Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 30/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 73/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce al ricorso dall'avv. Daniele Dorsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Montecchio di Vallefoglia, via Roma n. 61
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
in persona del pro-tempore, in giudizio mediante i propri dipendenti
[...] CP_3
– congiuntamente e disgiuntamente – Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , queste ultime tutte in servizio presso l' CP_6 Controparte_7 [...]
, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Controparte_8
scolastico territoriale di Pesaro Urbino, sito in , Strada Statale Adriatica n. 151 CP_8
- RESISTENTE–
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2023 il ricorrente, inserito nelle graduatorie di III fascia per incarichi a tempo determinato con qualifica di Assistente Tecnico per il triennio 2021/2024,
adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità o l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla possibilità di vedersi conferito l'incarico sino al 31 agosto 2023
per n.36 ore settimanali con la qualifica di Assistente Tecnico qualifica AR02 Informatica presso l'Istituto Comprensivo “A. Olivieri” in , non avendo l'istituto attuato la procedura prevista CP_8
dal D.M. n. 50, del 3/3/2021 per la convocazione dei candidati e il successivo conferimento
l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla possibilità di vedersi conferito l'incarico sino al 31 agosto 2023 per n.36 ore settimanali con la qualifica di Assistente Tecnico
qualifica AR02 Informatica presso l'Istituto Comprensivo “A. Olivieri” in per i motivi CP_8
indicati, statuendo pertanto il diritto del medesimo ricorrente allorquando ne avesse avuto diritto ora per allora a vedersi attribuito l'incarico a tempo determinato per la qualifica di Assistente Tecnico
per n.36 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A. Olivieri” in dal 14/9/2022 al CP_8
31/8/2023. B) condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento a favore del ricorrente del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 6 punti per l'anno scolastico 2022/2023 e al risarcimento del danno subito da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 14 settembre
2022 al 30 giugno 2023 decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico 2022/2023 per cui è causa.”.
In data 23.05.2023 si costituiva in giudizio il resistente domandando: “- in via pregiudiziale- preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, da individuarsi nel sig. che ha ottenuto l'incarico Controparte_9
annuale presso l'Istituto Comprensivo “A. Olivieri” di ora reclamato dal ricorrente, nonché CP_8
di tutti gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia della graduatoria dell'Istituto Comprensivo “A.
Olivieri” di per il conferimento di supplenze al personale appartenente al profilo di CP_8 CP_10
assistente tecnico (area AR02) in posizione poziore rispetto al sig. – i sigg.ri Pt_1 Pt_2
Lui[1]gi
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_11 Parte_5 Pt_6
e - che vantano quindi anch'essi diritto ad ottenere l'incarico Parte_7 Parte_8
annuale qualora dovesse essere annullata la procedura di reclutamento che si è conclusa con l'assunzione del sig. come facilmente individuabili dagli allegati 7.1 e 8 Controparte_9
prodotti in allegato alla presente memoria, e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e 307 c.p.c.; - sempre in via pregiudiziale-preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire del sig. in Parte_1
quanto, anche in caso di annullamento della procedura di reclutamento, non sarà l'odierno ricorrente l'avente diritto alla stipula del contratto con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “A.
Olivieri” di ma uno degli aspiranti che comunque lo precedono nella graduatoria di CP_8 istituto;
- in via principale, rigettare la domanda nella fattispecie proposta dal sig. Pt_1
con il presente ricorso in quanto infondata in fatto ed in diritto, essendo del tutto
[...]
legittima e regolare la procedura di reclutamento effettuata dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo
“A. Olivieri” di , per i motivi di cui in narrativa.” CP_8
La causa, di natura documentale, senza istruttoria perveniva in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I fatti risultano pacifici e documentali.
Il ricorrente, essendo in possesso della qualifica di Assistente Tecnico per il triennio
2021/2024, previa domanda, è stato inserito nella graduatoria dell'Istituto Comprensivo “A.
Olivieri” di III fascia per incarichi a tempo determinato, come da D.M. n. 50 del 03.03.2021, alla posizione n. 51.
In data 10.09.2022 il Dirigente Scolastico dell'Istituto convenuto ha indirizzato al ricorrente e agli altri aspiranti la seguente email: “Gentile aspirante, si è reso disponibile presso il nostro istituto “A. Olivieri”, sede di servizio: – A. Olivieri un posto da Assistente Tecnico CP_8 CP_8
con le seguenti caratteristiche: 36 ore settimanali – fino al 31 agosto 2023. Al fine di consentirLe una valutazione di massima sulla possibilità di nomina La informiamo che questa convocazione interessa i seguenti aspiranti … “51° … Qualora Lei fosse interessato, oltre ad Parte_1
utilizzare la funzione indicata, si chiede di inviare all'istituto l'accettazione anche via e-mail. La preghiamo di rispondere tramite e-mail entro le ore 10:00 del 12 settembre 2022. Una Sua mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. Gli aspiranti interessati sono convocati in presenza nella nostra sede alle ore 11:00 del 12 settembre 2022, la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro che hanno accettato;
trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi libero da ogni vincolo relativo alla precedente accettazione”, alla quale il ricorrente ha dato riscontro positivo in data 10.09.2022 comunicando la propria disponibilità per il profilo in oggetto senza tuttavia presentarsi alla convocazione fissata per il 12 settembre 2022 presso la sede dell'Istituto.
All'interpello effettuato dall'Istituto Pesarese hanno risposto positivamente, con l'invio di accettazione attraverso l'utilizzo della stessa procedura informatica utilizzata dalla scuola per le convocazioni e/o con messaggio di posta elettronica di riscontro, i candidati collocati nell'elenco ai posti n. 18 ( ), n. 23 ), n. 24 ( ), n. 33 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_11
), n. 35 ( , n. 39 ( , n. 42 ( ), n. 46
[...] Parte_5 Per_1 Parte_7 Parte_8 , 51 ( 57 ( 59 , 67 (
[...] Parte_1 Controparte_9 Persona_2 Per_3
, 70 ( ), 84 ) e 85 ( ).
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
Il giorno 12 settembre 2022 si sono presentati solamente i candidati che occupavano il posto
57 e 84 in graduatoria, e nessun candidato ha utilizzato l'istituto della delega per l'eventuale accettazione;
pertanto l'incarico è stato assegnato a che si trovava nella Controparte_9
posizione più alta tra i due presenti alla convocazione.
Alla richiesta di chiarimenti inoltrata dal ricorrente tramite pec per mezzo del proprio legale,
l'Istituto ha risposto: “l'accettazione di risposta alla e-mail è solo disponibilità all'accettazione effettiva che si sarebbe concretizzata solo in presenza o mediante delega al Dirigente Scolastico.
Non essendosi presentato come richiesto e nel contempo a questa istituzione non è pervenuta nessuna delega, non è stato possibile concorrere all'assegnazione dell'incarico”.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che si è ritenuto di non procedere all'integrazione del contraddittorio come richiesto da parte convenuta, in quanto le richieste effettuate dal ricorrente si sono limitate alla disapplicazione nei suoi confronti del provvedimento di esclusione dal conferimento dell'incarico e al conseguente risarcimento del danno. Invero “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.”(Cass. Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018).
Anche la richiesta del ricorrente in ordine al riconoscimento dei sei punti che avrebbe ottenuto se fosse stato destinatario dell'incarico ha natura risarcitoria, e specificatamente di risarcimento del danno in forma specifica, in quanto volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento dell'istituto rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa sulle assunzioni nella scuola.
Il ricorrente in conclusione non formula una pretesa di adempimento finalizzata a imporre la ripetizione delle operazioni di selezione oppure ad ottenere il posto perduto, pertanto, non è necessaria la partecipazione dei controinteressati, poiché anche l'accoglimento delle richieste del ricorrente non avrebbe effetto verso altri candidati o verso l'aggiudicatario dell'incarico (in tal senso, Cass. 9 gennaio 2019, n. 268; Cass. 21 novembre 2019, n. 30425; Cass. 9 novembre 2018, n.
28766). A tal proposito infatti è opportuno rilevare che “la domanda di risarcimento del danno in forma specifica non pone invece alcun problema di estensione del contraddittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti)” (Cass. Ordinanza n. 12489 del 24/06/2020).
Cò posto, in virtù del principio della ragione più liquida, omettendo di analizzare nel merito il pieno rispetto delle procedure di cui agli artt. 9 e 10 del d.m. n. 50 del 03.03.2021, si evidenzia che le richieste del ricorrente non possono essere accolte in quanto egli non ha assolto all'onere probatorio a lui spettante al fine di dimostrare che, nel caso in cui la convocazione dei candidati si fosse svolta con le diverse modalità da lui auspicate, i candidati con punteggio superiore al suo avrebbero rinunciato al posto oggetto dell'odierna pretesa.
Sul punto si riportano le considerazioni spiegate nell'ordinanza della Corte di Cassazione già citata: “il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica;
d'altra parte, rispetto ad una procedura concorsuale o selettiva, in cui il bene perseguito è ontologicamente limitato (spettando solo ai vincitori e non agli altri concorrenti), va da sé che, in presenza di più candidati, il riconoscimento del fatto che, adempiendo regolarmente, si sarebbe ottenuto il posto perseguito, ha quale presupposto che il medesimo posto non spettasse ad altro concorrente, sicché chi agisce è comunque onerato di dimostrare la prevalenza sugli altri candidati potenzialmente destinati a colmare i posti per i quali vi era capienza;
il parametro di certezza richiesto consegue ad un procedimento valutativo che deve dunque chiudersi, pur a fronte della ricostruzione ipotetica di un evento mancato, non in forza di un giudizio meramente probabilistico, ma di certezza, per quanto pur sempre di natura processuale, destinata come tale a realizzarsi sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori;
in osservanza dell'art. 2697 c.c., è del resto a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi;
con la conseguenza, guardando infine all'art. 2697 c.c. come regola di giudizio, che i fatti ignoti necessari ad avallare la prova di cui è onerato chi agisce (tra i quali ad es., per quanto riguarda una graduatoria, quello per cui chi lo precede si sarebbe per qualsiasi ragione ritirato;
sul punto v. più ampiamente infra), se infine incerti, si hanno per non verificati;
così come, di converso, i fatti che sarebbero idonei, pur una volta ottenuta la prova di cui è gravato chi agisce, ad impedire l'effetto perseguito (tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che seguono nella graduatoria), se infine ignoti, sono giudizialmente da aversi per non verificatisi;
3.5.1 va anzi precisato, per completezza di motivazione anche rispetto a quanto argomentato dalla Corte territoriale, che non può operare, nell'ambito qui in esame della domanda di risarcimento in forma specifica, il criterio di vicinanza della prova cui fanno riferimento le difese del ricorrente;
tale criterio viene in evidenza rispetto alla possibilità che qualcuno dei candidati collocati "in coda" con punteggio superiore a quello del ricorrente, potesse rinunciare all'inserimento a pettine o comunque al posto a lui spettante;
la definizione del regime probatorio su tale aspetto impone di considerare come la rinuncia degli altri candidati può trovare fondamento non solo nel fatto che i medesimi, partecipando a graduatorie di più province, potrebbero essere stati assunti altrove (angolazione rispetto alla quale effettivamente la P.A. ha contezza più diretta rispetto al fatto da dimostrare, attinente al suo complessivo procedere), ma anche nel fatto che i predetti rinuncino per ragioni strettamente personali” (vd
Cass. n. 12489/2020).
I principi sopra descritti, riferiti ad un caso di inserimento cosiddetto a pettine nelle graduatorie, si ritengono applicabili anche nel caso di specie. In merito al riparto dell'onere probatorio e alla necessità di provare che nella situazione prospettata si avrebbe avuto la certezza del raggiungimento del risultato utile, non si può sostenere che il ricorrente abbia assolto l'onere posto a suo carico in quanto il ricorso risulta privo di alcuna allegazione in merito, nonostante il convenuto abbia eccepito tale circostanza. Invero tra i candidati che, come il ricorrente, avevano risposto positivamente all'interpello senza presentarsi di persona nella data indicata, otto si trovano in posizione poziore rispetto allo stesso.
A sostegno di quanto sopra si evidenzia inoltre che il ha riferito Controparte_1
che il giorno in cui i candidati avrebbero dovuto presentarsi per il conferimento dell'incarico sia il ricorrente che il sig. hanno chiamato l'istituto Olivieri di per avere Controparte_11 CP_8
informazioni sull'assegnazione dell'incarico, evidenziando come il sig. fosse in posizione CP_11
più alta nella graduatoria di Istituto rispetto al ricorrente. Pertanto, si può ipotizzare che almeno un candidato, collocato in posizione superiore in graduatoria, fosse incorso nel medesimo errore del ricorrente pur avendo interesse al conferimento dell'incarico e pertanto si può dedurre che non vi sia sufficiente certezza in ordine fatto che il posto sarebbe stato assegnato al ricorrente con conseguente diritto al risarcimento del danno richiesto.
La particolarità della vicenda in oggetto costituisce grave ed eccezionale ragione per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Urbino, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Vera Colella