intestata al demanio CP_1 marittimo, ad Ovest con la p.lla 656 anch'essa del demanio marittimo e con la p.lla 307 intestata ad altra ditta con il demanio marittimo ed il demanio fluviale), di estensione per 91,42 m2 di superficie coperta e per 134,26 m2 di superficie scoperta, come descritta nei paragrafo 3.2. e 3.3 dell'elaborato peritale da intendersi integralmente richiamati per relationem nel presente dispositivo di sentenza”; era invece rigettata la domanda attorea avete ad oggetto l'acquisto per usucapione della rimanente porzione della p.lla n. 145, costituita dal costone roccioso, che rimaneva di proprietà della Pt_1
,”, così accogliendosi in parte qua la relativa domanda riconvenzionale di revindica formulata
[...] da parte della società convenuta .
Come si è avuto modo di rilevare nella predetta ordinanza, infatti, le parti del predetto giudizio erano diverse rispetto a quelle del procedimento di cui all'epigrafe, figurando in questo giudizio quale parte convenuta la , laddove era parte attrice del predetto Controparte_1 giudizio di usucapione il sig. Ne derivava, pertanto, l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'astratta efficacia di giudicato della predetta sentenza con riferimento al presente giudizio, risultando la stessa senz'altro inopponibile alla società convenuta.
A questo punto, occorre soffermarsi sulle domande formulate dalla società attrice in questa sede.
Più in particolare, la domanda di sgombero della p.lla n. 145 è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Sotto tale specifico profilo, invero, ed in via del tutto assorbente, non risulta adeguatamente provato che di tale particella l'odierna attrice fosse l'effettiva proprietaria. Alcun rilievo può invero accordarsi all'atto per notar del 24.9.2015 (rep. n. 63209, racc. Persona_2
n. 21104), con cui era ceduta la predetta consistenza immobiliare dal sig. in favore Persona_1 dell'odierna ricorrente. Ed infatti, a fronte della puntuale contestazione al riguardo sollevata da parte della società resistente in merito all'effettiva titolarità dell'immobile in esame, peraltro suffragata dall'effettiva pendenza di un giudizio di usucapione vertente tra il sig. e, tra l'altro, la CP_1
, alcun significativo e puntuale elemento di prova veniva al riguardo dedotto in Parte_1 parte qua da parte dell'originaria ricorrente in merito alla proprietà del bene in esame.
Parimenti irrilevanti risultano al riguardo la comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria attinenti, tra l'altro, alla predetta particella (prot. n. 9062 del 7.10.2011), così come l'ulteriore documentazione amministrativa prodotta agli atti. Alcuno specifico riscontro poteva trarsi da tali documenti in merito all'effettiva titolarità dell'immobile in esame in capo alla predetta società attrice.
Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto della documentazione prodotta per conto di parte convenuta, da cui è dato rilevare, per contro, che il possesso sulla particella n. 145 appare obiettivamente controverso a far data dal 1981, come risulta dalla sentenza emessa nel procedimento recante R.G. n. 47/1981 tra e e , asserito Parte_2 Controparte_1 Persona_3 dante causa dell'immobile in esame, avente ad oggetto la reintegra nel possesso dell'area in esame.
Né veniva dedotto alcun ulteriore e significativo elemento di prova in merito all'effettiva titolarità, in capo alla società attrice, della particella n. 145.
Ne consegue, pertanto, ed in via del tutto assorbente, il rigetto della domanda avente ad oggetto lo sgombero della p.lla n. 145 da parte dell'odierna società convenuta.
Sott tale profilo, invero, la complessiva allegazione dedotta da parte della società attrice depone per la configurabilità, nel caso di specie, di un credito avente ad oggetto la reintegrazione in forma specifica della situazione subiettiva lesa, in ragione dell'illecito aquiliano così asseritamente perfezionato. Ne deriva, pertanto, la riconducibilità della domanda nell'alveo di un'azione personale di natura risarcitoria (Cass. Civ., Sez. VI, 17.1.2011, n. 884).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, risulterebbe parimenti infondata tale domanda anche a volerla ritenere riconducibile nell'alveo della più generale negatoria servitutis, tenuto conto del significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riferimento alla titolarità dell'immobile per cui è causa (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 21.1.2023, n. 1905; Sez. II,
12.2.2016, n. 25342).
Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la sospensiva dell'attività imprenditoriale svolta da parte della società convenuta con riguardo agli immobili sottostanti rispetto alla particella n. 140, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione sul costone. Sotto tale profilo, invero, deve escludersi la possibilità giuridica dell'azione così formulata in questa sede, non risultando in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la sussistenza degli elementi costitutivi di un'azione astrattamente esperibile dinanzi al Tribunale ordinario.
Deve invero escludersi l'operatività di cui all'art. 843 c.c., nemmeno invocabile in via analogica, non venendo in alcun modo in rilievo in questa sede questioni attinenti al passaggio necessario sul fondo della società convenuta in funzione dell'esecuzione di un'opera sul fondo attoreo.
Tanto, a maggior ragione, tenuto conto dell'interpretazione restrittiva da riservare agli istituti aventi ad oggetto la regolazione dei limiti al diritto di proprietà.
Inoltre, nonostante i plurimi inviti ad interloquire sul punto, non veniva offerto alcun significativo chiarimento in merito alla natura della domanda così formulata al riguardo.
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la richiesta di sospensione dell'attività commerciale per ragioni di sicurezza non risulta riconducibile in alcuna specifica tutela di matrice civilistica contemplata nell'ordinamento giuridico.
Una tale prescrizione, invero, potrebbe essere adottata, a tutto voler concedere, nell'esercizio di uno specifico potere amministrativo, da parte dell'ente territorialmente competente, come ad esempio nell'ipotesi del potere sindacale in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.
Né, d'altro canto, risulta in questa sede formulata alcuna specifica domanda risarcitoria o comunque altro e diversa tutela rilevante iure civili.
Infine, nemmeno può essere oggetto di esame in questa sede la richiesta di accertare il diritto della società attrice ad “essere autorizzata ad effettuare le opere di messa in sicurezza”, come prospettato in sede di comparsa conclusionale di replica da parte dell'attrice.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla novità di tale allegazione, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'espletamento delle opere di messa in sicurezza, a tutto voler concedere, costituisce una forma di adempimento ad uno specifico obbligo imposto per legge ovvero sulla scorta di un provvedimento amministrativo. Che l'attuazione di tale obbligo presupponga la sospensione delle attività della società convenuta, non può certo ritenersi una questione suscettibile di esame in questa sede, non sussistendo alcuna specifica tutela privatistica prevista dall'ordinamento giuridico in relazione ad un tale petitum.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riferimento alla richiesta di accesso all'“area demaniale occupata dalla “Santa Croce s.a.s.”, parimenti dedotta in sede di comparsa conclusionale di replica di parte attrice, risultando tra l'altro del tutto generico il titolo così allegato al riguardo da parte dell'attrice sul puto. Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel proc. n. 1908/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di sgombero, da parte della , dell'area sottostante rispetto al costone Controparte_1 roccioso facente parte della p.lla n. 140;
2) rigetta la domanda avente ad oggetto lo sgombero, da parte della Controparte_1
, dell'area attinente alla particella n. 145;
[...]
3) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, che liquidano in € 6.000,00 per compenso Controparte_4 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1908/2017 R.G., avente ad oggetto: tutela del diritto di proprietà, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del nuovo difensore depositato in data 22.4.2024, dall'avv. Sabina Di Palma e dall'avv.
IA OS NO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, ala via
Roma n. 288;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Anastasio, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, ala via Francesco Paolo Volpe n. 2;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 12.3.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 11/3/2025; per la convenuta, la nota del 10/3/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la – di seguito ”-, adiva il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Salerno chiedendo che fosse ordinato alla Controparte_1
, lo sgombero dell'intera area sottostante il costone roccioso — comprensiva della particella
[...] 140 e di parte della particella 145 del foglio 15 del Catasto Terreni del Comune di Amalfi — occupata dallo stabilimento balneare gestito dall'ente convenuto.
La società attrice deduceva di avere acquistato dal sig. , con atto notarile del Persona_1
24.9.2015, l'unità immobiliare composta dal costone roccioso e confinante a nord con la
[...]
e a sud con l'area demaniale marittima nota come “Spiaggia di S. Croce”, evidenziando CP_2 come l'area ricadesse in zona classificata dal Piano Stralcio Erosione Costiera quale ad elevata pericolosità (P4 e R3) e necessitasse di urgenti interventi di manutenzione straordinaria per prevenire smottamenti e garantire la sicurezza pubblica e privata.
L'originaria ricorrente rappresentava che già in passato l'Ufficio Tecnico Comunale di Amalfi aveva imposto al proprio dante causa di eseguire lavori di messa in sicurezza, sulla scorta di ordinanze della
Capitaneria di Porto di Salerno che avevano interdetto l'uso dello specchio acqueo sottostante.
Nonostante il rilascio di permessi edilizi e autorizzazioni, tali lavori non erano mai stati realizzati, ostacolati dalla presenza, anche in periodo invernale, delle strutture dello stabilimento balneare della società convenuta, in forza della concessione demaniale marittima n. 8/09. Secondo l'attrice, anche nell'ottobre 2016, alla chiusura della stagione estiva, la società convenuta non aveva smontato completamente le proprie strutture, parte delle quali insistevano sulla particella 145, ostruendo l'accesso all'area demaniale e impedendo l'esecuzione degli interventi autorizzati.
Tanto premesso, l'odierna attrice concludeva invocando l'ordine di sgombero delle suddette aree, al fine di poter procedere alla messa in sicurezza del costone, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la contestando integralmente le Controparte_1 avverse pretese, e rappresentando come la domanda così formulata costituisse l'ennesima azione pretestuosa posta in essere da controparte al fine di danneggiare l'attività della resistente.
Quest'ultima rivendicava un uso e possesso ultradecennale, pacifico e continuato, delle aree in questione, fondato, con specifico riferimento alla p.lla n. 514, su concessioni demaniali marittime e fluviali, nonché, con riguardo alla p.lla n. 140, su un possesso esercitato da oltre quarant'anni, già riconosciuto da sentenza pretorile del 1983 nei confronti del dante causa dell'attrice.
La convenuta evidenziava, inoltre, che pendeva avanti al Tribunale di Salerno un giudizio di usucapione, instaurato dal sig. contro , avente ad oggetto parte Controparte_1 Persona_1 della particella 145 oggi rivendicata dall'attrice, procedimento noto alla stessa già Parte_1 all'epoca dell'acquisto.
Eccepiva dunque, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato telematicamente in violazione della disciplina vigente, oltre che l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010. Invocava ad ogni modo la conversione del rito.
Nel merito, la convenuta ribadiva che la bonifica del costone soprastante l'area occupata era già stata eseguita prima del montaggio stagionale delle strutture e che la rimozione dello stabilimento, nel pieno della stagione balneare, avrebbe comportato danni economici gravissimi e irreparabili per l'attività, senza garanzie di ristoro. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, in ragione dell'obiettiva incertezza attinente all'editio actionis, ne veniva disposta la rinnovazione.
All'esito, veniva disposto il mutamento del rito ed erano contestualmente concessi i termini ex art
183, VI comma c.p.c.
Di poi, preso atto della definizione con sentenza del procedimento di cui al R.G.N. 10000127/2013 descritto in precedenza, con ordinanza del 2.6.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio;
inoltre, con lo stesso provvedimento venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 12.3.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 13.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di sgombero dell'area sottostante rispetto al costone roccioso facente parte della p.lla n. 140; è invece infondata la domanda avente ad oggetto lo sgombero dell'area attinente alla particella n. 145.
In linea del tutto preliminare, è infondata la doglianza formulata da parte dell'odierno resistente, in merito alla nullità del ricorso introduttivo, in ragione del deposito telematico dello stesso: in via del tutto assorbente, infatti, deve rilevarsi l'effettiva possibilità, riconosciuta in capo all'odierna società ricorrente, di depositare telematicamente il ricorso introduttivo, tenuto conto della più generale disciplina di cui all'art. 16-bis, II comma d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, senz'altro applicabile ratione temporis al presente giudizio, iscritto a ruolo nell'anno 2017.
Ancora, nemmeno risulta in altro modo meglio allegato, prima ancora che riscontrato, alcuno specifico pregiudizio alle facoltà difensive dell'odierno resistente a seguito di una tale forma di costituzione in giudizio.
Deve inoltre rilevarsi l'abbandono, da parte dell'odierno resistente, dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della domanda di mediazione originariamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta. Sotto tale profilo, infatti, deve evidenziarsi che tale eccezione non veniva specificamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note del 15.4.2024 e del 10.3.2025), oltre che nella comparsa conclusionale depositata in data 11.9.2025, ma la stessa parte insisteva direttamente per il rigetto, nel merito, della domanda attorea.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte del convenuto, tale eccezione debba ritenersi senz'altro abbandonata, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sulla stessa (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. VI, 10.1.2023, n. 327; Sez. III, 13.9.2019, n. 22287).
Per altro verso, anche a voler ritenere ammissibile tale eccezione, nemmeno avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile la domanda attorea, giacché sarebbe stato piuttosto necessario concedere all'attrice il termine di cui all'art. 5, comma I bis d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Incombente che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 2, 24 e 111 e 117, I comma Cost., in relazione all'art. 6 C.E.D.U., avrebbe avuto rilievo meramente formale, tenuto conto non solo della condotta processuale complessiva delle parti, ma anche della fase terminale della lite in cui la condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere assolta, così apparendo tale incombente disfunzionale sia rispetto al più generale diritto di agire in giudizio, che con riguardo al principio di ragionevole durata del procedimento.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alla decodificazione del titolo delle domande così formulate in questa sede da parte dell'odierna ricorrente.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che l'odierna società ricorrente rassegnava, in sede di ricorso introduttivo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Salerno ordinare alla Soc. in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_1 sgombrare tutta l'area sottostante il costone roccioso, facente parte della particella 140, nonché la porzione della particella 145 del fol. 15 in C.T. sito in Agro del Comune di Amalfi – località S. Croce
– Fraz. Vettica, confinante con l'area demaniale e l'area di accesso alla stessa, al fine di consentire,
a salvaguardia della pubblica e privata incolumità di quanti frequentano la sottostante area demaniale, l'esecuzione di tutti i lavori improcrastinabili e urgenti di messa in sicurezza della sovrastante parte del costone roccioso”.
Deve anzitutto darsi atto dell'obiettiva ambiguità e genericità delle domande così formulate, peraltro già evidenziata in sede di ordinanza del 12.8.2017, con cui si precisava che “non risultano sufficientemente chiarite le ragioni sottese alla domanda di sgomberare sia tutta l'area sottostante il costone roccioso, facente parte della p.lla 140, di proprietà demaniale e data in concessione alla società resistente, sia porzione della p.lla 145 (di proprietà della stessa ricorrente); in particolare, con riferimento alla p.lla 140 (di proprietà demaniale e data in concessione alla resistente) CP_3 non è chiaro se la dedotta necessità di sgombero derivi dalla necessità, per la società ricorrente, di accedere sulla predetta area, o passarvi, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, o derivi semplicemente dalla necessità di avere libera da persone
e cose l'area in questione – senza passarvi o occuparla temporaneamente - al sol fine di evitare che siano arrecati danni a persone o cose che su di essa dovessero trovarsi durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sovrastante costone roccioso di proprietà della ricorrente;
risultano, invece, assolutamente non chiare, con riferimento ai dedotti lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di proprietà della ricorrente, le ragioni della domanda di sgombero della porzione della
p.lla 145, di proprietà della ricorrente, confinante con l'area demaniale e fluviale, che sarebbe occupata dalle strutture turistiche della resistente”.
Ne conseguiva, pertanto, la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza.
Parte ricorrente procedeva pertanto all'integrazione della domanda, precisando che la stessa era
“finalizzata all'esecuzione dei lavori di recinzione e manutenzione straordinaria di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso del fondo di sua proprietà, identificato al NCT del Comune di Amalfi alle particelle 140 e 145” (cfr. nota del 2.10.2017).
Di poi, invitata nuovamente a rendere ulteriori chiarimenti sul punto, la procuratrice di parte ricorrente rappresentava che “con riferimento alla p.lla 145 la propria assistita si duole dell'occupazione abusiva di porzione della stessa con opere e manufatti realizzati da parte dell'odierno convenuto. Con riferimento invece alla p.lla n. 140, il procuratore preliminarmente rappresenta che tale particella riguarda il costone della porzione di area oggetto di causa;
sotto tale specifico profilo, si duole del fatto che non possano essere effettuati i lavori di manutenzione sul costone e quindi sulla p.lla n. 140, a causa del fatto che a valle, adiacente al lido del mare insiste
l'attività ricettiva del convenuto. Pertanto, richiede che tale attività venga sospesa nei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori come richiesti e autorizzati” (cfr. verbale d'udienza del
7.7.2022).
Di poi, invitate le parti ad interloquire sul titolo giuridico della pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto la sospensione delle attività commerciali svolte a valle del costone, l'odierna ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti (cfr. memoria del 19.10.2022), senza dedurre alcun chiarimento con riguardo a quanto richiesto.
Pertanto, nonostante l'obiettiva ambiguità delle allegazioni dedotte da parte dell'odierna ricorrente, ad un esame sistematico del contenuto letterale della domande, in uno agli ulteriori chiarimenti resi nel corso del giudizio, possono dedursi le seguenti conclusioni.
Da un lato, e con specifico riferimento alla particella catastalmente identificata al n. 145, viene in rilievo una tutela di natura reintegratoria del diritto di proprietà asseritamente vantato da parte dell'odierna ricorrente;
con riguardo alla p.lla n. 140, l'odierna ricorrente richiedeva che fosse sospesa l'attività svolta da parte della società resistente in ordine agli immobili sottostanti al costone rientrante nella p.lla n. 140.
Sotto tale specifico angolo prospettico, quindi, va senz'altro ribadita in questa sede l'ordinanza del
2.6.2023, con cui era rigettata la richiesta di sospensiva del presente procedimento ex art. 337, II coma c.p.c., in ragione dell'obiettiva insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello originariamente recante R.G. n. 10000127/2013 e definito con sentenza n.
1338/2023, poi oggetto di impugnazione.
In quel procedimento, infatti, in cui agiva in giudizio il sig. nei confronti del sig. Controparte_1
, ed interveniva, quale successore ex art. 111 c.p.c. nella posizione di tale ultima Persona_1 parte, la , veniva accertato l'acquisto per usucapione, in capo al sig. Parte_1 CP_1
“della porzione residuale della p.lla n. 145 del Fg. n. 15 del Catasto terreni del Comune
[...] di Amalfi, posta a ridosso del costone roccioso (e confinante a Nord ed a Est col demanio fluviale corrispondente all'alveo del Torrente a SUD con la p.lla 514 intestata al demanio CP_1 marittimo, ad Ovest con la p.lla 656 anch'essa del demanio marittimo e con la p.lla 307 intestata ad altra ditta con il demanio marittimo ed il demanio fluviale), di estensione per 91,42 m2 di superficie coperta e per 134,26 m2 di superficie scoperta, come descritta nei paragrafo 3.2. e 3.3 dell'elaborato peritale da intendersi integralmente richiamati per relationem nel presente dispositivo di sentenza”; era invece rigettata la domanda attorea avete ad oggetto l'acquisto per usucapione della rimanente porzione della p.lla n. 145, costituita dal costone roccioso, che rimaneva di proprietà della Pt_1
,”, così accogliendosi in parte qua la relativa domanda riconvenzionale di revindica formulata
[...] da parte della società convenuta .
Come si è avuto modo di rilevare nella predetta ordinanza, infatti, le parti del predetto giudizio erano diverse rispetto a quelle del procedimento di cui all'epigrafe, figurando in questo giudizio quale parte convenuta la , laddove era parte attrice del predetto Controparte_1 giudizio di usucapione il sig. Ne derivava, pertanto, l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'astratta efficacia di giudicato della predetta sentenza con riferimento al presente giudizio, risultando la stessa senz'altro inopponibile alla società convenuta.
A questo punto, occorre soffermarsi sulle domande formulate dalla società attrice in questa sede.
Più in particolare, la domanda di sgombero della p.lla n. 145 è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Sotto tale specifico profilo, invero, ed in via del tutto assorbente, non risulta adeguatamente provato che di tale particella l'odierna attrice fosse l'effettiva proprietaria. Alcun rilievo può invero accordarsi all'atto per notar del 24.9.2015 (rep. n. 63209, racc. Persona_2
n. 21104), con cui era ceduta la predetta consistenza immobiliare dal sig. in favore Persona_1 dell'odierna ricorrente. Ed infatti, a fronte della puntuale contestazione al riguardo sollevata da parte della società resistente in merito all'effettiva titolarità dell'immobile in esame, peraltro suffragata dall'effettiva pendenza di un giudizio di usucapione vertente tra il sig. e, tra l'altro, la CP_1
, alcun significativo e puntuale elemento di prova veniva al riguardo dedotto in Parte_1 parte qua da parte dell'originaria ricorrente in merito alla proprietà del bene in esame.
Parimenti irrilevanti risultano al riguardo la comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria attinenti, tra l'altro, alla predetta particella (prot. n. 9062 del 7.10.2011), così come l'ulteriore documentazione amministrativa prodotta agli atti. Alcuno specifico riscontro poteva trarsi da tali documenti in merito all'effettiva titolarità dell'immobile in esame in capo alla predetta società attrice.
Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto della documentazione prodotta per conto di parte convenuta, da cui è dato rilevare, per contro, che il possesso sulla particella n. 145 appare obiettivamente controverso a far data dal 1981, come risulta dalla sentenza emessa nel procedimento recante R.G. n. 47/1981 tra e e , asserito Parte_2 Controparte_1 Persona_3 dante causa dell'immobile in esame, avente ad oggetto la reintegra nel possesso dell'area in esame.
Né veniva dedotto alcun ulteriore e significativo elemento di prova in merito all'effettiva titolarità, in capo alla società attrice, della particella n. 145.
Ne consegue, pertanto, ed in via del tutto assorbente, il rigetto della domanda avente ad oggetto lo sgombero della p.lla n. 145 da parte dell'odierna società convenuta.
Sott tale profilo, invero, la complessiva allegazione dedotta da parte della società attrice depone per la configurabilità, nel caso di specie, di un credito avente ad oggetto la reintegrazione in forma specifica della situazione subiettiva lesa, in ragione dell'illecito aquiliano così asseritamente perfezionato. Ne deriva, pertanto, la riconducibilità della domanda nell'alveo di un'azione personale di natura risarcitoria (Cass. Civ., Sez. VI, 17.1.2011, n. 884).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, risulterebbe parimenti infondata tale domanda anche a volerla ritenere riconducibile nell'alveo della più generale negatoria servitutis, tenuto conto del significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riferimento alla titolarità dell'immobile per cui è causa (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 21.1.2023, n. 1905; Sez. II,
12.2.2016, n. 25342).
Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la sospensiva dell'attività imprenditoriale svolta da parte della società convenuta con riguardo agli immobili sottostanti rispetto alla particella n. 140, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione sul costone. Sotto tale profilo, invero, deve escludersi la possibilità giuridica dell'azione così formulata in questa sede, non risultando in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la sussistenza degli elementi costitutivi di un'azione astrattamente esperibile dinanzi al Tribunale ordinario.
Deve invero escludersi l'operatività di cui all'art. 843 c.c., nemmeno invocabile in via analogica, non venendo in alcun modo in rilievo in questa sede questioni attinenti al passaggio necessario sul fondo della società convenuta in funzione dell'esecuzione di un'opera sul fondo attoreo.
Tanto, a maggior ragione, tenuto conto dell'interpretazione restrittiva da riservare agli istituti aventi ad oggetto la regolazione dei limiti al diritto di proprietà.
Inoltre, nonostante i plurimi inviti ad interloquire sul punto, non veniva offerto alcun significativo chiarimento in merito alla natura della domanda così formulata al riguardo.
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la richiesta di sospensione dell'attività commerciale per ragioni di sicurezza non risulta riconducibile in alcuna specifica tutela di matrice civilistica contemplata nell'ordinamento giuridico.
Una tale prescrizione, invero, potrebbe essere adottata, a tutto voler concedere, nell'esercizio di uno specifico potere amministrativo, da parte dell'ente territorialmente competente, come ad esempio nell'ipotesi del potere sindacale in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.
Né, d'altro canto, risulta in questa sede formulata alcuna specifica domanda risarcitoria o comunque altro e diversa tutela rilevante iure civili.
Infine, nemmeno può essere oggetto di esame in questa sede la richiesta di accertare il diritto della società attrice ad “essere autorizzata ad effettuare le opere di messa in sicurezza”, come prospettato in sede di comparsa conclusionale di replica da parte dell'attrice.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla novità di tale allegazione, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'espletamento delle opere di messa in sicurezza, a tutto voler concedere, costituisce una forma di adempimento ad uno specifico obbligo imposto per legge ovvero sulla scorta di un provvedimento amministrativo. Che l'attuazione di tale obbligo presupponga la sospensione delle attività della società convenuta, non può certo ritenersi una questione suscettibile di esame in questa sede, non sussistendo alcuna specifica tutela privatistica prevista dall'ordinamento giuridico in relazione ad un tale petitum.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riferimento alla richiesta di accesso all'“area demaniale occupata dalla “Santa Croce s.a.s.”, parimenti dedotta in sede di comparsa conclusionale di replica di parte attrice, risultando tra l'altro del tutto generico il titolo così allegato al riguardo da parte dell'attrice sul puto. Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel proc. n. 1908/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di sgombero, da parte della , dell'area sottostante rispetto al costone Controparte_1 roccioso facente parte della p.lla n. 140;
2) rigetta la domanda avente ad oggetto lo sgombero, da parte della Controparte_1
, dell'area attinente alla particella n. 145;
[...]
3) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, che liquidano in € 6.000,00 per compenso Controparte_4 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato