CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5382/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.4912/2021 del Tribunale di Napoli depositata in data 21/05/2021 nell'ambito del procedimento n. 10046/2017 R.G.;
t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Guido Giardino (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
e
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio,
63 (C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Marco Presenti (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratto di compravendita, contratto di finanziamento, collegamento negoziale.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 15.02.17 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Euro
28.293,64, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato con la in favore della , cessionaria del Controparte_3 CP_2 credito.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- di aver sottoscritto, nel mese di giugno 2007, presso la concessionaria un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura Controparte_4 usata;
- che il menzionato contratto, all'art. 1, testualmente, stabiliva:
“l'acquirente si impegna a versare il prezzo dell'auto € 24.000 mediante la stipulazione di un contratto di finanziamento che prevede il pagamento di
48 rate mensili aventi ciascuna l'importo di € 233,00”;
- che, inoltre, sempre secondo le previsioni contrattuali, allo scadere dei 4 anni, egli avrebbe potuto, esercitando il diritto di opzione ivi riconosciuto, scegliere se acquistare definitivamente la vettura pagando la maxi rata finale di € 19.408,00, o restituire la stessa alla concessionaria che avrebbe provveduto al pagamento del residuo finanziato;
- che, contestualmente alla stipula del detto contratto, gli fu comunicato che l'operazione finanziaria si sarebbe svolta per il tramite della
[...]
, società convenzionata con la per cui, pur non CP_3 Controparte_4 ricordando di aver firmato alcun contratto, aveva accettato virtualmente l'operazione di finanziamento;
- che, solo con l'ingiunzione numero 685/2017, aveva appreso che il finanziamento era stato effettuato su una autovettura nuova, con importo complessivo indicato in € 35.000,00 di cui 12.000,00 risultavano già versati;
- che, nonostante avesse manifestato espressamente la propria volontà di restituire la vettura acquistata, l era rimasta inerte rispetto alla CP_4 richiesta, e la banca, nel frattempo, aveva accettato gli ordini di addebito
2 provenienti dall' ordini inoltrati anche dopo il Controparte_3 pagamento dell'ultima rata di finanziamento.
Tanto premesso, eccepiva, inoltre, che il contratto posto alla base dell'ingiunzione dalla cessionaria ricorrente presentasse profili di indeterminatezza in ragione della mancata indicazione dei tassi di interessi applicati e chiedeva, pertanto, all'adita autorità così provvedere:
“In via preliminare, laddove ritenuto opportuno, ordinare ai sensi dell'art.
107 cc l'intervento nel pendente giudizio della e/o della Controparte_3
designando la parte che dovrà provvedere alla chiamata in CP_4 causa del terzo o dei terzi;
2) Sempre in via preliminare fissare i termini per esperire la procedura di mediazione obbligatoria;
3) Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento su cui si fonda il preteso credito e per l'effetto 4) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) In linea gradata, accertato Il grave inadempimento contrattuale della dichiarare inefficace il collegato contratto CP_5 di finanziamento e per l'effetto 6) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva Controparte_2 all'avverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - rigettare l'istanza avversaria di sospensione del presente procedimento in attesa che si svolga la procedura di mediazione delegata;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
685/2017 (R.G. n. 38312/2016) emesso in data 14/18-01-2017 dal
Tribunale di Napoli, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società o di pronta/facile , così Parte_2 come previsto dall'art. 648 c.p.c.. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 685/2017 (R.G. n.
38312/2016) emesso in data 14/18-01-2017 dal Tribunale di Napoli. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. Parte_1 al pagamento, in favore di di Euro 28.293,64 oltre Controparte_2 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola
3 quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito fosse dell'avviso di dichiarare, per qualsiasi ragione, la nullità del contratto di finanziamento, condannare comunque il sig. Parte_1 al pagamento, in favore di della somma capitale Controparte_2 relativa alle rate rimaste impagate, depurate degli interessi corrispettivi, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, dichiarando, in ogni caso, che per effetto della dichiarazione di nullità, nessuna eventuale richiesta di restituzione può essere avanzata nei confronti di quale mera cessionaria del credito”. Controparte_2
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4912/2021, così provvedeva: “-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 685/2017 emesso dal tribunale di Napoli in data
18/1/2017 (r.g. 38312/2016); - condanna , al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 19.296,00 oltre interessi CP_2 come indicato in motivazione;
- compensa per metà le spese processuali tra le parti e, per la restante metà, condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore di che, in tale misura della metà, CP_2 liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 20/12/2021, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento su cui si fonda il preteso credito stante il grave inadempimento della Società e per l'effetto 2) In CP_4 modifica della sentenza di primo grado dichiarare non dovuta dal Pt_1 la somma di € 19.408,00; 3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si è costituita in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
4 chiedendo alla Corte la conferma della pronuncia impugnata, così concludendo: “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art.
345 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n.
4912/2021 pubblicata il 21/05/2021dal Tribunale di Napoli;
In via istruttoria: - rigettare le richieste istruttorie avversarie per tutti i motivi già esposti in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
5 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante chiede alla Corte la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento stipulato da Pt_1
con la
[...] Controparte_3
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, l'operazione finanziata non corrisponderebbe a quella effettivamente realizzata atteso che, mentre il contratto sottoscritto con la ha ad oggetto l'acquisto di Controparte_6 una autovettura usata e ritargata, il finanziamento risulta effettuato su una autovettura nuova con importo complessivo indicato in € 35.000,00.
Evidenzia, inoltre, che il contratto posto alla base dei d.i. riporterebbe dati non veritieri risultando nello stesso indicato un acconto di Euro 12.000 che egli sostiene di non aver mai corrisposto. In altri termini, in ragione della palese l'incongruenza fra la documentazione contrattuale e la reale volontà delle parti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare il vizio di nullità del contratto per cui è causa, posto che esso sarebbe riferito ad un bene diverso da quello che effettivamente gli fu consegnato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di risoluzione del contratto di finanziamento posto alla base della pretesa monitoria dalla Controparte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'acquisto dell'autovettura effettuato presso la prevedeva un corrispettivo di euro Controparte_4
24.000,00, da versarsi mediante la stipulazione di un contratto di finanziamento con pagamento di 48 rate mensili di euro 233,00 ciascuna, con la facoltà, al termine del piano di ammortamento, di optare tra l'acquisto definitivo del veicolo -mediante versamento della maxi rata finale di euro 19.408,00- oppure la restituzione dello stesso alla concessionaria, la quale si sarebbe fatta carico del pagamento del residuo finanziato. A fronte degli accordi intercorsi con la referente della e delle rassicurazioni di quest'ultima circa l'immediato ritiro CP_4 della vettura, la concessionaria non aveva tuttavia dato seguito agli
6 impegni assunti, nonostante l'espressa volontà manifestata in tal senso dal mediante raccomandata inoltrata prima dei concordati sei mesi Pt_1 dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e, nel frattempo, la banca aveva continuato ad accettare ordini di addebito provenienti dalla
, i quali venivano inoltrati anche successivamente al pagamento CP_3 dell'ultima rata del finanziamento. Ritiene l'impugnante che, dato l'evidente inadempimento della - la quale mancava di Controparte_4 ritirare l'autovettura in aperto contrasto con gli obblighi cristallizzati nel regolamento contrattuale -, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare risolto il collegato contratto stipulato con la e, Controparte_3 di conseguenza, rigettare la domanda avanzata dalla cessionaria. Attesa infatti la connessione funzionale fra i due contratti di compravendita e di finanziamento, le vicende del primo non possono non ripercuotersi inevitabilmente sul secondo.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ininfluenti i capitoli di prova articolati e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di ammissione dei relativi mezzi istruttori.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, la ricostruzione dell'impugnante - secondo cui gli sarebbe stata consegnata un'autovettura diversa rispetto a quella individuata nel contratto di finanziamento stipulato con la
[...]
- risulta smentita dalla istruttoria svolta nel primo grado del CP_3 giudizio.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, lo stesso appellante provvide a comunicare alla società finanziaria la volontà di sostituire l'autovettura originariamente indicata nella richiesta di finanziamento con un'altra di pari valore. Ed infatti, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che con lettera inviata nel giugno 2007 il Pt_1 dichiarava testualmente: “Spett.le Ducato S.p.A., con la presente il sottoscritto , richiedente il finanziamento presso la Vostra Parte_1
Società, finanziaria accedente con n. 4183560, dichiara di sostituire
l'autovettura oggetto della richiesta di finanziamento modello Freelander
2.2 con la seguente autovettura, richiedendo un finanziamento di pari
7 valore: Marca Land Rover, Modello Freelander, Telaio
SALLNBE83AZ83880, Targa ZA372VX.”
Tale dichiarazione, mai disconosciuta dall'appellante, esclude la fondatezza della doglianza formulata nel motivo di gravame in esame, atteso che è stato lo stesso a richiedere che il finanziamento fosse Pt_1 destinato all'acquisto del veicolo usato, poi effettivamente consegnatogli.
Difatti, la comunicazione in questione, in quanto manifestazione esplicita e consapevole di volontà negoziale, idonea a modificare e precisare l'oggetto del contratto in coerenza con l'accordo effettivamente raggiunto tra le parti, conferma e integra la volontà contrattuale originaria, evidenziando l'intento di dare piena esecuzione all'accordo secondo i termini concretamente attuati.
Ne consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui non sussiste alcuna difformità tra il veicolo oggetto del finanziamento e quello effettivamente consegnato, essendo tale corrispondenza espressamente riconosciuta dallo stesso appellante con la menzionata dichiarazione.
Né l'indicazione nel contratto di finanziamento dell'acconto di Euro 12.000, che l'appellante ritiene di non aver mai corrisposto, può incidere sulla validità del contratto de quo. Tale circostanza, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'appellante, risulta irrilevante ai fini della presente decisione posto che tale somma non è stata mai richiesta dalla
[...]
né ha inciso sull'importo effettivamente finanziato per CP_3
l'acquisto dell'autovettura e di cui il era a conoscenza. Pt_1
Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello.
Non sussistono, nella specie, neanche i presupposti e le condizioni per la risoluzione del contratto de quo ex art 125 quinquies T.U.B.
Giova ricordare, infatti, che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di credito al consumo, il consumatore che, a seguito dell'inadempimento del fornitore, intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, esercitando l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ai sensi dell'art. 125-quinquies del TUB, per la caducazione del contratto di credito, non deve necessariamente ottenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o
8 servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (cfr. Cass.Civ. 6639/2023). In altri termini, sebbene la normativa di favore prevista dall'art. 125-quinquies T.U.B. consenta al consumatore di agire direttamente nei confronti del finanziatore senza una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita - atteso che l'inadempimento del fornitore può essere accertato anche in via incidentale- è tuttavia necessario che il consumatore stesso abbia previamente costituito in mora il venditore, trattandosi di condizione espressamente prevista dalla legge per l'esercizio dell'azione diretta.
Nel caso di specie, non risultano prodotti atti idonei ad integrare una formale costituzione in mora del venditore. Ed invero, le comunicazioni richiamate dall'appellante (allegate al fascicolo di primo grado) non contengono né una chiara intimazione ad adempiere né l'indicazione di un termine congruo per l'adempimento, ma si limitano a manifestare la volontà del di restituire l'autovettura. Pt_1
In altri termini, mancano i presupposti per la risoluzione del contratto di credito collegato non essendo stata soddisfatta la condizione richiesta per esercitare l'azione diretta nei confronti del finanziatore.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ipotizzando che la costituzione in mora fosse avvenuta, la normativa richiede comunque l'esistenza di elementi idonei ad accertare, anche solo in via incidentale,
l'inadempimento del venditore che, nel caso in esame, la parte non ha adeguatamente provato, continuando, peraltro, a rimanere in possesso dell'autovettura (circostanza che appare incompatibile con la volontà di risolvere il contratto con la ). CP_4
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
L'assenza della condizione necessaria (messa in mora del fornitore) per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, assorbe il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado. Inoltre, deve comunque rilevarsi che, in sede di
9 precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, l'impugnante si
è limitato ad un generico richiamo ai propri atti difensivi, non reiterando in maniera specifica le richieste istruttorie precedentemente rigettate, sicché esse devono intendersi rinunciate (cfr. sul punto anche Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352, secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha
l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate
e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie
e di merito – definitivamente proposte”).
In definitiva, per le esposte ragioni di fatto e diritto, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della pronuncia gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 27/04/2021, avverso la sentenza n.1596/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 21/05/2021 ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
10 1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(già , delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida in € 3.966,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5382/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.4912/2021 del Tribunale di Napoli depositata in data 21/05/2021 nell'ambito del procedimento n. 10046/2017 R.G.;
t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Guido Giardino (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
e
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio,
63 (C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Marco Presenti (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratto di compravendita, contratto di finanziamento, collegamento negoziale.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 15.02.17 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Euro
28.293,64, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato con la in favore della , cessionaria del Controparte_3 CP_2 credito.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- di aver sottoscritto, nel mese di giugno 2007, presso la concessionaria un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura Controparte_4 usata;
- che il menzionato contratto, all'art. 1, testualmente, stabiliva:
“l'acquirente si impegna a versare il prezzo dell'auto € 24.000 mediante la stipulazione di un contratto di finanziamento che prevede il pagamento di
48 rate mensili aventi ciascuna l'importo di € 233,00”;
- che, inoltre, sempre secondo le previsioni contrattuali, allo scadere dei 4 anni, egli avrebbe potuto, esercitando il diritto di opzione ivi riconosciuto, scegliere se acquistare definitivamente la vettura pagando la maxi rata finale di € 19.408,00, o restituire la stessa alla concessionaria che avrebbe provveduto al pagamento del residuo finanziato;
- che, contestualmente alla stipula del detto contratto, gli fu comunicato che l'operazione finanziaria si sarebbe svolta per il tramite della
[...]
, società convenzionata con la per cui, pur non CP_3 Controparte_4 ricordando di aver firmato alcun contratto, aveva accettato virtualmente l'operazione di finanziamento;
- che, solo con l'ingiunzione numero 685/2017, aveva appreso che il finanziamento era stato effettuato su una autovettura nuova, con importo complessivo indicato in € 35.000,00 di cui 12.000,00 risultavano già versati;
- che, nonostante avesse manifestato espressamente la propria volontà di restituire la vettura acquistata, l era rimasta inerte rispetto alla CP_4 richiesta, e la banca, nel frattempo, aveva accettato gli ordini di addebito
2 provenienti dall' ordini inoltrati anche dopo il Controparte_3 pagamento dell'ultima rata di finanziamento.
Tanto premesso, eccepiva, inoltre, che il contratto posto alla base dell'ingiunzione dalla cessionaria ricorrente presentasse profili di indeterminatezza in ragione della mancata indicazione dei tassi di interessi applicati e chiedeva, pertanto, all'adita autorità così provvedere:
“In via preliminare, laddove ritenuto opportuno, ordinare ai sensi dell'art.
107 cc l'intervento nel pendente giudizio della e/o della Controparte_3
designando la parte che dovrà provvedere alla chiamata in CP_4 causa del terzo o dei terzi;
2) Sempre in via preliminare fissare i termini per esperire la procedura di mediazione obbligatoria;
3) Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento su cui si fonda il preteso credito e per l'effetto 4) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) In linea gradata, accertato Il grave inadempimento contrattuale della dichiarare inefficace il collegato contratto CP_5 di finanziamento e per l'effetto 6) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva Controparte_2 all'avverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - rigettare l'istanza avversaria di sospensione del presente procedimento in attesa che si svolga la procedura di mediazione delegata;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
685/2017 (R.G. n. 38312/2016) emesso in data 14/18-01-2017 dal
Tribunale di Napoli, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società o di pronta/facile , così Parte_2 come previsto dall'art. 648 c.p.c.. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 685/2017 (R.G. n.
38312/2016) emesso in data 14/18-01-2017 dal Tribunale di Napoli. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. Parte_1 al pagamento, in favore di di Euro 28.293,64 oltre Controparte_2 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola
3 quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito fosse dell'avviso di dichiarare, per qualsiasi ragione, la nullità del contratto di finanziamento, condannare comunque il sig. Parte_1 al pagamento, in favore di della somma capitale Controparte_2 relativa alle rate rimaste impagate, depurate degli interessi corrispettivi, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, dichiarando, in ogni caso, che per effetto della dichiarazione di nullità, nessuna eventuale richiesta di restituzione può essere avanzata nei confronti di quale mera cessionaria del credito”. Controparte_2
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4912/2021, così provvedeva: “-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 685/2017 emesso dal tribunale di Napoli in data
18/1/2017 (r.g. 38312/2016); - condanna , al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 19.296,00 oltre interessi CP_2 come indicato in motivazione;
- compensa per metà le spese processuali tra le parti e, per la restante metà, condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore di che, in tale misura della metà, CP_2 liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 20/12/2021, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento su cui si fonda il preteso credito stante il grave inadempimento della Società e per l'effetto 2) In CP_4 modifica della sentenza di primo grado dichiarare non dovuta dal Pt_1 la somma di € 19.408,00; 3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si è costituita in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
4 chiedendo alla Corte la conferma della pronuncia impugnata, così concludendo: “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art.
345 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n.
4912/2021 pubblicata il 21/05/2021dal Tribunale di Napoli;
In via istruttoria: - rigettare le richieste istruttorie avversarie per tutti i motivi già esposti in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
5 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante chiede alla Corte la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento stipulato da Pt_1
con la
[...] Controparte_3
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, l'operazione finanziata non corrisponderebbe a quella effettivamente realizzata atteso che, mentre il contratto sottoscritto con la ha ad oggetto l'acquisto di Controparte_6 una autovettura usata e ritargata, il finanziamento risulta effettuato su una autovettura nuova con importo complessivo indicato in € 35.000,00.
Evidenzia, inoltre, che il contratto posto alla base dei d.i. riporterebbe dati non veritieri risultando nello stesso indicato un acconto di Euro 12.000 che egli sostiene di non aver mai corrisposto. In altri termini, in ragione della palese l'incongruenza fra la documentazione contrattuale e la reale volontà delle parti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare il vizio di nullità del contratto per cui è causa, posto che esso sarebbe riferito ad un bene diverso da quello che effettivamente gli fu consegnato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di risoluzione del contratto di finanziamento posto alla base della pretesa monitoria dalla Controparte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'acquisto dell'autovettura effettuato presso la prevedeva un corrispettivo di euro Controparte_4
24.000,00, da versarsi mediante la stipulazione di un contratto di finanziamento con pagamento di 48 rate mensili di euro 233,00 ciascuna, con la facoltà, al termine del piano di ammortamento, di optare tra l'acquisto definitivo del veicolo -mediante versamento della maxi rata finale di euro 19.408,00- oppure la restituzione dello stesso alla concessionaria, la quale si sarebbe fatta carico del pagamento del residuo finanziato. A fronte degli accordi intercorsi con la referente della e delle rassicurazioni di quest'ultima circa l'immediato ritiro CP_4 della vettura, la concessionaria non aveva tuttavia dato seguito agli
6 impegni assunti, nonostante l'espressa volontà manifestata in tal senso dal mediante raccomandata inoltrata prima dei concordati sei mesi Pt_1 dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e, nel frattempo, la banca aveva continuato ad accettare ordini di addebito provenienti dalla
, i quali venivano inoltrati anche successivamente al pagamento CP_3 dell'ultima rata del finanziamento. Ritiene l'impugnante che, dato l'evidente inadempimento della - la quale mancava di Controparte_4 ritirare l'autovettura in aperto contrasto con gli obblighi cristallizzati nel regolamento contrattuale -, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare risolto il collegato contratto stipulato con la e, Controparte_3 di conseguenza, rigettare la domanda avanzata dalla cessionaria. Attesa infatti la connessione funzionale fra i due contratti di compravendita e di finanziamento, le vicende del primo non possono non ripercuotersi inevitabilmente sul secondo.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ininfluenti i capitoli di prova articolati e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di ammissione dei relativi mezzi istruttori.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, la ricostruzione dell'impugnante - secondo cui gli sarebbe stata consegnata un'autovettura diversa rispetto a quella individuata nel contratto di finanziamento stipulato con la
[...]
- risulta smentita dalla istruttoria svolta nel primo grado del CP_3 giudizio.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, lo stesso appellante provvide a comunicare alla società finanziaria la volontà di sostituire l'autovettura originariamente indicata nella richiesta di finanziamento con un'altra di pari valore. Ed infatti, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che con lettera inviata nel giugno 2007 il Pt_1 dichiarava testualmente: “Spett.le Ducato S.p.A., con la presente il sottoscritto , richiedente il finanziamento presso la Vostra Parte_1
Società, finanziaria accedente con n. 4183560, dichiara di sostituire
l'autovettura oggetto della richiesta di finanziamento modello Freelander
2.2 con la seguente autovettura, richiedendo un finanziamento di pari
7 valore: Marca Land Rover, Modello Freelander, Telaio
SALLNBE83AZ83880, Targa ZA372VX.”
Tale dichiarazione, mai disconosciuta dall'appellante, esclude la fondatezza della doglianza formulata nel motivo di gravame in esame, atteso che è stato lo stesso a richiedere che il finanziamento fosse Pt_1 destinato all'acquisto del veicolo usato, poi effettivamente consegnatogli.
Difatti, la comunicazione in questione, in quanto manifestazione esplicita e consapevole di volontà negoziale, idonea a modificare e precisare l'oggetto del contratto in coerenza con l'accordo effettivamente raggiunto tra le parti, conferma e integra la volontà contrattuale originaria, evidenziando l'intento di dare piena esecuzione all'accordo secondo i termini concretamente attuati.
Ne consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui non sussiste alcuna difformità tra il veicolo oggetto del finanziamento e quello effettivamente consegnato, essendo tale corrispondenza espressamente riconosciuta dallo stesso appellante con la menzionata dichiarazione.
Né l'indicazione nel contratto di finanziamento dell'acconto di Euro 12.000, che l'appellante ritiene di non aver mai corrisposto, può incidere sulla validità del contratto de quo. Tale circostanza, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'appellante, risulta irrilevante ai fini della presente decisione posto che tale somma non è stata mai richiesta dalla
[...]
né ha inciso sull'importo effettivamente finanziato per CP_3
l'acquisto dell'autovettura e di cui il era a conoscenza. Pt_1
Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello.
Non sussistono, nella specie, neanche i presupposti e le condizioni per la risoluzione del contratto de quo ex art 125 quinquies T.U.B.
Giova ricordare, infatti, che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di credito al consumo, il consumatore che, a seguito dell'inadempimento del fornitore, intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, esercitando l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ai sensi dell'art. 125-quinquies del TUB, per la caducazione del contratto di credito, non deve necessariamente ottenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o
8 servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (cfr. Cass.Civ. 6639/2023). In altri termini, sebbene la normativa di favore prevista dall'art. 125-quinquies T.U.B. consenta al consumatore di agire direttamente nei confronti del finanziatore senza una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita - atteso che l'inadempimento del fornitore può essere accertato anche in via incidentale- è tuttavia necessario che il consumatore stesso abbia previamente costituito in mora il venditore, trattandosi di condizione espressamente prevista dalla legge per l'esercizio dell'azione diretta.
Nel caso di specie, non risultano prodotti atti idonei ad integrare una formale costituzione in mora del venditore. Ed invero, le comunicazioni richiamate dall'appellante (allegate al fascicolo di primo grado) non contengono né una chiara intimazione ad adempiere né l'indicazione di un termine congruo per l'adempimento, ma si limitano a manifestare la volontà del di restituire l'autovettura. Pt_1
In altri termini, mancano i presupposti per la risoluzione del contratto di credito collegato non essendo stata soddisfatta la condizione richiesta per esercitare l'azione diretta nei confronti del finanziatore.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ipotizzando che la costituzione in mora fosse avvenuta, la normativa richiede comunque l'esistenza di elementi idonei ad accertare, anche solo in via incidentale,
l'inadempimento del venditore che, nel caso in esame, la parte non ha adeguatamente provato, continuando, peraltro, a rimanere in possesso dell'autovettura (circostanza che appare incompatibile con la volontà di risolvere il contratto con la ). CP_4
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
L'assenza della condizione necessaria (messa in mora del fornitore) per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, assorbe il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado. Inoltre, deve comunque rilevarsi che, in sede di
9 precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, l'impugnante si
è limitato ad un generico richiamo ai propri atti difensivi, non reiterando in maniera specifica le richieste istruttorie precedentemente rigettate, sicché esse devono intendersi rinunciate (cfr. sul punto anche Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352, secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha
l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate
e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie
e di merito – definitivamente proposte”).
In definitiva, per le esposte ragioni di fatto e diritto, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della pronuncia gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 27/04/2021, avverso la sentenza n.1596/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 21/05/2021 ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
10 1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(già , delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida in € 3.966,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11