Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 231/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 14 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 231/24 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] P.G. (ME) il 19 febbraio 1957, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dalle CodiceFiscale_1 avv. Giuseppa Cannizzaro (c.f. , pec . C.F._2 Email_1 [...]
fax 095 462975) e Cristina NT (c.f. Email_2 [...]
, pec fax 095 C.F._3 Email_3
7462975) -Appellante
CONTRO con sede in Roma, via Ombrone 2, p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Gaetano Grandolfo (c.f. pec C.F._4
e Valeria Liuzzo (c.f. , pec Email_4 C.F._5
, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello via Email_5
Emilia 8, fax 0941/723547 –Appellata
OGGETTO: inquadramento superiore- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 635 pubblicata in data 15 novembre 2023
CONCLUSIONI
Munafò:
1. riformare la sentenza di primo grado, se del caso assegnando termi- ne per l'integrazione delle difese ovvero, per mero tuziorismo difensivo, consen- tendo la riproposizione della domanda – e, per l'effetto, tutte le conclusioni già calendate in primo grado e perciò: 1) dichiarare che ha prestato la propria Pt_1 attività con mansioni corripondenti alla categoria AS in favore di Controparte_1 dall'1 aprile 2008; 2) riconoscere il diritto alla promozione automatica nel-
[...] le mansioni corrispondenti per il periodo indicato e condannare la resistente ad in- quadrare la ricorrente nella categoria AS;
3) dichiarare che la è creditrice Pt_1 nei confronti della resistente delle differenze retributive ai titoli specificati alla let- tera C) della narrativa, per lavoro ordinario e straordinario, per le varie indennità dovute a seguito del riconoscimento dall'1 aprile 2008 fino al momento in cui la
4) condannare a corrispondere alla ricorrente la somma di € 97.155,73 o Controparte_2
l'altra dovuta ai titoli di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme ri- valutate dalle singole scadenze al soddisfo;
5) dichiarare la resistente obbligata a risarcire i danni causati alla ricorrente;
6) conseguentemente condannare la
[...] a corrispondere alla la somma di € 25.000,00 a titolo Controparte_2 Pt_1 di risarcimento, o l'altra somma che in corso di causa risulterà dovuta a tale titolo;
7) emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale, anche ai fini contributivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non espletati in primo grado (interrogatorio formale e C.T.U.), opponendocisi agli avversi, in subordine con richiesta di prova contraria con i testi già indicati e con altri da indicarsi in assegnando termine.
E-Distribuzione: 1) Rigettare l'appello; 2) nella denegata ipotesi in cui si en- trasse nel merito, rigettare comunque la domanda della appellante senza disporre ammissione di prov 3) in via ancor più gradataove siano ammesse le prove, circo- scrivere l'ammissione ai soli fatti dedotti tempestivamente con il ricorso introdutti- vo valutando, prima della loro ammissione, le deduzioni svolte in replica che di seguito si riportano omissis; 4) In via istruttoria si chiede interrogatorio formale della ricorrente sulle seguenti circostanze: a) Vero o no che non espleto reperibili- tà, diversamente dai miei colleghi inquadrati con la Categoria AS;
b) Vero o meno che non predispongo piani di lavoro;
c) Vero o meno non stipulo contratti e/o ge- stisco appalti di acquisto di carburante o olio per conto di e/o Parte_2
; d) Vero o meno che la mia attività per conto di Controparte_1 Parte_3
consiste nell'inserire alcuni dati nei vari portali messomi a disposizione
[...] dalle predette società e dall' ; e) Vero o meno che non co- Controparte_3 ordino altre unità lavorative nè gestisco personale (concessione ferie, permessi, autorizzazioni varie etc…); f) Vero o meno che non svolto compiti connessi alla sicurezza;
g) Vero o meno che non rivesto un ruolo di struttura all'interno dell'u- nità di dispacciamento;
h) Vero o meno che non ho il potere rappresentativo in no- me e per conto di limitandosi il mio lavoro alla esecuzione di Controparte_1 ordini da altri assunti;
i) Vero o meno che all'interno del cosiddetto “processo produttori” mi occupo solo di inserire i dati, dopo averli visionati, della documen- tazione restituita dai vari clienti, predisponendo una lettera che viene inviata (tra- mite applicativo FOUR) al cliente con le data previste per l'allacciamento e di co- municare al cliente che , dopo la sua accettazione, verrà avanzata richiesta degli ulteriori documenti utili alla conclusione dell'iter; l) Vero o meno che non mi oc- cupo di tutte le altre attività che occorre svolgere per favorire gli allacciamenti fo- tovoltaici;
5) ancora in via istruttoria, nella denegata ipotesi di esito totalmente e/o parzialmente negativo del deferito interrogatorio e nella denegata ipotesi di am- missione della prova orale dedotta dalla controparte, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con gli stessi testi indicati dalla controparte e con quelli che di seguito si indicano omissis e alla prova diretta sulle stesse circostanze di cui all'interrogatorio, da sottoporsi ai testi in forma impersonale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Parte_1 dipendente di (già e poi dal Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
1992, con ultimo inquadramento in cat. B1s, evidenziava di essere stata investita di diversi incarichi che, a decorrere da aprile 2008, avevano assunto caratteristiche
Pag. 2 di 8 tali da meritarle l'inquadramento nella superiore categoria AS, che la conrtoparte le negava. Chiedeva la condanna di a riconoscerle la qualifica Controparte_1 superiore, pagarle le differenze retributive, il cui importo indicava in 97.155,73 euro, e risarcirle il danno nella misura equitativa di 25.000,00 euro.
Resistendo E-Distribuzione, con sentenza n° 635 depositata in data 15 novembre
2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 14 maggio Parte_1
2024. Nella resistenza di depositate note di trattazione Controparte_1 scritta entro il 14 gennaio 2025 la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha rigettato sulla base degli atti, ritenendo che la non Pt_1 avesse adeguatamente allegato i fatti costitutivi del diritto, mancando nel ricorso una puntuale descrizione delle mansioni svolte e una chiara indicazione dello scarto fra queste e quelle proprie della categoria nella quale E-Distribuzione la inquadra e delle differenze fra le declaratorie delle due categorie emergenti dal
CCNL. A conforto di tale conclusione, il Giudice a quo ha richiamato due precedenti di questa Corte (909/2022 e 64/2023).
2- Con il primo motivo la lamenta che il tribunale abbia esteso ben al di Pt_1 là delle previsioni di legge l'onere di allegazione richiestole, non essendo affatto necessaria una “sterile trascrizione pedissequa delle declaratorie e del loro confronto”. Richiama Cass. Sez. lav. 4279/2024 per evidenziare di avere tempestivamente prodotto, quale all. 17 al ricorso introduttivo1, il CCNL nel quale sono contenute le declaratorie contrattuali, non essendo necessario che il lavoratore svolga egli stesso il raffronto fra le mansioni e le previsioni contrattuali dato che il raffronto non è un fatto, soggetto ad onere di tempestiva allegazione, ma un'argomentazione a sostegno della domanda, e l'operazione logica rientra fra i poteri-doveri del giudice.
La appellante sostiene di avere indicato analiticamente in ricorso entrambe le declaratorie, ma in realtà ciò è stato fatto solo per la cat. AS. Resta tuttavia il fatto che la declaratoria di B1S era contenuta nello stralcio di CCNL prodotto.
Non resta a questo punto che constatare come la descrizione operata dalla ricorrente riguardo le proprie mansioni fosse dettagliata e corredata di puntuali riferimenti ai documenti prodotti in allegato.
Il tribunale avrebbe dunque dovuto operare il confronto di merito, essendo presenti in atti tutti i dati ai quali agganciarlo. Resta pertanto superata la pur non peregrina doglianza subordinata della che evidenzia come, se proprio si Pt_1 fosse voluta riconoscere un'incompletezza delle allegazioni, sarebbe stato possibile disporre l'integrazione del ricorso ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c., eventualmente pronunciando in rito se la ricorrente non avesse ottemperato, così consentendo quantomeno di riproporre l'azione piuttosto che privarla integralmente della possibilità di fare valere in giudizio la pretesa.
Spetta dunque a questa Corte svolgere la disamina elusa dal tribunale.
3- Il secondo motivo di appello riguarda per l'appunto l'ascrivibilità delle mansioni svolte alla cat. AS.
3.1- In B1S sono inquadrati "i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1" (cioè "funzioni di concetto" o
"lavori tecnico manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite") "hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni".
Appartengono invece ad AS "i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello".
Il confronto delle declaratorie rende palese che lo svolgimento di mansioni di concetto, cioè caratterizzate da margini di autonomia decisionale e impegno intellettuale richiedenti quantomeno una professionalità evoluta, accomuna le due figure e non è dunque sotto questo aspetto che può trarsi il discrimine. Il CCNL in questione non associa alle declaratorie degli elenchi di profili esemplificativi, e ciò rende ulteriormente difficile il discrimine.
È tuttavia possibile individuare la differenza decisiva nella natura direttiva delle funzioni dei dipendenti AS, o alla loro preposizione a unità di particolare rilievo, cui corrisponde la mera sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori in B1S.
In alternativa, ci si deve trovare di fronte a "mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico", ed è ovviamente compito del lavoratore spiegare quale sia la particolare importanza.
3.2- A partire da pag. 11 dell'atto di appello, elenca i documenti prodotti Pt_1 in primo grado dai quali intenderebbe evincere la superiorità delle mansioni.
Nell'ordine di servizio 7 novembre 2006 (all. 10 al ricorso di primo grado) è contenuta una mera lista di attività della cui responsabilità la era investita Pt_1 nell'ambito del "monitoraggio qualità del servizio" (caricamento e inoltro di documenti, con compiti di compilazione e controllo), e non vi è alcun riferimento
Pag. 4 di 8 a responsabilità direttive. Il documento è dunque insignificante, ma la sua rilevanza è puramente narrativa perché la appellante invoca l'inquadramento superiore a decorrere da maggio 2008. salta poi al 21 settembre 2012 con l'all. 11 in cui la Pt_1 Controparte_1 investiva del ruolo di "amministratore" con abilitazione. Il documento non indica i concreti contenuti di tale ruolo, e la stessa si limita a sostenere che si Pt_1 trattava di gestire il portale dell riguardo al "processo dei Controparte_3 rifornimenti di gasolio presso le centrali delle isole Eolie". Neanche in questo caso si ravvisa la presenza di una vera e propria "unità" operativa, ma semplicemente un compito tipicamente di concetto.
Al 26 novembre 2014 (all. 12-13) risale l'abilitazione al sistema FOUR (Front
Office Unico Rete), ma con qualifica di "addetto rete CMR" (decorrenza 27 gennaio 2015), e dunque senza alcuna mansione direttiva di un settore, neanche stavolta individuato.
Il doc. 14 attesta l'individuazione della quale "referente" per l'UO Pt_1
, senza alcuna specificazione, ma la stessa appellante si preoccupa di Per_1 chiarire trattarsi di incarico "nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato per inosservanza degli obblighi del gestore di rete di verifica e controllo ai fini dell'attivazione della connessione degli impianti fotovoltaici", senza indicare pertanto alcun incarico direttivo.
Il doc. 15 conterrebbe, secondo la Munafò, una conferma dell'incarico già conferito con il doc. 11. Premesso che, se questo fosse il contenuto del documento, si dovrebbero svolgere le medesime considerazioni riguardanti il ruolo di "amministratore" riguardo al "processo dei rifornimenti di gasolio presso le centrali delle isole Eolie", va per soprammercato evidenziato che in realtà la produce una mera mail relativa a un malfunzionamento informatico. Pt_1 conclude l'elenco con il doc. 16 che attesta il compito di "compilazione Pt_1 dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi ai depositi temporanei delle centrali delle Isole Eolie", peraltro sotto controllo del "Capo unità programmazione e gestione di zona" che coordina l'attività.
Concludendo, le allegazioni documentali non contengono nemmeno meri indizi di compiti direttivi o di compiti di particolare rilevanza, potendo tutti rientrare comodamente nel novero delle attività genericamente "di concetto".
3.3- La appellante chiede di provare lo scarto mansionistico attraverso la prova per testi, che a suo dire consentirebbe di appurare "1. l'ampio territorio gestito dalla ricorrente in assoluta autonomia;
2. le professionalità specifiche in possesso della stessa per l'espletamento delle mansioni di effettiva adibizione – ben due abilitazioni da “combustibilista”;
3. la responsabilità per il trattamento dei dati personali, con riferimento alle ampie mansioni espletate;
4. la gestione in
Pag. 5 di 8 autonomia degli acquisti, con impegni di spesa per la Società, con l'emissione di
B.A.P. (Buoni Acquisto su Piazza) e L.C. (Lettera Contratto), intrattenendo rapporti con le ditte vincitrici di gara)."
L'ampiezza del territorio cui si riferisce la competenza della è però in sé Pt_1 elemento neutro se non accoppiata ad una speciale qualità delle responsabilità connesse. Ove si dovesse dare autonomo rilievo al dato geografico, si potrebbe giungere alla conclusione che persino un impiegato d'ordine addetto al mero inserimento a sistema di dati provenienti dall'intero territorio nazionale andrebbe qualificato come impiegato direttivo.
Sulle abilitazioni da "combustibilista" la non spende alcuna parola, Pt_1 limitandosi a fare uso del termine tecnico senza spiegare quali competenze specialistiche di rilievo esse comportino, e comunque nella declaratoria B1S è previsto, come visto supra, che le mansioni abbiano un "contenuto specialistico particolarmente elevato".
La responsabilità per il trattamento dei dati personali è a sua volta svincolata da funzioni direttive, e nasce dal fatto stesso che l'impiegato li debba trattare.
La gestione degli acquisti "in autonomia" è infine facilmente riconducibile alla
"facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda" nei confronti dei terzi, anch'essa compresa nella declaratoria B1S.
Se il fine che si propone di ottenere attraverso la prova orale è quello Pt_1 evidenziato nell'atto di appello, l'istruzione è palesemente inutile.
3.4- L'esame dei ben quindici articoli di prova rubricati dalla conferma Pt_1 tale conclusione.
Con il punto a) chiede soltanto di dimostrare il soggetto datore di Pt_1 lavoro, circostanza incontestata, e con il punto b) la qualifica di assunzione, irrilevante perché ciò che conta ai fini di causa è l'inquadramento dal 2008 in avanti. Il punto c) è un mero giudizio ("ha sempre svolto delle mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica riconosciuta formalmente") ed è dunque inammissibile.
Il punto d) si riferisce all'incarico di cui all. 10 e non fornisce alcuna specificazione decisiva perché la appellante vuole provare che "si occupava del monitoraggio dei guasti e della compilazione e dell'invio dei documenti correlati", cioè niente di più di quanto si possa rilevare documentalmente. Analogamente può dirsi di tutti i successivi punti da e) a p), che contengono mere ricapitolazioni dei contenuti dei docc. 12 e ss., con uso di locuzioni riduttive e generiche relative alla gestione di procedure probabilmente anche complesse, ma non di direzione di unità.
La lett. q) si riferisce infine al fatto che le attività man mano affidatele si aggiungevano a quelle precedentemente svolte, il che non è contestato, ma non
Pag. 6 di 8 vale a illustrare la qualità dei nuovi compiti.
3.5- Non è a questo punto necessario neanche ammettere la prova orale invocata da , ma va comunque evidenziato che quest'ultima ha Controparte_1 esplicitamente contestato anche la prevalenza delle mansioni (pur in sé non caratterizzanti) attestate dalla documentazione prodotta dalla sostenendo Pt_1 che in realtà l'80% delle funzioni della appellante si esaurivano nella gestione sul portale GEODE delle richieste di carburante con caricamento dei dati relativi ai contratti stipulati da altri dipendenti.
La non ha poi nemmeno specificamente contestato la puntuale Pt_1 allegazione di riguardante l'abilitazione alla procedura FOUR, che Controparte_1 sarebbe stata assegnata "a tanti altri dipendenti della stessa unità territoriale di
Messina, nessuno dei quali avente inquadramento AS".
Solo con le note art. 127ter c.p.c. depositate il 13 gennaio 2025 la Pt_1 sostiene che il compito di "responsabile del settore qualità del servizio", da lei a suo dire svolto, sarebbe stato poi affidato a dipendenti inquadrati in ASS o addirittura quadro, e che ella aveva sostituito un dipendente inquadrato nella superiore categoria BS. Tralasciata la tardività dell'allegazione, e premesso che, come visto supra, non si può nemmeno parlare propriamente di "responsabilità del settore qualità del servizio" alla luce della documentazione che la Pt_1 produce, è nota l'inesistenza di un principio di parità di trattamento nel lavoro privato e pertanto è di per sé irrilevante che un determinato compito sia affidato a un lavoratore meglio inquadrato (fra le tante Cass. sez. lav. 16015/2007), contando soltanto che la mansione rientri nella declaratoria della qualifica concessa al lavoratore.
4- In esito all'esame nel merito che il tribunale avrebbe dovuto svolgere, le pretese della vanno dunque comunque dichiarate infondate, con Pt_1 conseguente rigetto dell'appello seppure con diversa e più articolata motivazione.
Considerato che la è stata privata in primo grado di un esame nel merito Pt_1 delle proprie pretese, persistono a fortiori in appello le condizioni per la compensazione individuate già in primo grado, in nessun modo contestate dall'appellata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 da
[...]
, contro avverso la sentenza del Giudice del la- Parte_1 Controparte_1 voro di Barcellona P.G. n° 635 pubblicata in data 15 novembre 2023, rigetta l'ap- pello e compensa le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater
Pag. 7 di 8 T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 file allegati ricorso lavoro allegato all'atto di appello, Parte_1 Controparte_5 pag. 25.
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