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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 705/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
nata il [...], in [...] codice fiscale Parte 1 " C.F. 1
,
(TOGO), assistita SPAZIANO, codice fiscale dall'Avv. BARTOLOMEO e difesa
C.F. 2
e
C.F. 3 nato il [...], in, codice fiscale Parte_2
difeso dall'Avv. GIOVANNI SIRAVO, codice fiscale LOME (TOGO), assistito e
C.F. 4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'udienza davanti al Presidente relatore del 23.10.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di separazione, avendo il P.M. in data 29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
"a) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
b) dichiarare la separazione dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
(matrimonio contratto in data 04/07/2016 ad AK (Ghana), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (IS), anno 2025, n.11, parte II, serie C;
c) affidare le figlie minori in modo esclusivo alla sig.ra Parte 1 che sarà autorizzata ad adottare tutte le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione.
La prole abiterà la casa di residenza abituale della sig.ra Parte 1 in Via Sesto Giulio
Frontino n.5/C a NA (IS);
d) la casa familiare è stata rilasciata da entrambe i coniugi;
e) Le figlie vengono affidate alla sig.ra Parte 1 in regime di affido esclusivo;
ciò in considerazione di quanto sopra dedotto e precisato;
f) In considerazione del fatto che a breve il padre sarà assente dal territorio dello Stato Italiano le e figlie non potranno esseremodalità e i tempi di frequentazione tra il sig. Controparte 1 disciplinati in maniera prefissata e indeclinabile.
Tuttavia le parti concordano, nel superiore interesse delle figlie, che il predetto diritto di visita del sig. sia mediato dalla presenza di una figura professionale qualificata Controparte 1
individuata nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di NA ove le bimbe risiedono e vivono stabilmente. La presenza dell'A.S. è concordemente ritenuta indispensabile dalle parti in ragione della pregressa assenza della figura paterna nella vita delle figlie, tanto che per quella minore il sig. CP 1
[...] è una figura del tutto sconosciuta.
Pertanto il sig. Controparte 1 quando tornerà in Italia potrà, con le predette modalità, vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, per un giorno a settimana dalle 15,00 alle 19,00; ovvero in un diverso giorno individuato anche secondo le disponibilità del
Servizio Sociale competente.
Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori e il Servizio Sociale tenendo in considerazione anche gli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di queste ultime.
g) Disporre che il sig. Pt 2 provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, mediante
وversamento alla sig.ra Pt 1 dell'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
h) disporre che il sig. Pt 2 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
i) prevedere l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte 1 nella misura di euro 100,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese.
1) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (IS)perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge."
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 705/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
nata il [...], in [...] codice fiscale Parte 1 " C.F. 1
,
(TOGO), assistita SPAZIANO, codice fiscale dall'Avv. BARTOLOMEO e difesa
C.F. 2
e
C.F. 3 nato il [...], in, codice fiscale Parte_2
difeso dall'Avv. GIOVANNI SIRAVO, codice fiscale LOME (TOGO), assistito e
C.F. 4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'udienza davanti al Presidente relatore del 23.10.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di separazione, avendo il P.M. in data 29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
"a) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
b) dichiarare la separazione dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
(matrimonio contratto in data 04/07/2016 ad AK (Ghana), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (IS), anno 2025, n.11, parte II, serie C;
c) affidare le figlie minori in modo esclusivo alla sig.ra Parte 1 che sarà autorizzata ad adottare tutte le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione.
La prole abiterà la casa di residenza abituale della sig.ra Parte 1 in Via Sesto Giulio
Frontino n.5/C a NA (IS);
d) la casa familiare è stata rilasciata da entrambe i coniugi;
e) Le figlie vengono affidate alla sig.ra Parte 1 in regime di affido esclusivo;
ciò in considerazione di quanto sopra dedotto e precisato;
f) In considerazione del fatto che a breve il padre sarà assente dal territorio dello Stato Italiano le e figlie non potranno esseremodalità e i tempi di frequentazione tra il sig. Controparte 1 disciplinati in maniera prefissata e indeclinabile.
Tuttavia le parti concordano, nel superiore interesse delle figlie, che il predetto diritto di visita del sig. sia mediato dalla presenza di una figura professionale qualificata Controparte 1
individuata nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di NA ove le bimbe risiedono e vivono stabilmente. La presenza dell'A.S. è concordemente ritenuta indispensabile dalle parti in ragione della pregressa assenza della figura paterna nella vita delle figlie, tanto che per quella minore il sig. CP 1
[...] è una figura del tutto sconosciuta.
Pertanto il sig. Controparte 1 quando tornerà in Italia potrà, con le predette modalità, vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, per un giorno a settimana dalle 15,00 alle 19,00; ovvero in un diverso giorno individuato anche secondo le disponibilità del
Servizio Sociale competente.
Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori e il Servizio Sociale tenendo in considerazione anche gli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di queste ultime.
g) Disporre che il sig. Pt 2 provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, mediante
وversamento alla sig.ra Pt 1 dell'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
h) disporre che il sig. Pt 2 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
i) prevedere l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte 1 nella misura di euro 100,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese.
1) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (IS)perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge."
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli