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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AR OZ, nell'udienza del 26.11.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 646 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
tra
(C.F. ) residente in [...]° Brigata Fanteria n. 102, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro e
NZ IU, entrambi del Foro di Chieti
ricorrente e
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1
in Chieti Viale B. Croce n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Supino e LO
Iezzi, entrambi del Foro di Chieti
resistente
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice
Conclusioni del ricorrente: accoglimento delle richieste contenute nella memoria depositata il 31.10.2025, con vittoria delle spese di lite
Conclusioni della resistente: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. , proprietario dell'immobile sito in Chieti scalo, p.le Marconi Parte_1
(distinto in Catasto al fg. 28 p.lla n. 144 sub. 7), concesso in locazione con contratto del
30.10.2014 alla ha intimato a quest'ultima lo sfratto per morosità, per CP_1
mancato pagamento dei canoni di locazione da settembre 2024 a maggio 2025, per complessivi € 29.750,00.
1 2
Co
costituendosi in giudizio, ha rappresentato di avere receduto dal CP_1
contratto di locazione (e che l'immobile sarebbe stato quindi restituito al sig. il Parte_1
1.10.2025), ha eccepito l'inadempimento da parte del sig. del suo obbligo di Parte_1
versare il deposito cauzionale su un libretto a lei intestato, e, in compensazione, un credito per € 15.703,10 per lavori effettuati sull'immobile (all'impianto elettrico, a quello di ricambio d'aria, per l'installazione dell'autoclave, e per il ripristino della controsoffittatura), e di € 10.000,00 pari al deposito cauzionale, ammettendo quindi di essere debitrice soltanto della somma pari alla differenza tra l'importo indicato nell'atto introduttivo, e il credito eccepito in compensazione.
Si è opposta quindi alla convalida ed all'emissione del decreto ingiuntivo, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 10.6.2025 non è stato convalidato lo sfratto, e, ai sensi dell'art. 666
c.p.c., è stato disposto il pagamento in favore del sig. della somma non Parte_1
contestata di € 4.047,00, con mutamento del rito.
Non avendo la pagato le somme non contestate, con successiva ordinanza CP_1 del 23.7.2025 lo sfratto è stato convalidato, e con decreto è stato ingiunto alla CP_1
il pagamento della somma di € 4.047,00.
All'udienza del 4.11.2025, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, e in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, in cui il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra sinteticamente riportate e, all'esito della camera di consiglio, il giudice ha emesso sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo.
1. La convalida dello sfratto, avvenuta con ordinanza del 23.7.2025, ha già determinato la risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento della conduttrice, ed il presente provvedimento, dunque, ha ad oggetto unicamente la domanda del sig.
di pagamento dei canoni, visto anche l'avvenuto rilascio dell'immobile. Parte_1
2. La non ha contestato l'omesso pagamento da parte sua dei canoni di CP_1
locazione, sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 27.10.2025, quando aveva ormai accumulato una morosità pari a complessivi € 47.250,00.
La società intimata, piuttosto, ha tentato di contrastare la domanda sostenendo di
2 3
essere creditrice nei confronti del sig. della somma di € 15.703,00 per Parte_1
lavori effettuati sull'immobile.
Per quanto detti lavori siano stati, almeno in parte, riscontrati da talune fatture in atti,
l'eccezione è priva di qualsiasi incidenza sul credito del sig. in Parte_1
considerazione di quanto stabilito dall'art. 3 del contratto di locazione, con il quale la conduttrice ha dichiarato di avere trovato l'immobile in buono stato locativo ed adatto al proprio uso, e con cui è stato stabilito che ogni eventuale miglioria o riparazione non avrebbe potuto dare luogo a compensazioni o rimborsi.
A detta della stessa società convenuta, inoltre, i lavori stessi sono stati svolti abbondantemente prima della scrittura privata del 17.10.2020, con cui la CP_1
si è riconosciuta debitrice della somma di € 34.400,00.
Peraltro i lavori sono stati eseguiti in mancanza del consenso scritto del sig.
richiesto dall'art. 3 del contratto. Parte_1
2.1 Dunque dall'importo dovuto a titolo di canoni non versati, non contestato e pari ad €
47.250,00 oltre interessi, dovrà essere detratto soltanto il deposito cauzionale, pari ad
€ 10.000,00 oltre interessi, e l'importo per cui il sig. ha già ottenuto in data Parte_1
23.7.2025 decreto ingiuntivo ex art. 666 comma 2 c.p.c.
3 Le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle n. 25bis, 5 e 2 allegate al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria del procedimento di convalida, data la natura documentale dello stesso, e per tutte le fasi del giudizio di merito, nel quale la società
intimata non si è difesa (fase di attivazione della negoziazione assistita € 536,00;
procedimento di convalida dello sfratto: fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva €
1.061,00, fase istruttoria € 176,00, fase decisionale € 1.344,00; procedimento di merito:
fase di studio € 850,50, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisionale € 1.452,50).
3.1 Non avendo, infine, la partecipato alla procedura di mediazione CP_1
obbligatoria, senza alcun motivo, le deve essere applicata la sanzione di cui all'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
3 4
nei confronti della così decide: Parte_1 CP_1
• condanna la al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1
somma di € 47.250,00 oltre interessi, da cui dovrà essere detratto il deposito cauzionale di € 10.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla stipula del contratto, e l'importo per cui il sig. ha già ottenuto in data Parte_1
23.7.2025 decreto ingiuntivo ex art. 666 comma 2 c.p.c.;
• condanna la a rifondere le spese del procedimento sostenute dal CP_1
sig. complessivamente quantificate in € 8.626,00 per compensi di Parte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 286,00 per esborsi;
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna la al CP_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Chieti, 26.11.2025
Il giudice
AR OZ
4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AR OZ, nell'udienza del 26.11.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 646 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
tra
(C.F. ) residente in [...]° Brigata Fanteria n. 102, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro e
NZ IU, entrambi del Foro di Chieti
ricorrente e
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1
in Chieti Viale B. Croce n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Supino e LO
Iezzi, entrambi del Foro di Chieti
resistente
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice
Conclusioni del ricorrente: accoglimento delle richieste contenute nella memoria depositata il 31.10.2025, con vittoria delle spese di lite
Conclusioni della resistente: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. , proprietario dell'immobile sito in Chieti scalo, p.le Marconi Parte_1
(distinto in Catasto al fg. 28 p.lla n. 144 sub. 7), concesso in locazione con contratto del
30.10.2014 alla ha intimato a quest'ultima lo sfratto per morosità, per CP_1
mancato pagamento dei canoni di locazione da settembre 2024 a maggio 2025, per complessivi € 29.750,00.
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Co
costituendosi in giudizio, ha rappresentato di avere receduto dal CP_1
contratto di locazione (e che l'immobile sarebbe stato quindi restituito al sig. il Parte_1
1.10.2025), ha eccepito l'inadempimento da parte del sig. del suo obbligo di Parte_1
versare il deposito cauzionale su un libretto a lei intestato, e, in compensazione, un credito per € 15.703,10 per lavori effettuati sull'immobile (all'impianto elettrico, a quello di ricambio d'aria, per l'installazione dell'autoclave, e per il ripristino della controsoffittatura), e di € 10.000,00 pari al deposito cauzionale, ammettendo quindi di essere debitrice soltanto della somma pari alla differenza tra l'importo indicato nell'atto introduttivo, e il credito eccepito in compensazione.
Si è opposta quindi alla convalida ed all'emissione del decreto ingiuntivo, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 10.6.2025 non è stato convalidato lo sfratto, e, ai sensi dell'art. 666
c.p.c., è stato disposto il pagamento in favore del sig. della somma non Parte_1
contestata di € 4.047,00, con mutamento del rito.
Non avendo la pagato le somme non contestate, con successiva ordinanza CP_1 del 23.7.2025 lo sfratto è stato convalidato, e con decreto è stato ingiunto alla CP_1
il pagamento della somma di € 4.047,00.
All'udienza del 4.11.2025, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, e in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, in cui il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra sinteticamente riportate e, all'esito della camera di consiglio, il giudice ha emesso sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo.
1. La convalida dello sfratto, avvenuta con ordinanza del 23.7.2025, ha già determinato la risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento della conduttrice, ed il presente provvedimento, dunque, ha ad oggetto unicamente la domanda del sig.
di pagamento dei canoni, visto anche l'avvenuto rilascio dell'immobile. Parte_1
2. La non ha contestato l'omesso pagamento da parte sua dei canoni di CP_1
locazione, sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 27.10.2025, quando aveva ormai accumulato una morosità pari a complessivi € 47.250,00.
La società intimata, piuttosto, ha tentato di contrastare la domanda sostenendo di
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essere creditrice nei confronti del sig. della somma di € 15.703,00 per Parte_1
lavori effettuati sull'immobile.
Per quanto detti lavori siano stati, almeno in parte, riscontrati da talune fatture in atti,
l'eccezione è priva di qualsiasi incidenza sul credito del sig. in Parte_1
considerazione di quanto stabilito dall'art. 3 del contratto di locazione, con il quale la conduttrice ha dichiarato di avere trovato l'immobile in buono stato locativo ed adatto al proprio uso, e con cui è stato stabilito che ogni eventuale miglioria o riparazione non avrebbe potuto dare luogo a compensazioni o rimborsi.
A detta della stessa società convenuta, inoltre, i lavori stessi sono stati svolti abbondantemente prima della scrittura privata del 17.10.2020, con cui la CP_1
si è riconosciuta debitrice della somma di € 34.400,00.
Peraltro i lavori sono stati eseguiti in mancanza del consenso scritto del sig.
richiesto dall'art. 3 del contratto. Parte_1
2.1 Dunque dall'importo dovuto a titolo di canoni non versati, non contestato e pari ad €
47.250,00 oltre interessi, dovrà essere detratto soltanto il deposito cauzionale, pari ad
€ 10.000,00 oltre interessi, e l'importo per cui il sig. ha già ottenuto in data Parte_1
23.7.2025 decreto ingiuntivo ex art. 666 comma 2 c.p.c.
3 Le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle n. 25bis, 5 e 2 allegate al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria del procedimento di convalida, data la natura documentale dello stesso, e per tutte le fasi del giudizio di merito, nel quale la società
intimata non si è difesa (fase di attivazione della negoziazione assistita € 536,00;
procedimento di convalida dello sfratto: fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva €
1.061,00, fase istruttoria € 176,00, fase decisionale € 1.344,00; procedimento di merito:
fase di studio € 850,50, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisionale € 1.452,50).
3.1 Non avendo, infine, la partecipato alla procedura di mediazione CP_1
obbligatoria, senza alcun motivo, le deve essere applicata la sanzione di cui all'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
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nei confronti della così decide: Parte_1 CP_1
• condanna la al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1
somma di € 47.250,00 oltre interessi, da cui dovrà essere detratto il deposito cauzionale di € 10.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla stipula del contratto, e l'importo per cui il sig. ha già ottenuto in data Parte_1
23.7.2025 decreto ingiuntivo ex art. 666 comma 2 c.p.c.;
• condanna la a rifondere le spese del procedimento sostenute dal CP_1
sig. complessivamente quantificate in € 8.626,00 per compensi di Parte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 286,00 per esborsi;
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna la al CP_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Chieti, 26.11.2025
Il giudice
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