TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3290/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3290/2023 tra
e Parte_1 Controparte_1
Per l'avv. GRANDINETTI MICHELA che Parte_1 chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Gaetano Controparte_1 RO il quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in esito all'accordo intervenuto con la società cedente e revocarsi il decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di giudizio
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come precede Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3290/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Grandinetti
Opponente contro
, (C. F. ) e per essa, in virtù di procura speciale, Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 P.IVA_3
OL
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- cessione del credito-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto n. 862/2023 Parte_1 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della società Controparte_1 la somma di € 82.121,83 euro oltre interessi e a spese e competenze della procedura monitoria, in forza di fatture attestanti credito per prestazioni sanitarie di cui la ricorrente si dichiarava cessionaria, eccependo di aver effettuato il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione prima della notifica del monitorio e contestando la dovutezza degli interessi ex Dlvo 231/2021.
Ha, quindi, chiesto “Voglia l'On. le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione
e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna declaratoria: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque pagina 2 di 4 non dovuto il credito preteso da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 862/2023, perché Parte_1 inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto”.
La ha resistito all'opposizione contestando l'effettuazione dei pagamenti ed Controparte_1 eccependo comunque che gli stessi risultavano indirizzati alla società cedente in epoca successiva alla notificazione della cessione;
ha chiesto quindi che il Tribunale, previa autorizzazione della chiamata in causa della cedente “ Rigetti l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo n. 862/2023; In via gradata
e subordinata accerti e dichiari che la è debitrice della CP_3 Controparte_1
, per i titoli e le causali di cui al presente atto, della somma di € 82.121,83, o della diversa somma
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo;
Condanni, per
l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta CP_3 somma in favore della ed al pagamento delle competenze di monitorio nella misura già CP_1 liquidata o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
In corso di causa le parti hanno dato atto che tra la convenuta e la cedente è intervenuta scrittura transattiva in forza della quale quest'ultima, riconosciuto l'incasso delle somme relative ai crediti ceduti ne ha offerto alla cessionaria il pagamento;
all'udienza del 8.10.2025 hanno quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo.
L'intervenuta definizione stragiudiziale della vertenza, determinando il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, giustifica la declaratoria sopra invocata.
L'esito e l'andamento del giudizio e la natura delle questioni connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio, come peraltro richiesta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 862/2023; spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Carmen Misasi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3290/2023 tra
e Parte_1 Controparte_1
Per l'avv. GRANDINETTI MICHELA che Parte_1 chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Gaetano Controparte_1 RO il quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in esito all'accordo intervenuto con la società cedente e revocarsi il decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di giudizio
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come precede Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3290/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Grandinetti
Opponente contro
, (C. F. ) e per essa, in virtù di procura speciale, Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 P.IVA_3
OL
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- cessione del credito-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto n. 862/2023 Parte_1 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della società Controparte_1 la somma di € 82.121,83 euro oltre interessi e a spese e competenze della procedura monitoria, in forza di fatture attestanti credito per prestazioni sanitarie di cui la ricorrente si dichiarava cessionaria, eccependo di aver effettuato il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione prima della notifica del monitorio e contestando la dovutezza degli interessi ex Dlvo 231/2021.
Ha, quindi, chiesto “Voglia l'On. le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione
e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna declaratoria: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque pagina 2 di 4 non dovuto il credito preteso da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 862/2023, perché Parte_1 inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto”.
La ha resistito all'opposizione contestando l'effettuazione dei pagamenti ed Controparte_1 eccependo comunque che gli stessi risultavano indirizzati alla società cedente in epoca successiva alla notificazione della cessione;
ha chiesto quindi che il Tribunale, previa autorizzazione della chiamata in causa della cedente “ Rigetti l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo n. 862/2023; In via gradata
e subordinata accerti e dichiari che la è debitrice della CP_3 Controparte_1
, per i titoli e le causali di cui al presente atto, della somma di € 82.121,83, o della diversa somma
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo;
Condanni, per
l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta CP_3 somma in favore della ed al pagamento delle competenze di monitorio nella misura già CP_1 liquidata o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
In corso di causa le parti hanno dato atto che tra la convenuta e la cedente è intervenuta scrittura transattiva in forza della quale quest'ultima, riconosciuto l'incasso delle somme relative ai crediti ceduti ne ha offerto alla cessionaria il pagamento;
all'udienza del 8.10.2025 hanno quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo.
L'intervenuta definizione stragiudiziale della vertenza, determinando il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, giustifica la declaratoria sopra invocata.
L'esito e l'andamento del giudizio e la natura delle questioni connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio, come peraltro richiesta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 862/2023; spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Carmen Misasi
pagina 4 di 4