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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2356/22 RG
Udienza del 29.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Sabatino e Tubolino.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Sabatino conclude come da atto introduttivo.
L'avv.to Tubolino conclude come da foglio depositato telematicamente.
I difensori delle parti discutono la causa ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2356/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 5.1.22, alle 10:15, nel comune di Fivizzano (MS), alla guida della propria Opel Astra tg EF640RK, stava percorrendo la SS 63 con direzione Fivizzano-Aulla; che in prossimità all'incirca del km 10+30 era sbandata a causa della presenza di chiazze d'olio sul manto stradale, andando quindi ad urtare l'angolo del muro posto sul bordo dell'opposta corsia di marcia, riportando delle lesioni;
che, dato il valore antesinistro dell'auto, la riparazione sarebbe risultata antieconomica, per cui il relitto dell'auto era stato venduto.
L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
La convenuta ha controdedotto: che non vi era prova del nesso di causalità fra la strada e l'incidente; che quest'ultimo era in realtà da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'attrice, che non aveva tenuto la velocità adeguata in relazione al fatto che la strada era bagnata ed alla presenza di una curva;
che dai danni riportati dall'auto si evinceva che essa stava procedendo a velocità di gran lunga superiore al limite di 50 km/h imposto dalla segnaletica stradale.
Contestato altresì il danno, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
Pacifico l'incidente, per ciò che concerne le relative cause gli elementi in atti sono i seguenti:
- dal verbale della polizia municipale risulta la presenza, sul manto stradale, di “chiazze oleose”; - dalle dichiarazioni rese agli agenti da persona estranea all'attrice, che, a bordo della Testimone_1 propria auto, seguiva quest'ultima, nonché dalla deposizione testimoniale resa dallo stesso in corso di causa, emerge che l'attrice, la quale stava marciando “piano, ad una velocità inferiore al normale a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia”, “improvvisamente sbandava e andava a sbattere contro il muro a monte”.
Sulla base di tali elementi, non pare dubbio che la causa dello sbandamento sia da ricondurre alla presenza delle chiazze d'olio. Data la moderata velocità dell'auto, la semplice presenza di acqua, del resto diffusa, non giustifica infatti l'improvvisa perdita di aderenza, con conseguente sbandamento.
In contrario, a sostegno dell'asserita eccessiva velocità dell'auto dell'attrice e dunque della responsabilità di quest'ultima, esclusiva o concorrente, non vale il fatto che l'auto abbia riportato danni ingenti. L'urto frontale di un'auto contro un muro, anche solo a 40 km/h di velocità, è infatti senz'altro in grado di determinare danni quali quelli in questione.
La convenuta, in quanto proprietaria della strada, deve dunque essere senz'altro ritenuta esclusiva responsabile, ex art. 2051 cc, dei danni conseguenti all'incidente.
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte convenuta), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 20 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 85 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 30 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 45 gg;
- invalidità permanente residua: 11 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale nella misura del 30 %, è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 1.601,96;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 5.106,25;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 1.201,47;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 901,10;
- invalidità permanente residua: € 27.801,87; per un totale dunque di € 36.612,65, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella relativa alla spesa per il parere medico legale, pari ad € 854,00, e quella, pacifica fra le parti, relativa al valore antesinistro dell'auto, al netto di quanto ricavato dalla vendita del relitto, pari ad € 3.000,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (36.612,65 + 854,00 + 3.000,00 =) 40.466,65.
Quanto agli interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc), essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, dalla data dell'incidente al saldo;
essi dovranno peraltro essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 36.612,65 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data dell'incidente, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne la spesa per il parere medico legale, dalla data nella quale essa è stata sostenuta al saldo;
- per ciò che concerne il danno all'auto, dalla data dell'incidente al saldo.
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
40.466,65, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 786,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 29.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Sabatino e Tubolino.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Sabatino conclude come da atto introduttivo.
L'avv.to Tubolino conclude come da foglio depositato telematicamente.
I difensori delle parti discutono la causa ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2356/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 5.1.22, alle 10:15, nel comune di Fivizzano (MS), alla guida della propria Opel Astra tg EF640RK, stava percorrendo la SS 63 con direzione Fivizzano-Aulla; che in prossimità all'incirca del km 10+30 era sbandata a causa della presenza di chiazze d'olio sul manto stradale, andando quindi ad urtare l'angolo del muro posto sul bordo dell'opposta corsia di marcia, riportando delle lesioni;
che, dato il valore antesinistro dell'auto, la riparazione sarebbe risultata antieconomica, per cui il relitto dell'auto era stato venduto.
L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
La convenuta ha controdedotto: che non vi era prova del nesso di causalità fra la strada e l'incidente; che quest'ultimo era in realtà da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'attrice, che non aveva tenuto la velocità adeguata in relazione al fatto che la strada era bagnata ed alla presenza di una curva;
che dai danni riportati dall'auto si evinceva che essa stava procedendo a velocità di gran lunga superiore al limite di 50 km/h imposto dalla segnaletica stradale.
Contestato altresì il danno, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
Pacifico l'incidente, per ciò che concerne le relative cause gli elementi in atti sono i seguenti:
- dal verbale della polizia municipale risulta la presenza, sul manto stradale, di “chiazze oleose”; - dalle dichiarazioni rese agli agenti da persona estranea all'attrice, che, a bordo della Testimone_1 propria auto, seguiva quest'ultima, nonché dalla deposizione testimoniale resa dallo stesso in corso di causa, emerge che l'attrice, la quale stava marciando “piano, ad una velocità inferiore al normale a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia”, “improvvisamente sbandava e andava a sbattere contro il muro a monte”.
Sulla base di tali elementi, non pare dubbio che la causa dello sbandamento sia da ricondurre alla presenza delle chiazze d'olio. Data la moderata velocità dell'auto, la semplice presenza di acqua, del resto diffusa, non giustifica infatti l'improvvisa perdita di aderenza, con conseguente sbandamento.
In contrario, a sostegno dell'asserita eccessiva velocità dell'auto dell'attrice e dunque della responsabilità di quest'ultima, esclusiva o concorrente, non vale il fatto che l'auto abbia riportato danni ingenti. L'urto frontale di un'auto contro un muro, anche solo a 40 km/h di velocità, è infatti senz'altro in grado di determinare danni quali quelli in questione.
La convenuta, in quanto proprietaria della strada, deve dunque essere senz'altro ritenuta esclusiva responsabile, ex art. 2051 cc, dei danni conseguenti all'incidente.
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte convenuta), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 20 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 85 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 30 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 45 gg;
- invalidità permanente residua: 11 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale nella misura del 30 %, è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 1.601,96;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 5.106,25;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 1.201,47;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 901,10;
- invalidità permanente residua: € 27.801,87; per un totale dunque di € 36.612,65, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella relativa alla spesa per il parere medico legale, pari ad € 854,00, e quella, pacifica fra le parti, relativa al valore antesinistro dell'auto, al netto di quanto ricavato dalla vendita del relitto, pari ad € 3.000,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (36.612,65 + 854,00 + 3.000,00 =) 40.466,65.
Quanto agli interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc), essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, dalla data dell'incidente al saldo;
essi dovranno peraltro essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 36.612,65 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data dell'incidente, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne la spesa per il parere medico legale, dalla data nella quale essa è stata sostenuta al saldo;
- per ciò che concerne il danno all'auto, dalla data dell'incidente al saldo.
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
40.466,65, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 786,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari