TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12038 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
., con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Annamaria Introini, con elezione di domicilio a Palermo, via Principe
Di Villafranca, 62. parte attrice contro con il patrocinio degli avv.ti Christian Romeo e Controparte_1
Alberto Toffoletto, con elezione di domicilio a Palermo via Lenin
Mancuso n.13, presso lo studio dell'avv. Alessio Cirrincione. parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 17.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la , Parte_1 premettendo di essere titolare di diversi rapporti di conto corrente e di conti anticipi meglio indicati in atto di citazione, aperti presso diversi
Istituti di credito poi tutti confluiti nell' agisce nei CP_1 confronti di quest'ultima, chiedendo l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, oltre la condanna alla ripetizione dell'indebito eventualmente versato e al risarcimento del danno.
In particolare, l'attrice lamenta l'applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente, o comunque non sufficientemente determinati, oltre che tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l'illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, eccepisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle eventuali somme che risulteranno a credito del correntista, nel merito contesta tutte le domande di parte attrice, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Il giudizio all'esito dell'attività istruttoria compiuta e consistita nell'esame tecnico-contabile demandato al ctu è stato già parzialmente deciso con sentenza n.2513/2022, con la quale è stata accertata l'assenza di pattuizione scritta con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 65458853 in violazione dell'art. 117 TUB e con riferimento a tutti i rapporti in esame (conto corrente anticipi n.300670573, conto corrente ordinario n. 65458853 e conto corrente n.
4735866 ex n. 2011700) il non superamento del tasso soglia sia riguardo agli interessi pattuiti che a quelli applicati nel corso dell'evoluzione dei rapporti. È stata altresì valutata valida e tempestiva l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca, tenuto conto che l'Istituto di credito aveva allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare e rilevato che il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, dunque nel 18.07.2018. Indi, tenuto conto del nuovo sopravvenuto orientamento della giurisprudenza che questo giudice ritiene di condividere, espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3858 del 15.02.2021, la causa è stata rimessa sul ruolo, demandando al ctu di individuare eventuali rimesse solutorie solo dopo avere epurato il saldo da ogni illecito meccanismo di capitalizzazione, dall'effetto dell'anatocismo e da qualsivoglia onere privo di pattuizione già rilevato.
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili. Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Così operando, il ctu ha ricostruito i conti in esame pervenendo ai seguenti saldi: a) saldo ricalcolato relativo al conto corrente n. 4735866, pari ad € 67.285,46; b) saldo ricalcolato del conto corrente n. 65458853 pari ad € 14.161,73; c) saldo ricalcolato relativo al conto n. 300670573, pari ad € -26.187,98.
Ha poi individuato rimesse solutorie effettuate nel periodo anteriore al
18/07/2008 e quindi prescritte pari ad € -58.567,01, per il conto corrente n. 4735866; ad euro -2.124,98, per il conto corrente n.
65458853 ed a euro -10.612,02 per il conto n. 300670573, che vanno quindi algebricamente sommate ai saldi come ricostruiti.
Si perviene coì ad un saldo complessivo (che tiene conto delle somme prescritte), pari ad euro - 16.044,80 (v. rel. Ctu del 23.06.2023).
Vanno pertanto respinte le domande risarcitorie e ripetitorie formulate dalla società attrice, non avendo trovato riscontro all'esito dell'istruttoria condotta che come ampiamente sopra evidenziato ha dimostrato l'esistenza di un saldo complessivo passivo, seppure parzialmente difforme rispetto a quello calcolato dalla banca, sia con riferimento ai contratti di conto corrente che di conto anticipi.
Parimenti infondata è risultata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società attrice con riferimento ad un non meglio precisato comportamento vessatorio che la banca avrebbe tenuto, non essendo stato provato che la banca abbia sottratto in mala fede risorse alla società.
Infine, le spese tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu vanno invece poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo ricalcolato relativo al conto corrente n.
4735866, alla data del 31.03.2016 è pari ad € 67.285,46;
Accerta e dichiara che il saldo ricalcolato del conto corrente n.
65458853 alla data del 23.11.2009 è pari ad € 14.161,73.
Accerta e dichiara che il saldo ricalcolato relativo al conto n. 300670573, alla data del 31/12/2013 è pari ad € -26.187,98.
Accerta e dichiara che le rimesse solutorie effettuate nel periodo anteriore al 18/07/2008 e quindi prescritte sono pari ad € -58.567,01, per il conto corrente n. 4735866; ad euro -2.124,98, per il conto corrente n. 65458853 ed a euro -10.612,02 per il conto n. 300670573.
Accerta e dichiara che il saldo complessivo relativo a tutti i rapporti contestati è pari ad euro - 16.044,80 (v. rel. Ctu del 23.06.2023).
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese della ctu
(già liquidate con decreti del 15.04.2020 e 15.02.2023).
Così deciso a Palermo, in data 13/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12038 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
., con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Annamaria Introini, con elezione di domicilio a Palermo, via Principe
Di Villafranca, 62. parte attrice contro con il patrocinio degli avv.ti Christian Romeo e Controparte_1
Alberto Toffoletto, con elezione di domicilio a Palermo via Lenin
Mancuso n.13, presso lo studio dell'avv. Alessio Cirrincione. parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 17.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la , Parte_1 premettendo di essere titolare di diversi rapporti di conto corrente e di conti anticipi meglio indicati in atto di citazione, aperti presso diversi
Istituti di credito poi tutti confluiti nell' agisce nei CP_1 confronti di quest'ultima, chiedendo l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, oltre la condanna alla ripetizione dell'indebito eventualmente versato e al risarcimento del danno.
In particolare, l'attrice lamenta l'applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente, o comunque non sufficientemente determinati, oltre che tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l'illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, eccepisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle eventuali somme che risulteranno a credito del correntista, nel merito contesta tutte le domande di parte attrice, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Il giudizio all'esito dell'attività istruttoria compiuta e consistita nell'esame tecnico-contabile demandato al ctu è stato già parzialmente deciso con sentenza n.2513/2022, con la quale è stata accertata l'assenza di pattuizione scritta con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 65458853 in violazione dell'art. 117 TUB e con riferimento a tutti i rapporti in esame (conto corrente anticipi n.300670573, conto corrente ordinario n. 65458853 e conto corrente n.
4735866 ex n. 2011700) il non superamento del tasso soglia sia riguardo agli interessi pattuiti che a quelli applicati nel corso dell'evoluzione dei rapporti. È stata altresì valutata valida e tempestiva l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca, tenuto conto che l'Istituto di credito aveva allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare e rilevato che il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, dunque nel 18.07.2018. Indi, tenuto conto del nuovo sopravvenuto orientamento della giurisprudenza che questo giudice ritiene di condividere, espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3858 del 15.02.2021, la causa è stata rimessa sul ruolo, demandando al ctu di individuare eventuali rimesse solutorie solo dopo avere epurato il saldo da ogni illecito meccanismo di capitalizzazione, dall'effetto dell'anatocismo e da qualsivoglia onere privo di pattuizione già rilevato.
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili. Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Così operando, il ctu ha ricostruito i conti in esame pervenendo ai seguenti saldi: a) saldo ricalcolato relativo al conto corrente n. 4735866, pari ad € 67.285,46; b) saldo ricalcolato del conto corrente n. 65458853 pari ad € 14.161,73; c) saldo ricalcolato relativo al conto n. 300670573, pari ad € -26.187,98.
Ha poi individuato rimesse solutorie effettuate nel periodo anteriore al
18/07/2008 e quindi prescritte pari ad € -58.567,01, per il conto corrente n. 4735866; ad euro -2.124,98, per il conto corrente n.
65458853 ed a euro -10.612,02 per il conto n. 300670573, che vanno quindi algebricamente sommate ai saldi come ricostruiti.
Si perviene coì ad un saldo complessivo (che tiene conto delle somme prescritte), pari ad euro - 16.044,80 (v. rel. Ctu del 23.06.2023).
Vanno pertanto respinte le domande risarcitorie e ripetitorie formulate dalla società attrice, non avendo trovato riscontro all'esito dell'istruttoria condotta che come ampiamente sopra evidenziato ha dimostrato l'esistenza di un saldo complessivo passivo, seppure parzialmente difforme rispetto a quello calcolato dalla banca, sia con riferimento ai contratti di conto corrente che di conto anticipi.
Parimenti infondata è risultata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società attrice con riferimento ad un non meglio precisato comportamento vessatorio che la banca avrebbe tenuto, non essendo stato provato che la banca abbia sottratto in mala fede risorse alla società.
Infine, le spese tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu vanno invece poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo ricalcolato relativo al conto corrente n.
4735866, alla data del 31.03.2016 è pari ad € 67.285,46;
Accerta e dichiara che il saldo ricalcolato del conto corrente n.
65458853 alla data del 23.11.2009 è pari ad € 14.161,73.
Accerta e dichiara che il saldo ricalcolato relativo al conto n. 300670573, alla data del 31/12/2013 è pari ad € -26.187,98.
Accerta e dichiara che le rimesse solutorie effettuate nel periodo anteriore al 18/07/2008 e quindi prescritte sono pari ad € -58.567,01, per il conto corrente n. 4735866; ad euro -2.124,98, per il conto corrente n. 65458853 ed a euro -10.612,02 per il conto n. 300670573.
Accerta e dichiara che il saldo complessivo relativo a tutti i rapporti contestati è pari ad euro - 16.044,80 (v. rel. Ctu del 23.06.2023).
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese della ctu
(già liquidate con decreti del 15.04.2020 e 15.02.2023).
Così deciso a Palermo, in data 13/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza