Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 4881/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 4881/2019 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 2127/2019, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata l'1.10.2019, pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Torre del Greco, alla via Marconi n. 10, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, redatta a mezzo di scrittura privata con firma autenticata per Notar recante n. rep. 43440, Persona_1
n. racc. 5105 del 23.3.2011, dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: ) e Raffaele C.F._1
Montanaro (c.f.: ; C.F._2
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
), con sede in Nola (NA) alla via Marciano n. 17/23, costituitasi in persona del l.r.p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Nunzio Mazzocchi (c.f.: e dall'avv. Anita Barbara Colella (c.f.: ); C.F._3 C.F._4
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il
28.8.2017, il (per il prosieguo anche solo Controparte_1
), in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso il S.S.N. a Controparte_2 svolgere prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di “Patologia Cont Clinica” per gli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento in Controparte_3 suo favore di complessivi € 24.571,07, oltre interessi moratori al tasso di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo impagato con riferimento alle prestazioni rese nei mesi di: gennaio 2013 (per cui residuavano € 1.127,09), febbraio 2013 (per cui residuavano € 2.284,56), marzo 2013 (per cui residuavano € 1.577,44), giugno 2013 (per cui residuavano € 31,12), ottobre 2013 (per cui residuavano € 1.353,15), novembre 2013 (per cui residuavano € 953,13), ottobre 2014 (per cui residuavano € 6.395,68), gennaio 2015 (per cui residuavano € 386,37), luglio 2015 (per cui residuavano € 6.710,07), agosto 2015 (per cui residuavano € 3.686,67), settembre 2015 (per cui residuavano € 65,79).
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
1736/2017 il 26.9.2017, notificato il 2.10.2017, con cui ingiungeva all' di pagare Controparte_3 la somma richiesta “oltre interessi come richiesti” e spese della procedura.
1.3. L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 10.11.2017, con Controparte_3
cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, eccependo:
- l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso monitorio, in quanto la fattura non costituiva prova idonea a sostegno della richiesta di pagamento;
Cont
- l'infondatezza della domanda perché: a) sul fatturato di febbraio 2013 erano dovuti all' €
4.878,36 per ricalcolo della fattura a norma del nuovo tariffario di cui al DCA n. 32/2017, come richiesto con specifica nota di credito;
b) il fatturato di novembre 2013 di € 6.361,49 non era liquidabile in quanto relativo a prestazioni erogate extra tetto;
c) sul fatturato di ottobre 2014 erano stati trattenuti € 6.395,08 perché importi extra budget, come era stato preventivamente comunicato a mezzo p.e.c.; d) sulla fattura di settembre 2015 non erano dovuti € 65,79 per prestazioni effettuato oltre il tetto di spesa. Inoltre, sulla scorta di quanto esposto nella Relazione del Servizio GEF recante n. 117355/2017 rilevava che nella contabilità risultava un fatturato residuo di € Pt_2
24.052,66, non pagato per assenza di determina di liquidazione, a fronte dell'importo di € 24.571,07
e che l'importo di € 31,12, relativo alla fattura n. 2245/13, era già stato pagato con mandato n.
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2282/14 e l'importo di € 386,37 era già stato pagato in favore di con mandato n. 14183/15 CP_4 per un pignoramento presso terzi “fascicolo 71/2015/425021”;
- la non debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sia perché le disposizioni del detto decreto non si applicavano ai contratti conclusi prima dell'8.8.2002, fra i quali rientrava il rapporto Parte convenzionale stipulato con la disciolta sia perché l'attività svolta dal non poteva CP_1 essere ricompresa nell'ambito delle transazioni commerciali, bensì era considerata quale attività rientrante nel novero della concessione traslativa di pubblici esercizi, esclusa dall'applicazione del prefato decreto legislativo.
1.4. Con una comparsa depositata l'8.3.2018 si costituiva il Laboratorio opposto che contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e richiedeva il rigetto della proposta opposizione, eccependone la sua infondatezza, in fatto ed in diritto.
1.5. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2127/2019, riteneva fondata in parte
Cont Cont l'opposizione dell' e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento in favore del “della sorta capitale richiesta con il ricorso monitorio” CP_1
oltre gli interessi al tasso legale, ritenendo invece non dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02.
Dichiarava compensate le spese atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- con riferimento all'idoneità delle fatture, “in assenza di circostanziate contestazioni da parte
Con dell' tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione (distinte riepilogative mensili), quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal Centro e del relativo corrispettivo pecuniario”;
- riguardo al superamento dei tetti di spesa, l'opponente non aveva allegato il verbale del Tavolo
Tecnico che indicava i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2451/2003 per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento e non aveva provato detto sforamento riferito all'intera Cont macroarea, il cui onere, costituendo un fatto estintivo del credito, incombeva sulla debitrice A
Cont tal proposito, affermava che l' non aveva provato di aver comunicato nel corso degli anni considerati la data presuntiva di sforamento del tetto di spesa, non essendo idonea la prima nota richiamata in quanto si riferiva alla richiesta di nota di credito per prestazioni già effettuate, mentre la nota del 14.8.2013, con la quale aveva richiesto la nota di credito per prestazioni del febbraio del
2013, non era stata depositata. Anche la comunicazione del 31.10.2013 non era idonea a provare le
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circostanze dedotte in quanto, ancorché indicasse come data presuntiva di esaurimento il
19.10.2013, non era tempestiva in quanto successiva all'erogazione delle prestazioni. Tutte le altre comunicazioni erano altresì inidonee perché del 2014, mentre delle comunicazioni afferenti al tetto di spesa del 2015 non era stata data prova. Ancora, con riguardo ai pagamenti eccepiti affermava
Co
“né vi è prova che i pagamenti effettuati dall' agli atti siano riferibili alle fatture oggetto del ricorso monitorio trattandosi di importi parziali e diversi anche rispetto a quelli indicati con la nota 0117355 del 12.10.2017 (euro 31,12 ed euro 386,37)”;
- era fondato il motivo di opposizione sulla non debenza degli interessi, argomentando all'uopo che la giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sent. n. 14349/2016) aveva stabilito che si applicava il d.lgs.
n. 231/02 se la data dell'accordo era posteriore all'8.8.2002, mentre per i contratti stipulati anteriormente, a prescindere dall'epoca della fruizione delle prestazioni, non era applicabile.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con una citazione notificata alla Controparte_3
controparte il 4.11.2019, affermando la parziale erroneità della sentenza di prime cure nella sua motivazione, deducendo:
- che è errato il ragionamento del Tribunale circa l'onere della prova del superamento del tetto di
Con spesa, ritenendo, invece, che “non è la a dover dimostrare di aver avvertito il centro convenzionato dell'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte di quest'ultimo ma, piuttosto, il centro interessato a dover provare di aver contenuto la propria attività entro i limiti contrattualmente fissati”;
Cont
- con riguardo all'avvenuta comunicazione da parte dell' del raggiungimento del tetto di spesa, che “la comunicazione non costituisce fatto costitutivo dell'avvenuto raggiungimento del tetto di spesa e, pertanto, la mancata comunicazione non rappresenta fatto costitutivo della maturazione del diritto alla remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate oltre il limite di spesa contrattualmente stipulato”;
Cont
- che il Tribunale non ha valutato gli argomenti sostenuti dall' nell'opposizione, non considerando la documentazione allegata al fascicolo di parte opponente nel giudizio di primo grado.
Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo: “
1. In via principale, accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore e, rifermata la sentenza di decisione di primo grado, accogliere
l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il Decreto ingiuntivo
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del Tribunale di Torre Annunziata n. 1736/2017”;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2.2. Si è costituito il con una comparsa depositata il 23.2.2020 con cui, in via CP_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata censura della sentenza Cont impugnata, essendosi l' limitata a reiterare quanto affermato negli scritti difensivi depositati in primo grado.
Nel merito, ha ribadito:
- di aver fornito la prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito;
- di non aver superato il tetto di spesa;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine al presunto superamento del tetto di spesa;
Cont
- che l' ha riconosciuto la debenza delle somme ingiunte dal momento che ha riportato la dichiarazione della responsabile del servizio GEF in cui viene affermata l'esistenza di un credito residuo a favore del , pari ad € 24.052,66; CP_1
Cont
- che l'onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa grava sull' trattandosi di fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa azionata;
- che il Centro non aveva emesso nessuna nota di debito, non essendovi stato alcun pagamento Cont parziale da parte dell'
- che sono dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 rilevando all'uopo che tutti gli accordi di fornitura qui considerati si erano perfezionati in epoca successiva all'anno 2002 e che dalla lettura Cont dell'art. 2 del detto decreto legislativo la poteva essere parte di una transazione commerciale sicché il rapporto intercorso tra le parti ben può essere ricondotto nell'ambito dell'applicabilità della prefata normativa.
Ha, infine, precisato le seguenti conclusioni: “Rigettarsi l'appello proposto dalla CP
, con ogni conseguenza di legge, perché infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra
[...]
meglio esposti ed argomentati;
condannarsi parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritti procuratori antistatari”.
2.3. All'udienza del 28.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal , l'appello è CP_1
ammissibile. Benché lo stesso sia notevolmente prolisso, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Ciò detto, la doglianza formulata dall'appellante in merito all'onere della prova relativo al fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa è inammissibile, ai sensi dell'art. 345, II comma,
c.p.c., in quanto costituisce eccezione nuova non proponibile per la prima volta in grado di appello.
Tuttavia, va comunque ribadito che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova riguardo al superamento del tetto di spesa grava sul debitore, costituendo tale circostanza non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
3.1. Ciò considerato, occorre esaminare le censure inerenti al riconoscimento da parte del Tribunale di alcune poste creditorie rivendicate dal che secondo l'appellante non esisterebbero. CP_1
In particolare, secondo l'appellante i crediti relativi al novembre 2013, all'ottobre 2014 e al settembre 2015 non sarebbero dovuti in quanto inerenti a prestazioni rese sforando il tetto di spesa.
Inoltre, con riferimento alle comunicazioni relative ai detti sforamenti, l'appellante ha eccepito che la mancata comunicazione non darebbe comunque diritto a di essere remunerato per le CP_1
prestazioni effettuate oltre il limite di spesa contrattualmente assegnato.
Sul punto il Tribunale ha affermato che il superamento del tetto non era stato adeguatamente provato, in quanto l'ente sanitario avrebbe dovuto allegare e produrre i verbali delle sedute del
Tavolo Tecnico, da cui desumere lo sforamento con riferimento all'intera macroarea di riferimento per gli anni considerati, nonché le comunicazioni relative alla data presuntiva dello sforamento, prima dell'effettuazione delle prestazioni de quibus, anch'esse prodromiche ai fini della determinazione della R.T.U. da applicare al singolo Centro laddove vi fosse stato l'asserito sforamento.
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili in quanto, nel caso di specie, non è tanto la prova dello sforamento del tetto di spesa a mancare, potendo la stessa trarsi anche dall'omessa contestazione - dal momento che il si è limitato ad invocare la prova di tale circostanza CP_1
senza però espressamente negarla, come avrebbe dovuto - quanto i presupposti per escludere in toto il pagamento delle prestazioni rese dopo tale sforamento, non essendo stata comunicata preventivamente la data prevista per l'esaurimento del budget.
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Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale, che la mancanza della comunicazione non esclude che possano trovare applicazione meccanismi volti a riportare la spesa entro i limiti stabiliti, ma tali meccanismi non comportano l'esclusione di qualsivoglia remunerazione. Orbene, i principi cristallizzati nei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 prevedono che il superamento del tetto
Cont di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del
Cont tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08.
Cont Nel caso di specie, l' non ha mai allegato in primo grado di aver comunicato preventivamente la data di sforamento del tetto di spesa, peraltro neppure indicata per nessuno degli anni considerati, limitandosi ad asserire che gli importi relativi alle fatture di novembre 2013, ottobre 2014 e settembre 2015 attengono al superamento del tetto di spesa che era stato comunicato a mezzo p.e.c.,
Cont senza specificare quando. Soltanto dalla documentazione depositata in primo grado dall' si desume che per il 2013, per la branca lo sforamento si è raggiunto il 19 ottobre, come CP_1
Cont indicato dalla pec del 31.10.2013 proveniente dal servizio controllo di gestione dell' di cui non vi è nemmeno prova che sia stata mandata al Centro;
mentre per il 2015 lo sforamento vi sarebbe
Cont stato il 4 settembre, come si evince dalla nota dell' n. 102565 del 3.11.2015; nulla, CP
invece, si riscontra per il 2014. Tuttavia, non vi è nessuna prova che tale circostanza sia stata comunicata preventivamente all'odierno appellato. Quindi, non essendo stata comunicata la data Cont prevista per lo sforamento del tetto di spesa nel periodo oggetto della presente controversia, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria la remunerazione delle prestazioni relativa alle fatture di novembre 2013, ottobre 2014 e settembre 2015 deve essere riconosciuta integralmente.
3.2. È, altresì, infondata la censura concernente la fattura di febbraio 2013, per l'importo di € Cont 2.284,56, per cui l' ha dedotto l'applicazione di un tariffario abrogato (in luogo del tariffario vigente di cui al DCA 32/2013), con conseguente richiesta di restituzione di € 4.878,36. Sul punto l'appellante si è limitato ad asserire che il calcolo delle tariffe era avvenuto in maniera erronea senza depositare il DCA n. 32/2013, che quantomeno avrebbe permesso di analizzare le diverse tariffe e desumere l'asserito errore di calcolo dedotto.
Parte 3.3. Quanto, invece, ai pagamenti dedotti nella nota prot. 0117355/17 del servizio prodotta
Cont dall' si rileva quanto segue.
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Nella nota in esame si afferma che da una verifica contabile il fatturato residuo sarebbe di €
24.052,66, a fronte di un importo rivendicato di € 24.571,07 e che una parte del fatturato residuo sarebbero già stati corrisposti: € 31,12 relativo alla fattura n. 2245/13 con mandato n. 2282/14 ed €
386,37 in favore di per un pignoramento presso terzi (fascicolo 71/2015/425021), con CP_4
mandato n. 14183/15.
Orbene, l'appellante sin dal primo grado ha depositato entrambi i mandati allegati con annessa ricevuta di pagamento sicché, in assenza di specifica contestazione da parte del CP_1 appellato, che avrebbe dovuto negare quantomeno l'esistenza di tali pagamenti.
Ne consegue l'accoglimento del presente motivo di impugnazione, con parziale riforma della sentenza e riduzione dell'importo oggetto di condanna in misura corrispondente agli importi dei pagamenti dedotti.
4. Infine, si ritiene priva di pregio l'eccezione sollevata dal appellato riguardo alla CP_1
debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, in quanto si è limitato a riproporre le ragioni esposte in primo grado riguardo alla pretesa accessoria degli interessi, ma senza censurare sul punto in maniera espressa la sentenza del Tribunale che invece tali interessi non li ha riconosciuti. Orbene,
l'appellato avrebbe dovuto formulare un motivo espresso di appello incidentale volto a criticare la ratio decidendi della pronuncia di prime cure sul punto e non limitarsi a riproporre le proprie difese.
In più, nemmeno nelle conclusioni rassegnate il ha chiesto la riforma della sentenza in CP_1
tal senso, sicché la censura, così formulata, si palesa inammissibile.
5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l' deve essere condannata Controparte_3
a pagare favore del la somma pari ad € 24.153,58 Controparte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (28.8.2017) sino al soddisfo.
Cont 6. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da determinarsi tuttavia in base al più ridotto importo oggetto di condanna. I compensi vanno dunque liquidati - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nei seguenti importi:
Fase di studio € 700,00
Fase introduttiva € 750,00
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Fase trattazione ed istruzione
€ 950,00
Fase decisionale € 1.500,00
Spese forfett. (15%) € 585,00
Totale € 4.485,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Controparte_3 sentenza n. 2127/2019 dell'1.10.2019 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo oggetto della condanna contenuto nella sentenza di primo grado ad € 24.153,58 - oltre interessi al tasso indicato in motivazione - con decorrenza dal 28.8.2017 sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.900,00 per compenso
[...] professionale ed € 585,00 per spese generali, con attribuzione ai difensori in ragione della metà ciascuno, Avv. Anita Barbara Colella e Avv. Nunzio Mazzocchi, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 10.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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