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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2432 / 2018
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 25.7.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
30.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
(C.F. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2
(P.I. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Battista
-attore-
e
(già Controparte_1 [...]
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Luschi e Nicoletta Pierluigi
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del
30.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_2
2 l'illegittima della segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia (CR) e nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) eseguita dalla convenuta. Alla luce della suddetta circostanza, la parte attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “per sentirsi, per le causali tutte di cui in narrativa e previo accertamento della sussistenza dei fatti esposti e in particolare della errata e illegittima segnalazione degli attori nei Sistemi di Informazione
Creditizia e in Centrale Rischi di Banca d'Italia, condannare in solido al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati, per quanto sopra, in complessivi euro 518.443,00, ovvero nella minor somma accertata in corso di causa anche a seguito di CTU, oltre interessi legali e svalutazione monetaria quantomeno dal 01.01.2015 all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la già Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c., la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies all'udienza del 30.9.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice sia infondata.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il danno, nell'ipotesi dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non può considerarsi in re ipsa, dovendosi tenere per fermo “il principio, solidamente ancorato al dettato dell'art. 1223 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” (Cass. n.
1931/2017). In forza dell'art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
3 Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass., n. 608/1973).
Sotto tale profilo, la parte attrice ha lamentato le seguenti situazioni pregiudizievoli: a) revoca di fidi;
b) impossibilità di accedere al sistema bancario e finanziario nel 2014; c) necessità di dismettere le attività produttive della società nel 2015; d) danno all'immagine; e) peggioramento dell'affidabilità commerciale;
f) lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.
Sulla base di tali allegazioni, gli attori hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 479.943,00, pari al valore dell'azienda al termine dell'esercizio 2014. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 38.500,00, a titolo di pregiudizio alla reputazione, lesione del buon nome, dell'immagine e dell'onore.
Per comprovare i danni lamentati, la parte attrice ha prodotto: dichiarazione dell'Automobile s.r.l. datata 28.3.2014; nota della Mercedes
Benz Financial Services s.p.a.; perizia del dott. ; libro Persona_1 giornale 2010; bilancio 2011; elenco movimenti dal 1.1.2013 al
31.12.2013; bilancio 2014; affitto di azienda per atto notar;
conti Per_2 economici dal 2010 al 2015, modello Unico dal 2012 al 2016; certificazione psichiatrica U.O. Salute Mentale dell'ASL CE del 13.9.2017.
Dall'esame della documentazione depositata emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio. La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Occorre, in via preliminare, rilevare che parte attrice non ha indicato la data esatta della segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). La stessa si è limitata a dedurre che tale segnalazione si sarebbe protratta fino al 2017, circostanza che è rimasta indimostrata. Inoltre, sebbene l'attrice abbia
4 affermato di aver subito, a partire dal 2014, l'impossibilità di accedere al sistema bancario e finanziario e di essere stata costretta a cedere in affitto l'azienda nel 2015, tale ultima circostanza risulta smentita dal contratto di affitto (all. n. 5 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), stipulato in data antecedente, ovvero il 26 giugno 2014, e registrato il 3 luglio 2014.
La carenza deduttiva evidenziata non è stata colmata dalla successiva produzione documentale. Parte attrice, infatti, non ha depositato una visura o altro documento idoneo ad attestare la data della segnalazione alla Centrale dei Rischi. Tale informazione non è neppure ricavabile dagli atti di parte convenuta che, pur non contestando la segnalazione, non ne ha indicato la data, limitandosi a riferire di averne richiesto la cancellazione a seguito della sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata in data 1.7.2015, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo in virtù del quale la segnalazione era stata effettuata. L'omessa produzione della visura o di un documento equipollente, unitamente alla mancata indicazione della data iniziale e di quella di cancellazione della segnalazione, preclude ogni verifica in merito al periodo temporale di riferimento e alle ragioni della stessa. Tale omissione, peraltro, non consente di accertare se quella contestata fosse l'unica segnalazione presente nei Sistemi di Informazione Creditizia, impedendo così di provare con sufficiente certezza il nesso di causalità tra i pregiudizi lamentati dall'attrice e la segnalazione medesima.
Sebbene tale rilievo potrebbe già ritenersi assorbente ai fini dell'esclusione del nesso causale, la domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento anche per le seguenti ulteriori ragioni.
In relazione alla pretesa risarcitoria per il danno da mancato accesso al credito, parte attrice ha depositato la dichiarazione dell'Automobile s.r.l. datata 28.3.2014 e una nota della Mercedes Benz Financial Services
s.p.a., priva di data. La nota a firma della Mercedes Benz Financial Service
s.p.a., nella quale si attesta la presenza di “dati di tipo negativo presso la seguente banca dati: - Crif S.p.A.”, appare priva di valenza probatoria.
Nello specifico, il documento non è idoneo a dimostrare un nesso di
5 causalità con i fatti di causa, in quanto, mancando di un riferimento temporale certo, non è possibile collocarlo cronologicamente in relazione ai fatti contestati. Oltre a ciò, esso non è riconducibile alla parte attrice, dato che l'intestazione e il contenuto non fanno riferimento diretto agli attori.
Inoltre, la parte attrice non ha prodotto in giudizio la richiesta di finanziamento che avrebbe potuto giustificare la predisposizione di detta nota.
L'onere probatorio gravante sulla parte attrice non può ritenersi assolto mediante il mero deposito della nota dell'Automobile s.r.l. datata
28.3.2014 nella quale si attesta che: “il finanziamento riguardante
l'acquisto del furgone Citroen Jumper per un importo di circa € 40.000,00 in data 26 marzo 2014 non è andato a buon fine in quanto il soggetto
e la società “ Parte_1 Parte_2 Parte_2
risultavano in cai per un finanziamento non pagato”. Parte_3
Innanzitutto, la dichiarazione è intrinsecamente contraddittoria laddove si asserisce la segnalazione degli attori nella Centrale d'allarme interbancaria
(CAI) per un mancato pagamento di un finanziamento, dato che il CAI è un archivio preposto alla raccolta di dati relativi ad assegni e carte di pagamento irregolari, e non a finanziamenti non onorati. Poi, la dichiarazione esaminata non è idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sugli attori in quanto il presunto esito negativo della richiesta di finanziamento si basa sul generico riferimento a un finanziamento non pagato, la cui rilevanza nella presente controversia non risulta dimostrata.
Si aggiunge, inoltre, che la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio circa la necessità e la strumentalità dell'acquisto del furgone nel 2014 per l'operatività dell'azienda. Peraltro, l'eventuale necessità di espansione del parco mezzi è incongruente con la prospettazione di una crisi aziendale conseguente al dedotto diniego di credito, mentre la possibile sopravvenuta mancanza di un mezzo di trasporto è smentita dall'inventario dei beni strumentali allegato all'atto di affitto dell'azienda
(Allegato A), dove risulta già presente un autocarro “Ford Transit”.
Ulteriormente, il breve lasso temporale di soli tre mesi, intercorso tra il preteso rifiuto del finanziamento per l'acquisto del veicolo (26 marzo 2014)
6 e la stipula del contratto di affitto d'azienda (26 giugno 2014), desta perplessità in merito al nesso di causalità tra l'evento dedotto (il rifiuto) e la successiva scelta di affittare l'azienda. Tale circostanza, infatti, solleva dubbi sulla reale incidenza del mancato finanziamento sulla continuità aziendale, suggerendo l'eventualità di una decisione già maturata precedentemente.
In considerazione delle carenze probatorie emerse, nemmeno la testimonianza resa dai testimoni e può Testimone_1 Persona_1 ritenersi sufficiente. Le genericità delle dichiarazioni e il rapporto con la parte attrice ( è il genero di parte attrice, mentre è Testimone_1 Per_1 un consulente aziendale della stessa parte), ne mettono in dubbio la credibilità. Oltre a ciò, le testimonianze non trovano alcun riscontro in prove documentali certe, le quali potevano essere facilmente fornite dagli attori stessi. Ad esempio, il mancato deposito delle richieste di finanziamento e dei relativi rifiuti rende impossibile verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
In sostanza, la richiesta di risarcimento in esame si basa su una serie di presupposti non dimostrati: non sono state prodotte le domande di finanziamento e i relativi dinieghi;
non è stato dimostrato che la segnalazione della convenuta abbia effettivamente impedito la concessione di altri finanziamenti.
Parimenti sfornita di prova è rimasta la dedotta revoca di fidi. Da un lato, la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare il fatto denunciato, dall'altro, i testi ascoltati sul punto
(capitolo 8 della seconda memoria istruttoria) si sono limitati a una generica conferma, senza specificare il periodo temporale in cui le revoche si sarebbero verificate e come ne fossero venuti a conoscenza.
Oltre a quanto già evidenziato, la parte attrice non ha fornito la prova della necessità di fidi, scoperti o finanziamenti per la conduzione dell'attività nel periodo 2013-2014.
Le deduzioni relative ai presunti pregiudizi subiti dall'attività d'impresa, quantificati in € 479.943,00, risultano prive di efficacia probatoria. La stima del danno, infatti, è contenuta nella perizia di parte ed è basata su
7 presupposti unilaterali non supportati da alcun riscontro probatorio (cfr.
Cass. n. 23254/2024, secondo cui la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva). Inoltre, la documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non è idonea a dimostrare l'esistenza dei presunti pregiudizi arrecati all'attività d'impresa e il nesso di causalità tra tali pregiudizi e la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In sostanza, non sono stati prodotti elementi idonei a comprovare l'effetto della segnalazione sulla relazione con terzi (come altri istituti di credito, fornitori o clienti), né è stata dimostrata una riduzione del volume d'affari o la perdita di opportunità commerciali.
Manca, in ogni caso, la prova del nesso causale tra la condotta illecita
(erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito nonché tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Peraltro, è importante evidenziare che, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, essendo, altresì, necessario, provare il beneficio economico che l'istante avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
In realtà, nulla di tutto questo è stato specificamente allegato e provato.
Allo stesso modo, la parte attrice non ha fornito la prova che la concessione in affitto del ramo d'azienda fosse l'unica opzione possibile, né ha dimostrato che tale scelta sia stata una conseguenza diretta della segnalazione. Di conseguenza, il presunto nesso di causalità tra la segnalazione e la dismissione delle attività produttive non è stato accertato. Inoltre, l'allegazione di una lesione del diritto di operare sul mercato in regime di libera concorrenza è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il fatto che la parte attrice ha chiesto di quantificare il danno subito tramite l'espletamento di una c.t.u.
8 Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 8498/2025). Ove, quindi, l'attore non offra elementi fattuali certi ed univoci a sostegno della propria pretesa, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u., non essendo la c.t.u. un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.
Ulteriormente, si rileva che la parte attrice, pur avendo allegato la segnalazione illegittima, non ha fornito la prova specifica e puntuale dei fatti da cui sarebbe derivato il lamentato pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale o personale. Manca, in particolare, la deduzione di circostanze concrete che consentano di desumere la lesione del bene giuridico tutelato, non essendo sufficiente la mera asserzione che il danno si sia verificato per la sola esistenza della segnalazione.
In proposito, occorre evidenziare che, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 6589/2023).
Sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dall'attore Pt_1
il quale ha allegato uno stato di “nevrosi ansiosa reattiva con
[...] insonnia e deflessione del tono dell'umore” derivante dalla perdita dell'attività lavorativa e del caseificio, il certificato medico rilasciato dall'U.O. Salute Mentale dell'ASL CE (all.17 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) non offre un riscontro probatorio idoneo a dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e le patologie riscontrate. Invero, la valenza del certificato medico prodotto dall'attore è compromessa dalla significativa distanza temporale dagli eventi contestati,
9 risalendo tale documento al 13.9.2017, ossia a diversi anni di distanza dai fatti denunciati (rifiuto di accesso al credito, revoca di fidi e affidamenti, crisi societaria), collocati nel 2014.
Ne consegue che la mancanza di un nesso di causalità tra l'azione della convenuta e il danno alla salute lamentato impedisce il riconoscimento del diritto al risarcimento.
Né, in termini generali, può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attore.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (260.000,01-
520.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo (cfr. art. 4 d.m. cit.,), in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. Va, infine, rigettata la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per assenza di prova dei relativi presupposti.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta.
Cassino, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
11
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 25.7.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
30.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
(C.F. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2
(P.I. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Battista
-attore-
e
(già Controparte_1 [...]
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Luschi e Nicoletta Pierluigi
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del
30.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_2
2 l'illegittima della segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia (CR) e nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) eseguita dalla convenuta. Alla luce della suddetta circostanza, la parte attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “per sentirsi, per le causali tutte di cui in narrativa e previo accertamento della sussistenza dei fatti esposti e in particolare della errata e illegittima segnalazione degli attori nei Sistemi di Informazione
Creditizia e in Centrale Rischi di Banca d'Italia, condannare in solido al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati, per quanto sopra, in complessivi euro 518.443,00, ovvero nella minor somma accertata in corso di causa anche a seguito di CTU, oltre interessi legali e svalutazione monetaria quantomeno dal 01.01.2015 all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la già Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c., la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies all'udienza del 30.9.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice sia infondata.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il danno, nell'ipotesi dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non può considerarsi in re ipsa, dovendosi tenere per fermo “il principio, solidamente ancorato al dettato dell'art. 1223 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” (Cass. n.
1931/2017). In forza dell'art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
3 Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass., n. 608/1973).
Sotto tale profilo, la parte attrice ha lamentato le seguenti situazioni pregiudizievoli: a) revoca di fidi;
b) impossibilità di accedere al sistema bancario e finanziario nel 2014; c) necessità di dismettere le attività produttive della società nel 2015; d) danno all'immagine; e) peggioramento dell'affidabilità commerciale;
f) lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.
Sulla base di tali allegazioni, gli attori hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 479.943,00, pari al valore dell'azienda al termine dell'esercizio 2014. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 38.500,00, a titolo di pregiudizio alla reputazione, lesione del buon nome, dell'immagine e dell'onore.
Per comprovare i danni lamentati, la parte attrice ha prodotto: dichiarazione dell'Automobile s.r.l. datata 28.3.2014; nota della Mercedes
Benz Financial Services s.p.a.; perizia del dott. ; libro Persona_1 giornale 2010; bilancio 2011; elenco movimenti dal 1.1.2013 al
31.12.2013; bilancio 2014; affitto di azienda per atto notar;
conti Per_2 economici dal 2010 al 2015, modello Unico dal 2012 al 2016; certificazione psichiatrica U.O. Salute Mentale dell'ASL CE del 13.9.2017.
Dall'esame della documentazione depositata emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio. La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Occorre, in via preliminare, rilevare che parte attrice non ha indicato la data esatta della segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). La stessa si è limitata a dedurre che tale segnalazione si sarebbe protratta fino al 2017, circostanza che è rimasta indimostrata. Inoltre, sebbene l'attrice abbia
4 affermato di aver subito, a partire dal 2014, l'impossibilità di accedere al sistema bancario e finanziario e di essere stata costretta a cedere in affitto l'azienda nel 2015, tale ultima circostanza risulta smentita dal contratto di affitto (all. n. 5 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), stipulato in data antecedente, ovvero il 26 giugno 2014, e registrato il 3 luglio 2014.
La carenza deduttiva evidenziata non è stata colmata dalla successiva produzione documentale. Parte attrice, infatti, non ha depositato una visura o altro documento idoneo ad attestare la data della segnalazione alla Centrale dei Rischi. Tale informazione non è neppure ricavabile dagli atti di parte convenuta che, pur non contestando la segnalazione, non ne ha indicato la data, limitandosi a riferire di averne richiesto la cancellazione a seguito della sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata in data 1.7.2015, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo in virtù del quale la segnalazione era stata effettuata. L'omessa produzione della visura o di un documento equipollente, unitamente alla mancata indicazione della data iniziale e di quella di cancellazione della segnalazione, preclude ogni verifica in merito al periodo temporale di riferimento e alle ragioni della stessa. Tale omissione, peraltro, non consente di accertare se quella contestata fosse l'unica segnalazione presente nei Sistemi di Informazione Creditizia, impedendo così di provare con sufficiente certezza il nesso di causalità tra i pregiudizi lamentati dall'attrice e la segnalazione medesima.
Sebbene tale rilievo potrebbe già ritenersi assorbente ai fini dell'esclusione del nesso causale, la domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento anche per le seguenti ulteriori ragioni.
In relazione alla pretesa risarcitoria per il danno da mancato accesso al credito, parte attrice ha depositato la dichiarazione dell'Automobile s.r.l. datata 28.3.2014 e una nota della Mercedes Benz Financial Services
s.p.a., priva di data. La nota a firma della Mercedes Benz Financial Service
s.p.a., nella quale si attesta la presenza di “dati di tipo negativo presso la seguente banca dati: - Crif S.p.A.”, appare priva di valenza probatoria.
Nello specifico, il documento non è idoneo a dimostrare un nesso di
5 causalità con i fatti di causa, in quanto, mancando di un riferimento temporale certo, non è possibile collocarlo cronologicamente in relazione ai fatti contestati. Oltre a ciò, esso non è riconducibile alla parte attrice, dato che l'intestazione e il contenuto non fanno riferimento diretto agli attori.
Inoltre, la parte attrice non ha prodotto in giudizio la richiesta di finanziamento che avrebbe potuto giustificare la predisposizione di detta nota.
L'onere probatorio gravante sulla parte attrice non può ritenersi assolto mediante il mero deposito della nota dell'Automobile s.r.l. datata
28.3.2014 nella quale si attesta che: “il finanziamento riguardante
l'acquisto del furgone Citroen Jumper per un importo di circa € 40.000,00 in data 26 marzo 2014 non è andato a buon fine in quanto il soggetto
e la società “ Parte_1 Parte_2 Parte_2
risultavano in cai per un finanziamento non pagato”. Parte_3
Innanzitutto, la dichiarazione è intrinsecamente contraddittoria laddove si asserisce la segnalazione degli attori nella Centrale d'allarme interbancaria
(CAI) per un mancato pagamento di un finanziamento, dato che il CAI è un archivio preposto alla raccolta di dati relativi ad assegni e carte di pagamento irregolari, e non a finanziamenti non onorati. Poi, la dichiarazione esaminata non è idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sugli attori in quanto il presunto esito negativo della richiesta di finanziamento si basa sul generico riferimento a un finanziamento non pagato, la cui rilevanza nella presente controversia non risulta dimostrata.
Si aggiunge, inoltre, che la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio circa la necessità e la strumentalità dell'acquisto del furgone nel 2014 per l'operatività dell'azienda. Peraltro, l'eventuale necessità di espansione del parco mezzi è incongruente con la prospettazione di una crisi aziendale conseguente al dedotto diniego di credito, mentre la possibile sopravvenuta mancanza di un mezzo di trasporto è smentita dall'inventario dei beni strumentali allegato all'atto di affitto dell'azienda
(Allegato A), dove risulta già presente un autocarro “Ford Transit”.
Ulteriormente, il breve lasso temporale di soli tre mesi, intercorso tra il preteso rifiuto del finanziamento per l'acquisto del veicolo (26 marzo 2014)
6 e la stipula del contratto di affitto d'azienda (26 giugno 2014), desta perplessità in merito al nesso di causalità tra l'evento dedotto (il rifiuto) e la successiva scelta di affittare l'azienda. Tale circostanza, infatti, solleva dubbi sulla reale incidenza del mancato finanziamento sulla continuità aziendale, suggerendo l'eventualità di una decisione già maturata precedentemente.
In considerazione delle carenze probatorie emerse, nemmeno la testimonianza resa dai testimoni e può Testimone_1 Persona_1 ritenersi sufficiente. Le genericità delle dichiarazioni e il rapporto con la parte attrice ( è il genero di parte attrice, mentre è Testimone_1 Per_1 un consulente aziendale della stessa parte), ne mettono in dubbio la credibilità. Oltre a ciò, le testimonianze non trovano alcun riscontro in prove documentali certe, le quali potevano essere facilmente fornite dagli attori stessi. Ad esempio, il mancato deposito delle richieste di finanziamento e dei relativi rifiuti rende impossibile verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
In sostanza, la richiesta di risarcimento in esame si basa su una serie di presupposti non dimostrati: non sono state prodotte le domande di finanziamento e i relativi dinieghi;
non è stato dimostrato che la segnalazione della convenuta abbia effettivamente impedito la concessione di altri finanziamenti.
Parimenti sfornita di prova è rimasta la dedotta revoca di fidi. Da un lato, la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare il fatto denunciato, dall'altro, i testi ascoltati sul punto
(capitolo 8 della seconda memoria istruttoria) si sono limitati a una generica conferma, senza specificare il periodo temporale in cui le revoche si sarebbero verificate e come ne fossero venuti a conoscenza.
Oltre a quanto già evidenziato, la parte attrice non ha fornito la prova della necessità di fidi, scoperti o finanziamenti per la conduzione dell'attività nel periodo 2013-2014.
Le deduzioni relative ai presunti pregiudizi subiti dall'attività d'impresa, quantificati in € 479.943,00, risultano prive di efficacia probatoria. La stima del danno, infatti, è contenuta nella perizia di parte ed è basata su
7 presupposti unilaterali non supportati da alcun riscontro probatorio (cfr.
Cass. n. 23254/2024, secondo cui la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva). Inoltre, la documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non è idonea a dimostrare l'esistenza dei presunti pregiudizi arrecati all'attività d'impresa e il nesso di causalità tra tali pregiudizi e la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In sostanza, non sono stati prodotti elementi idonei a comprovare l'effetto della segnalazione sulla relazione con terzi (come altri istituti di credito, fornitori o clienti), né è stata dimostrata una riduzione del volume d'affari o la perdita di opportunità commerciali.
Manca, in ogni caso, la prova del nesso causale tra la condotta illecita
(erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito nonché tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Peraltro, è importante evidenziare che, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, essendo, altresì, necessario, provare il beneficio economico che l'istante avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
In realtà, nulla di tutto questo è stato specificamente allegato e provato.
Allo stesso modo, la parte attrice non ha fornito la prova che la concessione in affitto del ramo d'azienda fosse l'unica opzione possibile, né ha dimostrato che tale scelta sia stata una conseguenza diretta della segnalazione. Di conseguenza, il presunto nesso di causalità tra la segnalazione e la dismissione delle attività produttive non è stato accertato. Inoltre, l'allegazione di una lesione del diritto di operare sul mercato in regime di libera concorrenza è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il fatto che la parte attrice ha chiesto di quantificare il danno subito tramite l'espletamento di una c.t.u.
8 Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 8498/2025). Ove, quindi, l'attore non offra elementi fattuali certi ed univoci a sostegno della propria pretesa, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u., non essendo la c.t.u. un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.
Ulteriormente, si rileva che la parte attrice, pur avendo allegato la segnalazione illegittima, non ha fornito la prova specifica e puntuale dei fatti da cui sarebbe derivato il lamentato pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale o personale. Manca, in particolare, la deduzione di circostanze concrete che consentano di desumere la lesione del bene giuridico tutelato, non essendo sufficiente la mera asserzione che il danno si sia verificato per la sola esistenza della segnalazione.
In proposito, occorre evidenziare che, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 6589/2023).
Sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dall'attore Pt_1
il quale ha allegato uno stato di “nevrosi ansiosa reattiva con
[...] insonnia e deflessione del tono dell'umore” derivante dalla perdita dell'attività lavorativa e del caseificio, il certificato medico rilasciato dall'U.O. Salute Mentale dell'ASL CE (all.17 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) non offre un riscontro probatorio idoneo a dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e le patologie riscontrate. Invero, la valenza del certificato medico prodotto dall'attore è compromessa dalla significativa distanza temporale dagli eventi contestati,
9 risalendo tale documento al 13.9.2017, ossia a diversi anni di distanza dai fatti denunciati (rifiuto di accesso al credito, revoca di fidi e affidamenti, crisi societaria), collocati nel 2014.
Ne consegue che la mancanza di un nesso di causalità tra l'azione della convenuta e il danno alla salute lamentato impedisce il riconoscimento del diritto al risarcimento.
Né, in termini generali, può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attore.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (260.000,01-
520.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo (cfr. art. 4 d.m. cit.,), in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. Va, infine, rigettata la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per assenza di prova dei relativi presupposti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta.
Cassino, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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