Sentenza 13 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 legge fall., ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, primo periodo, legge fall. e ciò anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all'art. 220 e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato nella parte in cui aveva ravvisato il concorso tra le due fattispecie di reato in considerazione del fatto che la condotta di cui agli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 legge fall. riguardava il deposito tardivo di scritture contabili relative ad annualità diverse da quelle considerate ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta).
Commentario • 1
- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2021, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
Testo completo
00675-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/10/2021 GIUSEPPE DE MARZO Sent. n. sez. -Presidente - 2558/2021 RENATA SESSA IRENE SCORDAMAGLIA REGISTRO GENERALE N. 11884/2021 PAOLA BORRELLI GIOVANNI FRANCOLINI Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: -- la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 220 I. fall., con rideterminazione della pena ex art. 620 cod. proc. pen., e il rigetto del ricorso nel resto;
- le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato GIROLAMO SIGNORELLO che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da ER DI AR e in parziale riforma della pronuncia resa il 27 novembre 2018 dal Tribunale di Marsala, ha rideterminato in anni due la durata dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e per la mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 16, n. 3, I. fall. (artt. 216, comma 1, n. 2, e 220 I. fall.) e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mese uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento sia all'elemento oggettivo sia quello soggettivo dei reati in imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 220 1. fall., per le ragioni che si esporranno di seguito, con le conseguenti statuizioni relative alla pena irrogata. Ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
1. Il ricorrente ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo di entrambi i delitti in imputazione. In particolare, ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe violato i principi in materia di valutazione della prova ed avrebbe reso una motivazione approssimativa, poiché avrebbe ritenuto irrilevante il deposito tardivo da parte dell'imputato delle scritture contabili, reputando implicitamente tale condotta sufficiente al fine della configurazione del prescritto dolo specifico;
ER DI AR, invece, avrebbe agito in maniera negligente e ai limiti del dolo generico, ragion per cui nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi un'ipotesi di bancarotta documentale semplice. D'altra parte, con l'ausilio della documentazione disponibile e trasmessa dallo stesso imputato, sia pure tardivamente, il curatore sarebbe riuscito a delineare i fatti più significativi della vita dell'impresa fallita, ricostruendone il volume di affari e la contabilità (come dichiarato dallo stesso curatore nel corso del suo esame testimoniale). A ben vedere, con le allegazioni appena riportate, è stata denunciata l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione e non anche una violazione della legge penale (che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea 2 qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta)>>: Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01).
2. Per quel che attiene alla bancarotta fraudolenta documentale, già il Tribunale aveva affermato la responsabilità di ER DI AR per l'ipotesi - tra quelle previste dall'art. 216, comma primo, n. 2), 1. fall. di sottrazione o, comunque, di omessa tenuta delle scritture - contabili dell'impresa individuale da lui esercitata (in particolare, di quelle relative all'anno 2011), ravvisando in capo all'imputato il prescritto dolo specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01). In relazione a tale delitto la Corte territoriale (oltre a rilevare la genericità delle allegazioni difensive, al limite dell'inammissibilità): - ha espressamente affermato che - sulla scorta delle prove orali e documentali - è emerso in giudizio che nell'anno 2011 il DI AR non ha tenuto (o comunque ha sottratto la contabilità), tanto che il suo consulente fiscale ha rassegnato di avere rinunciato all'incarico professionale (restituendo le scritture che fino ad allora aveva custodito) proprio per le inadempienze dell'imputato nella tenuta e nella consegna dei registri;
ha rilevato come il curatore abbia rappresentato che non è stato possibile riscostruire in effetti il patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa; e ha tratto il prescritto dolo specifico proprio dal fatto che al 31 dicembre 2010 dalle scritture risultasse un «saldo positivo» di euro 212.120,79 e l'esistenza di beni e attrezzature del valore di euro 36.211,00, in effetti non rinvenuti all'atto del fallimento, e dalla circostanza che la condotta dell'imputato abbia coinciso con il periodo in cui ha avuto inizio l'insolvenza; e, in particolare, da ciò ha inferito che l'imputato abbia agito al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari, consentendo la «sparizione» di beni e valori facenti parte del compendio aziendale con pregiudizio per i creditori. Rispetto a tale motivazione congrua e logica, che ha confermato quanto già ritenuto dal Tribunale, il ricorso si è limitato così reiterando quanto addotto con l'atto di appello ad - assumere in maniera del tutto apodittica che nel caso di specie non vi sarebbe la prova del dolo specifico e che sarebbero stati ricostruiti i principali movimenti della vita dell'impresa; e, nel resto, ad assumere che non si sarebbe dato conto della tardiva consegna della contabilità da parte del DI AR. Anzitutto, non può attribuirsi rilievo alla mancata argomentazione da parte della Corte di appello, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto dall'imputato, sul tardivo deposito delle scritture ad opera dello stesso DI AR: difatti, come si trae dalla sentenza del Tribunale (e tale dato non è stato oggetto di alcuna censura), l'imputato ha consegnato le scritture peraltro parziali relative agli esercizi precedenti all'anno 2011 - - (segnatamente, quelle relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010) e la Corte di appello ha ravvisato il dolo specifico proprio in relazione alle poste attive risultanti nell'anno 2010 e nella 3 finalità di non consentire, cagionando danno ai creditori, in concomitanza con l'insolvenza, di ricostruire la contabilità. Dunque, la prospettazione del ricorrente non inficia l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Inoltre, contrariamente a quanto assunto dalla difesa - genericamente e senza neppure addurre specificamente un travisamento della prova - già il Tribunale sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore aveva proprio dato conto dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita e il movimento degli affari, ragion per cui anche sotto tale profilo sono manifestamente infondate (oltre che, come detto, prive di specificità) le allegazioni difensive che, come esposto, hanno inteso censurare sulla scorta di tale dato l'iter che ha condotto a ravvisare l'elemento soggettivo dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione. Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – - 01).
3. A conclusioni diverse deve pervenirsi con riguardo alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 16, n. 3, 1. fall. (art. 220 I. fall.). ER DI AR, infatti, è stato ritenuto responsabile anche di tale reato, per aver depositato le scritture contabili della propria impresa relative agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre il termine previsto dall'art. 16 cit. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del delitto, nonostante l'affermazione di responsabilità del DI AR per bancarotta fraudolenta documentale (nei termini già rappresentati), precisando che quest'ultimo reato è stato ravvisato in relazione ai libri contabili dell'anno 2011 (come esposto non istituiti o, comunque, sottratti dall'imputato); mentre l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 220 cit. come anticipato deve individuarsi nelle scritture relative al - - triennio precedente. In proposito, il Collegio di primo grado ha richiamato il principio in effetti affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt. 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall'elemento specializzante del dolo specifico» (Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, Di Candido, Rv. 272684 01). E anche in parte qua la decisione del - primo Giudice è stata confermata dalla Corte territoriale, che ha rigettato il gravame pure in ordine al delitto in discorso (affermando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo).
3.1. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi assorbito il delitto di inosservanza dell'obbligo del deposito delle scritture contabili in quello di bancarotta fraudolenta documentale, non condividendo l'esegesi appena citata. Al riguardo:
4 -ha richiamato il principio già affermato da questa Corte, secondo cui, «in tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (artt. 16, n. 3, 220 legge fall.) deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda» (Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010 - dep. 2011, Fermezza, Rv. 249261 - 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 - dep. 2015, Ronchese Rv. 262589 - 01; Sez. 5, n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231-01); ha rimarcato: la natura sussidiaria dell'ipotesi di cui all'art. 220, il presupposto della cui configurabilità è costituito dall'essere non ipotizzabile [la] condotta ex art. 216 I. fall., come emerge dalla previsione contenuta nella prima parte dell'art. 220 "fuori dei casi di cui all'art. 216">; l'unicità del reato di bancarotta documentale, ritenuto dalla giurisprudenza • chiamata a pronunciarsi sulla aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (la quale ha chiarito che «non integra l'aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell'impresa, poiché tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessa azione penalmente rilevante» (Sez. 1, Sentenza n.18148/2014, Puleo)», non potendosi distinguere le condotte di bancarotta con riferimento alle singole azioni contabili>>> in quanto tale distinzione presupporrebbe «che possano realizzarsi una pluralità di bancarotte documentali quanti sono i libri della fallita», «possibilità [...] esclusa dalla giurisprudenza richiamata»; ha osservato che «l'interpretazione secondo cui sarebbe possibile il concorso rischia di - sanzionare più gravemente il fallito che comunque consegna la documentazione rispetto a colui che non la consegna affatto» («In ragione della configurabilità dell'art. 220, in caso di consegna tardiva di documentazione tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio - verrebbe punito in quanto responsabile di due reati- rispetto a colui che sottrae la documentazione e non la consegna [per] nulla»); - e ha rassegnato che «il reato di cui all'art. 220 1.fall. sia in realtà ipotizzabile solo quando non sia configurabile la bancarotta documentale di cui all'art. 216, primo comma l.fall. ovvero quando tutta la documentazione tenuta in guisa da rende[re] possibile la ricostruzione del patrimonio e la movimentazione degli affari venga consegnata oltre i tre giorni previsti all'art. 16 1.f.» (cfr. requisitoria scritta). 5 3.2. Al fine di provvedere occorre prendere le mosse dalla lettera dell'art. 220 legge fall. (rubricato denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito») che, per quel che qui rileva, così dispone: - è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216 [...] non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49» della stesse legge (comma 1), ossia per quanto qui di interesse - l'obbligo di provvedere entro tre giorni (dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento che contenga l'ordine di cui al citato art. 16) al deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 (art. 16, n. 3, cit.); se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno≫ (comma 1). Dunque, il tenore testuale del precetto contempla una clausola di riserva che ne delimita l'operatività ai casi non previsti dall'art. 216 I. fall. La ratio della scelta legislativa può cogliersi se si considera che: - viene incriminato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale il compimento di atti di occultamento, anche sotto forma dell'omessa tenuta, distruzione o tenuta fraudolenta dei libri e delle scritture contabili idonei a generare un pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021 Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019-01; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014 - dep. 09/06/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142-01); · dunque, l'offesa che caratterizza tale delitto deve ravvisarsi anche quando l'oggetto materiale della condotta di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa - tenuta) si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come - si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.: in tutto o in parte»), poiché già in tal modo sussiste il pericolo che non si possano ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e dunque l'effettiva contezza della (unica e complessiva) situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa fallita (ferma restando la verifica della maggiore o minore gravità dell'offesa che si è perfezionata in concreto, che può rilevare sotto il profilo della dosimetria della pena cfr. art. 133, primo comma, n. 2, cod. pen.); - rispetto a tale offesa, il ritardo nel deposito della rimanente parte (per dir così, residua) della contabilità, nulla aggiunge in termini di maggior pericolo verso il medesimo interesse tutelato pure dall'art. 220 1. fall. (cfr. sul punto Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262589 - 01, e Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010, dep. 2011, Fermezza, Rv. 249261, che hanno rilevato «l'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato» in discorso, ritenendo «l'assorbimento della l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, ex artt. 16, n. 3, 220 legge fall.» nella «fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile», ravvisando la specificità di quest'ultima in ragione dell'elemento soggettivo). D'altra parte, proprio in tema di bancarotta, le Sezioni Unite: 6 hanno ribadito la distinzione tra «disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un'autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un'unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato>>; e hanno ritenuto: che l'art. 216 legge fall. [...], apprezzato nella sua complessa articolazione, è • inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista», ossia bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale (figure criminose che possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post-fallimentare); e che «l'art. 216 legge fall. [...] contiene anche norme a più fattispecie alternative • o fungibili»; e, in particolare, «anche il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01). Pertanto, condivisibilmente il Procuratore generale ha osservato che ad escludere il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili e la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) delle scritture contabili solo qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili chi ha sottratto, falsificato, distrutto o occultato la - contabilità in toto, finirebbe col rispondere soltanto del delitto di bancarotta fraudolenta documentale atteso che «le condotte alternativamente previste nella prima parte dell'art. - 216, comma primo, n. 2, 1. fall. [...] sono equivalenti» (Sez. 5, n. 8902/2021, cit.), laddove il fatto di chi ha posto in essere la medesima condotta solo con riferimento a parte dei libri e delle scritture ed ha omesso di consegnare le rimanenti finirebbe con integrare due delitti, e ciò senza che possa ravvisarsi un'offesa ulteriore nei termini predetti. Difatti, proprio argomentando sulla scorta della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di bancarotta documentale, non integra l'aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell'impresa, poiché tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessa azione penalmente rilevante (pure Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, 7 Puleo, Rv. 262479 01), proprio perché quel che rileva sub specie iuris è la complessiva rappresentazione - si ribadisce, veridica - della situazione (economica, finanziaria, patrimoniale operativa dell'impresa) dell'impresa, da trarsi dal complesso di una contabilità ispirata, peraltro, al principio di continuità, rispetto alla quale non può attribuirsi autonomia alle singole annualità o alle singole scritture. In conclusione, sulla scorta delle riferita clausola di riserva e delle argomentazioni appena esposte, deve escludersi il concorso tra i reati di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) delle scritture contabili. Ne deriva che, nel caso di specie, deve eliminarsi la pena inflitta a ER DI AR per il reato di cui all'art. 220 legge fall. (capo d. della rubrica) e, in particolare, l'aumento di un mese di reclusione per esso irrogata ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma l'inammissibilità nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 220 1. fall., perché il reato deve ritenersi assorbito in quello di bancarotta fraudolenta documentale ed elimina il relativo aumento di pena di un mese di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Giovanni Francolini شاء CORTE SUPPIMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PE DEPOSITATA IN ELLERIA 1 2 GEN 1372 ✓ FUNZIONARIO GIU CARIO Corresa LANDUSE ши 8