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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.2473/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da udienza del 20.2.2025
Conclusioni di parte resistente: “chiede che il Tribunale voglia fissare il
contributo del sig. al mantenimento della moglie signora CP_1 Pt_1
nell'importo mensile di € 600 da versarsi entro il giorno 5, oltre la rivalutazione
come da ordinanza del 10.10.2022, spese compensate”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La presente causa torna in decisione dopo la pronuncia parziale sullo status
(sentenza n.441 del 6 marzo 2023) e la contestuale e separata ordinanza, che aveva disposto la prosecuzione del giudizio, per la decisione della sola questione pagina 2 di 5 ancora controversa tra le parti ovvero quella della quantificazione del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della ricorrente.
Infatti, il resistente, che per tutto il corso del giudizio si era opposto al riconoscimento della predetta provvidenza in favore dell'ex coniuge, sulla base dell'assunto che ella era nelle condizioni di poter lavorare e mantenersi,
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto della ad ottenerla, rendendo superflua ogni Pt_1
considerazione sul punto.
Tale mutamento di atteggiamento da parte del è spiegabile Controparte_1
con il fatto che, egli, a seguito della conclusione della procedura di esdebitazione promossa nel corso del giudizio, ragione per la quale i difensori avevano chiesto una serie di rinvii al fine di raggiungere una intesa conciliativa,
ha ottenuto lo svincolo della propria pensione, ammontante ad euro 2.750,00
mensili, riacquistando quindi la possibilità di goderne e disporne.
Occorre infatti tener presente che all'inizio del giudizio i coniugi risultavano sottoposti a procedura di liquidazione del Patrimonio ai sensi della
Legge 3/2012 e tutti i loro beni immobili erano stati venduti coattivamente.
Con la somma percepita a titolo di pensione il resistente non deve sostenere costi abitativi giacchè, contrariamente a quanto scritto dal suo difensore nella comparsa di costituzione e risposta, egli, secondo quanto da lui dichiarato in pagina 3 di 5 sede di interrogatorio libero, abita in un immobile che gli è stato concesso in comodato da un'amica ma deve far fronte al contributo al mantenimento della precedente moglie, tuttora fissato in 2.600 euro mensili, non risultando che egli abbia ottenuto la sua riduzione nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio che ha promosso.
Ora, la somma dovuta dal resistente alla ricorrente può determinarsi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quella di euro
800,00 mensili, superiore quindi a quella (euro 600,00) riconosciutale con i provvedimenti provvisori ed urgenti, che appare più adeguata a consentirle di far fronte alle esigenze di vita, compresa quella del sostenimento del canone di locazione dell'immobile che abita.
Del resto, il resistente non ha spiegato perché potrebbe sostenere il secondo dei predetti importi ma non il primo a fronte del succitato onere economico al quale risulta tuttora soggetto, dovendo desumersi da tale sua incongruenza che egli disponga di risorse economiche ulteriori rispetto a quella del solo trattamento di quiescenza.
Quanto alle spese di lite esse vanno poste a carico del resistente in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di liquidazione per le quattro fasi in cui si è
articolato il presente giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00 mensili con rivalutazione annuale
ISTAT;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 7616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona il 27/05/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
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