Articolo 1 della Legge 25 maggio 1978, n. 232
Articolo 2
Versione
21 giugno 1978
Art. 1.
Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, e dell' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 21 giugno 1978