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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 656 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 656 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GAMBERINI ELISA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 22.08.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), in data 20.03.2009, i gemelli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarata la separazione personale delle parti, i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale viene assegnata alla Sig. che vi continuerà a vivere unitamente ai Parte_1 figli minori, che rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
3. il padre terrà liberamente con sé i figli, potendosi accordare, in ragione della loro età, direttamente con gli stessi, compatibilmente con gli impegni di tutti, tenuto anche in considerazione il fatto che il
Sig. attualmente ha difficoltà abitative per la gestione del pernotto. In ogni caso, il padre Pt_2 starà con i figli per almeno un pranzo alla settimana e la domenica, mattina o pomeriggio, salvo diversi accordi con la Sig.ra Il padre si impegna, altresì, a provvedere alle trasferte sportive Pt_1 dei figli della domenica, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori ed a portare e prendere i ragazzi allo sport due volte alla settimana. I genitori collaboreranno di volta in volta per le eventuali uscite notturne dei ragazzi, ormai adolescenti. Comunque il padre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo per giorni quindici anche eventualmente non consecutivi, da concordarsi almeno con 30 giorni di anticipo, mentre durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni anche non consecutivi, alternando ogni anno il Natale ed il Capodanno, mentre durante le vacanze Pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo non superiore a giorni tre anche non consecutivi, alternando ogni anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo il diverso accordo;
4. il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese verserà in favore della moglie un assegno mensile Pt_2 pari ad € 600,00 complessivi a titolo di mantenimento dei figli (€ 300,00 per ogni figlio), rivalutabile
ISTAT a partire dal secondo anno.
Le spese straordinarie quali quelle scolastiche, sportive e mediche non mutuabili, nonché ogni ulteriore spesa che dovesse rendersi necessaria, verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori.
Le parti, per evitare discussioni, per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie e le modalità di refusione intendono fare diretta applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui espressamente richiamato;
dalla ripartizione delle spese come sopra concordato, dovranno essere decurtati eventuali rimborsi o agevolazioni Statali per bonus relativi ai figli, percepiti da uno o entrambi i genitori. In tal caso le spese saranno ripartite nella misura di effettivo esborso.
Chi ne avrà diritto, sin da ora si dichiara consapevole di dover informare l'altro genitore che ha ottenuto il rimborso e provvederà a comunicarne il percepimento entro i 5 giorni successivi. Resta inteso che da tale rimborso si intendono specificatamente esclusi eventuali indennizzi per assicurazioni che i genitori dovessero decidere autonomamente di sottoscrivere.
5. quanto all'assegno unico si manterrà l'accordo attuale, secondo il quale percepirà Parte_1 direttamente la quota del 50% a lei spettante, mentre il restante 50% di competenza del Sig. Pt_2 verrà percepito da quest'ultimo che poi però provvederà a versarlo in favore della Sig.ra Pt_1
6. i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non sarà versato alcun assegno in favore di nessuno dei coniugi;
7. i coniugi, sin da ora, si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e dei figli;
8. i coniugi si impegnano alla reciproca reperibilità nell'interesse della prole;
9. esecuzione immediata degli accordi alla firma;
10. sottoscrivono i difensori per autentica e rinuncia alla solidarietà ex LPF.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 130 Parte I Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 656 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GAMBERINI ELISA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 22.08.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), in data 20.03.2009, i gemelli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarata la separazione personale delle parti, i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale viene assegnata alla Sig. che vi continuerà a vivere unitamente ai Parte_1 figli minori, che rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
3. il padre terrà liberamente con sé i figli, potendosi accordare, in ragione della loro età, direttamente con gli stessi, compatibilmente con gli impegni di tutti, tenuto anche in considerazione il fatto che il
Sig. attualmente ha difficoltà abitative per la gestione del pernotto. In ogni caso, il padre Pt_2 starà con i figli per almeno un pranzo alla settimana e la domenica, mattina o pomeriggio, salvo diversi accordi con la Sig.ra Il padre si impegna, altresì, a provvedere alle trasferte sportive Pt_1 dei figli della domenica, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori ed a portare e prendere i ragazzi allo sport due volte alla settimana. I genitori collaboreranno di volta in volta per le eventuali uscite notturne dei ragazzi, ormai adolescenti. Comunque il padre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo per giorni quindici anche eventualmente non consecutivi, da concordarsi almeno con 30 giorni di anticipo, mentre durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni anche non consecutivi, alternando ogni anno il Natale ed il Capodanno, mentre durante le vacanze Pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo non superiore a giorni tre anche non consecutivi, alternando ogni anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo il diverso accordo;
4. il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese verserà in favore della moglie un assegno mensile Pt_2 pari ad € 600,00 complessivi a titolo di mantenimento dei figli (€ 300,00 per ogni figlio), rivalutabile
ISTAT a partire dal secondo anno.
Le spese straordinarie quali quelle scolastiche, sportive e mediche non mutuabili, nonché ogni ulteriore spesa che dovesse rendersi necessaria, verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori.
Le parti, per evitare discussioni, per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie e le modalità di refusione intendono fare diretta applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui espressamente richiamato;
dalla ripartizione delle spese come sopra concordato, dovranno essere decurtati eventuali rimborsi o agevolazioni Statali per bonus relativi ai figli, percepiti da uno o entrambi i genitori. In tal caso le spese saranno ripartite nella misura di effettivo esborso.
Chi ne avrà diritto, sin da ora si dichiara consapevole di dover informare l'altro genitore che ha ottenuto il rimborso e provvederà a comunicarne il percepimento entro i 5 giorni successivi. Resta inteso che da tale rimborso si intendono specificatamente esclusi eventuali indennizzi per assicurazioni che i genitori dovessero decidere autonomamente di sottoscrivere.
5. quanto all'assegno unico si manterrà l'accordo attuale, secondo il quale percepirà Parte_1 direttamente la quota del 50% a lei spettante, mentre il restante 50% di competenza del Sig. Pt_2 verrà percepito da quest'ultimo che poi però provvederà a versarlo in favore della Sig.ra Pt_1
6. i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non sarà versato alcun assegno in favore di nessuno dei coniugi;
7. i coniugi, sin da ora, si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e dei figli;
8. i coniugi si impegnano alla reciproca reperibilità nell'interesse della prole;
9. esecuzione immediata degli accordi alla firma;
10. sottoscrivono i difensori per autentica e rinuncia alla solidarietà ex LPF.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 130 Parte I Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi