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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6086/2024 R.G. promossa da
, n. il 04/10/1960 a NAPOLI (NA), rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO Parte_1
ANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso depositato in data 11/05/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'assegno mensile di assistenze e/o della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3
L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ai fini del conseguimento delle predette prestazioni, conclusosi con ordinanza di rigetto per assenza a visita non giustificata. Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio motivando l'assenza a visita nel giorno dell'accesso peritale fissato nel corso del giudizio di ATPO e chiedendo, previa nomina di un CTU, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza e/o della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. CP_2
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Per_ Nel corso del giudizio si è resa necessaria la nomina del CTU, dott. , che ha considerato il periziando affetto da “Cardiopatia ischemica post infartuale;
Esiti di ictus cerebellare sx;
Spondilodiscoartrosi lombare” ma concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare delle prestazioni invocate.
Il consulente ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992
(“Cardiopatia ischemica post infartuale: codice 6.442 = 50%;
2. Esiti di ictus cerebellare sx: codice analogico ridotto 7.306 = 25%;
3. Spondilodiscoartrosi lombare: codice analogico 7.007 = 7%, ≤
11%. Cfr. perizia in atti). Per_ Ed infatti, il dottor con riguardo alla patologia cardiaca ha rilevato: “Elementi clinici: non sono stati rilevati segni quali angina, segni di cardiomiopatia dilatativa, insufficienza polmonare, non vi sono edemi declivi, non soffi carotidei. Elementi strumentali: l'ecocardiogramma evidenzia un recupero della funzione ventricolare sinistra, con una frazione d'eiezione intorno al 43%... È il danno
d'organo, oggettivamente dimostrato, a determinare il giudizio medico-legale, parametrato ovviamente con il carico di lavoro cui il soggetto risulta sottoposto. Nel caso del ricorrente è stato riscontrato danno d'organo che in uno agli elementi clinici consente di attribuire all'insufficienza cardiaca una collocazione in seconda classe NHYA.”
Ed ancora, in relazione alla malattia cerebro-vascolare, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato normale, mai assente, ha mostrato un pensiero articolato e coerentemente legato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha descritto il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, è consapevole dell'azione giudiziaria che ha in corso. Non si è riscontrato afasia, agnosia, aprassia: l'episodio ictale avvenuto a novembre 2023 caratterizzato da una ischemia cerebellare sinistra dell'arteria vertebrale sinistra presenta una lieve disartria, ma non deficit di forza e/o sensibilità agli arti superiori e inferiori, la stazione eretta è mantenuta senza inarcamenti, le prove cerebellari sono negative. Si è in presenza di un quadro vascolare ischemico che quanto ad espressività menomativa
è lontana sia dal Mild Cognitive Impairment e sia dal disturbo neurocognitivo maggiore. Tale condizione è inquadrabile nel codice analogico 7.306 ricordano che non sussiste una emiparesi, né una effettiva ipostenia”.
Infine, con riguardo alla patologia rachidea, ha evidenziato che: “All'esame clinico la funzionalità è verso i gradi finali per sesso ed età. Alla TC il canale vertebrale è di ampiezza conservata. Sussiste una discopatia (su base artrosica che non si identifica con l'ernia discale) a livello di L4/L5.”
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta la documentazione medica versata in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico della ricorrente.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo dalle deduzioni attoree alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal CTU, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Nel caso di specie, non si riscontrano nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3) spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_2
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino