Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2029
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    La controversia avente ad oggetto la risoluzione, per presunto inadempimento di una parte, della convenzione relativa alla costruzione di una qualche opera pubblica, e la condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché concerne la fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione, anche qualora siano contestati reciproci inadempimenti e siano proposte conseguenti reciproche richieste risarcitorie. Non rileva che per l’esecuzione del contratto sia stato dato in concessione un bene demaniale, dato che ciò è strumentale ad un oggetto contrattuale più ampio, la costruzione del parcheggio.

  • Improcedibile
    Inadempimento del Comune nella consegna dell'area

    Dichiarato improcedibile in appello in quanto attinente al merito della controversia, non esaminabile in sede di giudizio sulla giurisdizione.

  • Improcedibile
    Inadempimento del Comune nello spostamento dei sottoservizi

    Dichiarato improcedibile in appello in quanto attinente al merito della controversia, non esaminabile in sede di giudizio sulla giurisdizione.

  • Improcedibile
    Mancato pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 158 comma 3 d. lgs. 163/2006

    Dichiarato improcedibile in appello in quanto attinente al merito della controversia, non esaminabile in sede di giudizio sulla giurisdizione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla delibera di risoluzione

    Tutte le parti concordano sul fatto che il contratto è risolto, e quindi, per logica conseguenza, la parte privata non ha più alcun titolo per trattenere le aree che le furono consegnate per eseguire il contratto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2029
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2029
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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