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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37819/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37819/2018 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
PARTE OPPONENTE Contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Vincenzo Donativi
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con Decreto n. 6050/2018 emesso in data 9.3.2018 il Tribunale di Roma su ricorso di ingiungeva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione Controparte_1
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:
1. la somma di € 268122,27; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese
…[della] procedura di ingiunzione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, i.v.a, e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
1.2.Avverso tale decreto ingiuntivo interponeva opposizione
[...]
che esponeva che con sentenza n. 1158/13 il Tribunale di Parte_1
Potenza aveva accolto la domanda proposta da nei confronti CP_1 (cui era succeduta ) per ciascuno CP_2 Parte_1
dei versamenti eseguiti dai contribuenti sul conto corrente postale acceso a nome della per la riscossione dell'I.C.I, con decorrenza dal dì 1 giugno CP_2
2001 per la parte che aveva ritenuto dimostrata, mentre per il resto aveva statuito che “…in difetto di prova circa il numero e la data dei singoli versamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo di bollettino di conto corrente postale, non si può pronunziare una generica condanna 'al pagamento della predetta commissione…con le maggiorazioni di interessi legali e rivalutazione monetaria'” (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza del Tribunale di Potenza, doc. 3).
1.3.In particolare, l'opponente eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione passiva in forza dell'art. 3, comma 10, del d.l. 203/2005 con il quale veniva trasferito ai cedenti - nel caso di specie da individuarsi in Capitalia
Gruppo Bancario s.p.a. - l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Con la cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 25.10.11 il Cessionario
(all'epoca Equitalia Sud S.p.A.), inoltre, non avrebbe assunto i debiti de quibus non risultando dalle scritture contabili obbligatorie con la conseguenza che non era tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 2560 c.c.
1.4.Eccepiva, inoltre, sulla domanda di condanna al pagamento delle commissioni sui bollettini ICI formulata da nei confronti del CP_1
Concessionario della Riscossione era già intervenuto il giudicato essendo già stata oggetto di giudizio instaurato da dinanzi al Tribunale Civile di Potenza nel CP_1
2001, con efficacia di giudicato.
1.5.Sollevava altresì eccezione di prescrizione, trattandosi di diritto al pagamento delle commissioni sugli specifici bollettini asseritamente incassati da
[...]
dal 2001 al 2006. Controparte_1
1.6.Deduceva parte opponente che vi fosse un contrasto tra la normativa italiana disciplinante il rapporto tra e gli Agenti della Riscossione e la normativa CP_1
europea in materia di aiuti di Stato e di abuso di posizione dominante.
1.7.Contestava che dalla documentazione depositata fosse sufficiente alla dimostrazione del credito nei propri confronti.
1.8.Infine, contestava che fossero dovuti a gli interessi come Controparte_1
liquidati dal Giudice in sede monitoria considerato che Parte_1
non poteva ritenersi inadempiente né in mora nei confronti della
[...]
domanda che peraltro in parte qua era già stata rigettata dal Tribunale di Potenza.
Rassegnava, infine, l'opponente le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6050/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 9 marzo 2018, depositato in data 13 marzo 2018 nel procedimento R.G. n. 6664/2018 per difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Nel merito, revocare o annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6050/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 9 marzo 2018, depositato in data 13 marzo 2018 nel procedimento R.G. n. 6664/2018 per i motivi esposti in narrativa;
- In subordine, decidere di rinviare alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto UE indicata nella parte narrativa del presente atto ovvero in ulteriore subordine disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del giudizio dinanzi la
Corte di Cassazione rubricato al n. R.G. 1088/2015.
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e CPA come per legge, da liquidarsi a conclusione del giudizio di merito.”
1.9.Si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni Controparte_1
di parte opponente e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione della provvisoria esecutività in corso di causa al decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo n. 6050/2018 del 13 marzo 2018):
(i) in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per le ragioni esposte in narrativa e assumere ogni conseguente provvedimento di legge;
(ii) nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n 6050/2018 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 13 marzo 2018;
(iii) in ogni caso, nel merito: condannare la Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma di € 268.122,27, in conto capitale, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dal giorno della debenza sino alla soddisfazione del credito;
(iv) in subordine: condannare la Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma di € 268.122,27, a titolo di indebito arricchimento senza causa, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o, in ulteriore subordine, nella somma che vorrà liquidare secondo equità, oltre gli agli interessi come per legge;
(v) in ogni caso: con vittoria di competenze e onorari relativi al giudizio di opposizione e di quello monitorio.”
1.10.In particolare, l'opposta evidenziava come la richiamata sentenza del
Tribunale di Potenza pur emessa nei confronti di contenesse CP_2
l'accertamento dell'an debeatur del credito vantato e che a nulla rilevasse che fosse stata emessa nei confronti di altro soggetto giuridico, atteso che era stata la stessa società convenuta di fronte al Tribunale di Potenza a non far rilevare in giudizio le vicende successorie che la interessavano.
1.11.Eccepiva che in ogni caso sulla scorta dell'art. 111 comma 4 c.p.c. la sentenza pronunciata contro l'alienante produce in ogni caso i suoi effetti anche contro l'acquirente a titolo particolare.
1.12.Rilevava che la circostanza che il rapporto obbligatorio dedotto rientrasse nel perimetro della cessione era dimostrato per tabulas dal confronto tra gli estratti autentici del rapporto di conto corrente da cui si ricavava come il rapporto contrattuale da cui sorge l'obbligazione fosse il conto corrente n. 192856 e l'Allegato H dell'atto di cessione di ramo d'azienda depositato da cui si evince che tra i rapporti di conto corrente trasferiti con il ramo d'azienda fosse incluso proprio il conto corrente n. 192856. 1.13.Sottolineava, inoltre, che il trasferimento dei rapporti contenziosi era comunque previsto contrattualmente all'art.
2.1. del contratto di cessione di ramo d'azienda.
1.14.Sulla sollevata eccezione di giudicato, invece, parte opposta evidenziava che la sentenza del Tribunale di Potenza recava l'accertamento solo sull'an e che, pertanto, ben era possibile procedere per la liquidazione del credito.
1.15.Quanto all'eccezione di prescrizione precisava l'opposta che essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Potenza passata in giudicato, doveva applicarsi ai sensi dell'art. 2953 c.c., il termine prescrizionale decennale decorrente dalla sua pubblicazione.
1.16.Contestava, inoltre, l'opposta che ci fosse un contrasto con la normativa euro unionale.
1.17.Nel merito della prova del credito, l'opposta ribadiva che la documentazione depositata fosse sufficiente alla prova e che sugli importi richiesti dovessero essere applicati gli interessi di mora attesa la natura contrattuale e l'intervenuto giudicato, chiedendo in subordine l'applicazione degli interessi legali dalla domanda.
1.18.In subordine avanzava domanda di indebito arricchimento indicando come quantificazione dell'indennizzo quanto già definito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Potenza, ossia con la corresponsione dell'ammontare di € 0,23 per ogni bollettino versato nel periodo su cui si sviluppa la domanda di
(ossia dal 1° giugno 2001 e il 14 dicembre 2006) o, in ulteriore subordine, CP_1
nel maggiore o minore ammontare che dovesse risultare dimostrato all'esito del giudizio o comunque all'esito di liquidazione secondo equità.
2.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di giudicato formulata da parte opponente in quanto idonea a definire la causa.
2.1.La sentenza del Tribunale di Potenza n. 1158/2013 emessa nel contenzioso sorto tra e in qualità di agente della riscossione Controparte_1 CP_2
dell'ICI per la provincia di Potenza ha ad oggetto la domanda avanzata dalla prima nei confronti della seconda alla condanna (anche a titolo di arricchimento senza causa) al pagamento di una commissione nella misura di lire 100 dal dì 1° aprile 1997 e nella misura di lire 450 dal dì 1° giugno 2001 ovvero nella misura determinata dal giudicante per ciascun versamento eseguito dai contribuenti
(nonché la domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto CP_2
la condanna di per abuso di posizione dominante poi Controparte_1
devoluta alla Corte d'Appello).
2.2.Orbene, su tale domanda il Tribunale di Potenza con la sentenza indicata
(oltre a declinare la propria competenza in favore della Corte d'Appello di
Potenza con riferimento alla domanda riconvenzionale), per quanto qui di interesse, ha così disposto: “accoglie la domanda proposta in via principale, nei limiti specificati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligazione a carico della CP_2
di pagare alle “ la commissione di L 450 Controparte_1
(quattrocentocinquanta) pari ad un controvalore di € 0, 23 (zero virgola ventitrè), per ciascuno dei versamenti eseguiti dai contribuenti sul conto corrente postale acceso dalla “ CP_2
per la riscossione dell'ICI con decorrenza dal dì 1° giugno 2001”.
2.3.Si tratta ora di verificare quali fossero i richiamati “limiti specificati in motivazione”.
2.4.In particolare, il Tribunale di Potenza escludeva, in considerazione dell'omessa adozione di idonee forme di comunicazione o di pubblicità che potessero portare a conoscenza del correntista dell'introduzione di tale costo, che alcunché fosse dovuto per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 maggio 2001, mentre per il periodo successivo – che qui viene in rilievo – così stabiliva “Si deve, invece, riconoscere la spettanza della commissione in questione per il periodo successivo al dì 1 giugno 2001, essendo stata puntualmente curata dalle “ , la Controparte_1
pubblicazione prevista dall'art. 3, secondo comma del D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (come si può evincere dall'estratto della G.U. della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni del
15 maggio 2001 n. 111 – inserzione n. C-12885 a pagamento, nella documentazione annessa al fascicolo di parte attrice).
Ad ogni modo in difetto di prova circa il numero e la data dei singoli versamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo del bollettino di conto corrente postale, non si può pronunziare una generica condanna <<al pagamento della predetta commissione…con le maggiorazioni di interessi legali e rivalutazione monetaria>>.
2.5.Ora, come si è detto, relativamente all'incidenza di tale pronuncia sul presente giudizio alla prospettazione di parte opponente secondo cui la domanda proposta in via monitoria sarebbe preclusa dal giudicato relativo alla pronuncia appena richiamata si contrappone quella di parte opposta che sostiene che il giudicato si sia formato solo con riferimento all'an della pretesa rendendo dunque possibile proporre e coltivare la domanda sul quantum in separata sede.
2.6.Al fine di vagliare l'estensione del giudicato di cui alla citata sentenza del
Tribunale di Potenza giova preliminarmente svolgere alcune brevi considerazioni di ordine generale.
2.7.Nel nostro ordinamento la condanna generica ha origini giurisprudenziali e nasce dall'esigenza lato sensu cautelare di garantire al creditore un provvedimento in tempi relativamente rapidi senza dover attendere l'esito dell'istruttoria relativa alla quantificazione dell'importo dovuto.
2.8.L'istituto della condanna generica è stato poi codificato all'art. 278 c.p.c. che dispone che “Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.
Tale previsione che consente di ottenere la pronuncia anticipata sull'an all'interno di un processo instaurato con domanda di condanna specifica che proseguirà poi per la liquidazione.
2.9.L'utilità di tale disposizione, oltre a offrire uno strumento di pressione al creditore, si spiega alla luce dell'art. 2818 c.c. che consente in generale l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore a fronte di “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente”.
Sotto altro profilo la circostanza che si tratti di pronuncia non definitiva all'interno di un processo che prosegue per la liquidazione palesa che si tratta di pronuncia anticipatoria che può essere emessa ad istanza di parte ove sul punto l'istruttoria sia già sufficiente ma che riguarda interviene in un procedimento che ha ad oggetto una domanda che nei fatti è di condanna specifica. Situazione che, in assenza di specifica disciplina, pare non potersi assimilare a quella in cui l'attore chieda la sentenza di condanna generica in via principale, ove non vi sarebbe alcun termine entro il quale proporre l'azione per la liquidazione.
2.9.D'altra parte diversa è la formulazione della disposizione richiamata rispetto a quanto previsto in relazione al processo penale, ove l'art. 539 c.p.p. (e in tal caso la ratio è chiara ed è legata alla sede processuale) che prevede che se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno il Giudice possa pronunciare condanna generica con liquidazione di una condanna provvisionale o meno e rimettere le parti di fronte al Giudice civile.
3.Nonostante quanto disposto dall'art. 278 c.p.c., della cui specialità non può comunque dubitarsi tenuto conto anche dei precipitati in punto di efficacia esecutiva del titolo, parte della giurisprudenza ammette (rectius ammetteva)
l'autonoma proponibilità della domanda di condanna generica, a condizione che vi sia esplicita riserva per la liquidazione in distinto giudizio, proprio al fine di evitare che la sentenza resa, per l'operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, impedisca di poter esperire una successiva azione per la liquidazione di quanto dovuto.
3.1.Sul punto è necessario altresì precisare che con l'espressione sentenza di condanna generica si indica un novero di provvedimenti che vanno dalla sentenza di accertamento (che a ben vedere non contiene una condanna tanto che si è affermato che “la condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione. In definitiva, integrando un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la condanna generica non impedisce che sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato (ex multis Sez. Un. n. 8545/93,
Cass. n. 6257/2002, Cass. n. 9709/2003, n. 6717/2004)” Cass. sez. III,
7525/2014), alla sentenza che, pur non indicando immediatamente un importo, contiene tutti gli elementi necessari per la sua determinazione potendosi ottenere mediante lo svolgimento della formula indicata o comunque di calcoli matematici senza l'integrazione di ulteriori elementi che non siano già noti perché contenuti in sentenza o previsti dalla legge o negli atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11066/2012).
3.2.Invero, come affermato recentemente da condivisibile giurisprudenza di legittimità “se ci si sofferma sulla tecnica di tutela mediante la condanna, poiché tale tecnica
- in quanto diretta ad assicurare la realizzazione tramite il comando del giudice consacrato nella decisione, da attuarsi poi, se del caso, in difetto di spontaneo adempimento, con la tutela giurisdizionale esecutiva - implica che con il diritto di azione si chieda al giudice di ripetere nel comando espresso nella decisione la tutela prevista dalla norma sostanziale il cui contenuto è stato violato dal convenuto, dovrebbe risultare evidente a chi abbia consapevolezza dell'ancoraggio della tutela assicurata dal diritto di azione con il profilo contenutistico del diritto sostanziale, che un'azione di condanna sia garantita dall'art. 99 c.p.c. e dalla stessa Carta
Costituzionale nell'art. 24, comma 1 solo con un contenuto che, quanto alla richiesta di tutela risulti corrispondente a quanto prevede la norma sostanziale che si assuma violata, sì da necessitare dell'intervento del giudice che ne assicuri l'osservanza a tutela del titolare.
Con riferimento alla norma sostanziale che preveda che qualcuno abbia diritto ad una prestazione, intesa come tipo di comportamento, e nel contempo ne preveda la misura, la quantificazione, cioè la commisurazione ad un certo valore, la violazione del diritto a tale prestazione, siccome espresso dalla norma sostanziale, in quanto sia fatta oggetto di tutela giurisdizionale con una domanda di condanna, dovrebbe allora necessariamente implicare che la situazione sostanziale venga fatta valere sotto entrambi i profili, cioè sia nell'an che nel quantum.
Non dovrebbe, dunque, essere consentito all'attore, sulla base della lettura del diritto di azione ad immagine di quanto prevede il diritto sostanziale, di far valere ai sensi dell'art. 99 c.p.c. solo il primo profilo e non anche il secondo.
7.5. D'altro canto, la lettura del tessuto delle norme positive evidenzia una norma che, ad avviso del Collegio, dovrebbe confermare quanto si è detto.
Essa è l'art. 278 c.p.c., la quale, sotto la rubrica "Condanna generica. Provvisionale", stabilisce, con riferimento al giudizio introdotto per conseguire la tutela di condanna piena, che
"quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunziare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione".
Poiché la legge prevede la possibilità di un frazionamento della richiesta di tutela fra an e quantum debeatur solo come fattispecie che si può verificare nel corso di un giudizio introdotto
a tutela della situazione giuridica nella sua pienezza, si dovrebbe lecitamente argomentare a contrario che la norma registri il principio per cui il frazionamento non possa essere deciso dall'attore che introduce la domanda, cioè proponendo egli stesso una domanda limitata all'an.
E' noto, tuttavia, che parte della dottrina ed anche la giurisprudenza di questa Corte hanno ritenuto in tempi risalenti il contrario ed affermato che fosse possibile che chi si fa attore potesse proporre una domanda limitata all'an debeatur e chiedere una condanna generica, nel contempo reputando però che la proposizione di una simile domanda, per determinare una effettiva trattazione limitata solo all'an debeatur avesse bisogno di un atteggiamento del convenuto di assenso a tale limitazione fatta dall'attore.
Peraltro, coessenziale alla proposizione di una domanda limitata all'an debeatur era, come emerge dall'analisi della giurisprudenza, l'espressa limitazione in tal senso della domanda da parte dell'attore oppure la formulazione di una generica richiesta di condanna alla prestazione nell'an, con una riserva però in entrambi i casi di un successivo giudizio sul quantum. In mancanza di una formulazione che evidenziasse in uno dei sensi appena indicati la limitazione della domanda all'an debeatur e la manifestazione di intenzione di far luogo al successivo giudizio sul quantum, la domanda non avrebbe potuto considerarsi generica per il sol fatto che non fosse determinato da esso il quantum.
E' sufficiente osservare che il codice di rito conosce la proposizione della domanda senza determinazione del quantum richiesto, ma essa, nonostante tale mancanza non si considera volta ad ottenere il riconoscimento solo dell'an. L'art. 14 c.p.c. evidenzia che la mancanza di determinazione quantitativa della domanda implica solo che la domanda si presuma formulata per il massimo della competenza del giudice e, dunque, se il giudice adito ha una competenza ratione valoris con un limite di valore di valore eguale alla sua competenza, se il giudice è competente senza un limite di valore, la domanda comunque si intende estesa al quantum”.
4.Ciò premesso, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre, la pronuncia del Tribunale di Potenza non pare possa essere intesa in concreto come pronuncia di sentenza di condanna generica ma deve intendersi come pronuncia di condanna tout court con conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione di parte opposta per intervenuto giudicato non solo sull'an ma sull'intera vicenda sostanziale.
4.1.In primo luogo, infatti, la domanda avanzata da così Controparte_1
come riportata dal Tribunale di Potenza non era corredata da alcuna riserva in merito alla proposizione di un separato giudizio, circostanza che già da sola sarebbe sufficiente a far escludere che la domanda di condanna dovesse intendersi come generica.
4.2.In secondo luogo, lo stesso Tribunale di Potenza come sopra ricordato in parte motiva espressamente richiamata in parte dispositiva si esprime nel senso di non poter pronunciare condanna generica. D'altra parte, come già evidenziato, anche per coloro che ammettono che possa utilmente avanzarsi domanda di condanna generica è pacifico che tale condanna non possa essere emessa in assenza di domanda di parte né che possa essere emanata in presenza di domanda di condanna specifica per difetto di prova rispetto al quantum. 5.È evidente, pertanto, che la domanda avanzata dall'odierna opposta di fronte al Tribunale di Potenza si deve ritenere - citando la Suprema Corte pronunciatasi in identica fattispecie - “comunque estesa al quantum, cioè una domanda di condanna piena, nella specie il tenore della domanda comprendeva l'accertamento anche del quantum proprio per il modo della sua formulazione. In particolare, il tenore della domanda, siccome espresso nelle conclusioni e sulla base di quanto indicato nelle premesse della citazione, implicava la deduzione in giudizio e, quindi, la richiesta di accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria nella loro interezza, cioè sia quanto all'esistenza di un rapporto di conto corrente, sia quanto all'esecuzione su di esso di versamenti da parte di contribuenti, ognuno da dimostrare, sia quanto alla dimostrazione della spettanza dell'imposizione su ognuno di essi, previamente individuato e dimostrato esistente, della commissione nei termini indicati (già citata Cass.
Sez. III, n. 1798/2022 che peraltro in quel caso ha concluso “Poiché è pacifico che il numero di bollettini e, dunque, di operazioni su cui si sarebbe dovuta applicare la commissione non venne indicato e meno che mai vennero indicati e provati i bollettini stessi, essendo stata del tutto carente la stessa attività di allegazione di ricorrono, a seguito della CP_1
cassazione, le condizioni per decidere nel merito e, dunque, per rigettare la domanda di fonte contrattuale di giacché non occorrono accertamenti di merito quanto alla CP_1
mancanza di dimostrazione dei fatti costitutivi nel quantum della pretesa. Analogo rigetto deve farsi per la domanda subordinata di ai sensi dell'art. 2041 c.c. La mancanza CP_1
di dimostrazione dei fatti costitutivi rappresentati dal numero dei bollettini e dal loro utilizzo
è esiziale anche per essa, non senza che si debba rilevare che essa, peraltro, non sarebbe stata ammissibile, dato il palese difetto delle condizioni di cui alla norma, a causa della esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti cui il preteso arricchimento sarebbe ricollegabile”.
6. Né può sostenersi che il contegno o comunque l'interpretazione offerta dall'opponente rispetto a quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Potenza più volte richiamata (cfr. doc. 18 di parte opposta) possano considerarsi idonei ad incidere sulla effettiva sussistenza del giudicato.
6.1. Orbene, il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Potenza relativamente alla medesima vicenda sostanziale fatta valere con ricorso monitorio e poi in sede di comparsa di costituzione e risposta può senz'altro essere opposto a nel presente giudizio con assorbimento di Controparte_1
ogni altra questione e conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande di parte opposta.
7.Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 6050/2018 dell'intestato Tribunale deve essere revocato.
8.Considerata la peculiarità delle ragioni del decidere nonché l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6050/2018, dichiara l'inammissibilità delle domande di parte opposta per essere intervenuto sulla questione il giudicato;
spese compensate
Così è deciso in data 13.02.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37819/2018 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
PARTE OPPONENTE Contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Vincenzo Donativi
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con Decreto n. 6050/2018 emesso in data 9.3.2018 il Tribunale di Roma su ricorso di ingiungeva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione Controparte_1
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:
1. la somma di € 268122,27; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese
…[della] procedura di ingiunzione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, i.v.a, e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
1.2.Avverso tale decreto ingiuntivo interponeva opposizione
[...]
che esponeva che con sentenza n. 1158/13 il Tribunale di Parte_1
Potenza aveva accolto la domanda proposta da nei confronti CP_1 (cui era succeduta ) per ciascuno CP_2 Parte_1
dei versamenti eseguiti dai contribuenti sul conto corrente postale acceso a nome della per la riscossione dell'I.C.I, con decorrenza dal dì 1 giugno CP_2
2001 per la parte che aveva ritenuto dimostrata, mentre per il resto aveva statuito che “…in difetto di prova circa il numero e la data dei singoli versamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo di bollettino di conto corrente postale, non si può pronunziare una generica condanna 'al pagamento della predetta commissione…con le maggiorazioni di interessi legali e rivalutazione monetaria'” (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza del Tribunale di Potenza, doc. 3).
1.3.In particolare, l'opponente eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione passiva in forza dell'art. 3, comma 10, del d.l. 203/2005 con il quale veniva trasferito ai cedenti - nel caso di specie da individuarsi in Capitalia
Gruppo Bancario s.p.a. - l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Con la cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 25.10.11 il Cessionario
(all'epoca Equitalia Sud S.p.A.), inoltre, non avrebbe assunto i debiti de quibus non risultando dalle scritture contabili obbligatorie con la conseguenza che non era tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 2560 c.c.
1.4.Eccepiva, inoltre, sulla domanda di condanna al pagamento delle commissioni sui bollettini ICI formulata da nei confronti del CP_1
Concessionario della Riscossione era già intervenuto il giudicato essendo già stata oggetto di giudizio instaurato da dinanzi al Tribunale Civile di Potenza nel CP_1
2001, con efficacia di giudicato.
1.5.Sollevava altresì eccezione di prescrizione, trattandosi di diritto al pagamento delle commissioni sugli specifici bollettini asseritamente incassati da
[...]
dal 2001 al 2006. Controparte_1
1.6.Deduceva parte opponente che vi fosse un contrasto tra la normativa italiana disciplinante il rapporto tra e gli Agenti della Riscossione e la normativa CP_1
europea in materia di aiuti di Stato e di abuso di posizione dominante.
1.7.Contestava che dalla documentazione depositata fosse sufficiente alla dimostrazione del credito nei propri confronti.
1.8.Infine, contestava che fossero dovuti a gli interessi come Controparte_1
liquidati dal Giudice in sede monitoria considerato che Parte_1
non poteva ritenersi inadempiente né in mora nei confronti della
[...]
domanda che peraltro in parte qua era già stata rigettata dal Tribunale di Potenza.
Rassegnava, infine, l'opponente le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6050/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 9 marzo 2018, depositato in data 13 marzo 2018 nel procedimento R.G. n. 6664/2018 per difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Nel merito, revocare o annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6050/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 9 marzo 2018, depositato in data 13 marzo 2018 nel procedimento R.G. n. 6664/2018 per i motivi esposti in narrativa;
- In subordine, decidere di rinviare alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto UE indicata nella parte narrativa del presente atto ovvero in ulteriore subordine disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del giudizio dinanzi la
Corte di Cassazione rubricato al n. R.G. 1088/2015.
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e CPA come per legge, da liquidarsi a conclusione del giudizio di merito.”
1.9.Si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni Controparte_1
di parte opponente e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione della provvisoria esecutività in corso di causa al decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo n. 6050/2018 del 13 marzo 2018):
(i) in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per le ragioni esposte in narrativa e assumere ogni conseguente provvedimento di legge;
(ii) nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n 6050/2018 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 13 marzo 2018;
(iii) in ogni caso, nel merito: condannare la Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma di € 268.122,27, in conto capitale, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dal giorno della debenza sino alla soddisfazione del credito;
(iv) in subordine: condannare la Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma di € 268.122,27, a titolo di indebito arricchimento senza causa, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o, in ulteriore subordine, nella somma che vorrà liquidare secondo equità, oltre gli agli interessi come per legge;
(v) in ogni caso: con vittoria di competenze e onorari relativi al giudizio di opposizione e di quello monitorio.”
1.10.In particolare, l'opposta evidenziava come la richiamata sentenza del
Tribunale di Potenza pur emessa nei confronti di contenesse CP_2
l'accertamento dell'an debeatur del credito vantato e che a nulla rilevasse che fosse stata emessa nei confronti di altro soggetto giuridico, atteso che era stata la stessa società convenuta di fronte al Tribunale di Potenza a non far rilevare in giudizio le vicende successorie che la interessavano.
1.11.Eccepiva che in ogni caso sulla scorta dell'art. 111 comma 4 c.p.c. la sentenza pronunciata contro l'alienante produce in ogni caso i suoi effetti anche contro l'acquirente a titolo particolare.
1.12.Rilevava che la circostanza che il rapporto obbligatorio dedotto rientrasse nel perimetro della cessione era dimostrato per tabulas dal confronto tra gli estratti autentici del rapporto di conto corrente da cui si ricavava come il rapporto contrattuale da cui sorge l'obbligazione fosse il conto corrente n. 192856 e l'Allegato H dell'atto di cessione di ramo d'azienda depositato da cui si evince che tra i rapporti di conto corrente trasferiti con il ramo d'azienda fosse incluso proprio il conto corrente n. 192856. 1.13.Sottolineava, inoltre, che il trasferimento dei rapporti contenziosi era comunque previsto contrattualmente all'art.
2.1. del contratto di cessione di ramo d'azienda.
1.14.Sulla sollevata eccezione di giudicato, invece, parte opposta evidenziava che la sentenza del Tribunale di Potenza recava l'accertamento solo sull'an e che, pertanto, ben era possibile procedere per la liquidazione del credito.
1.15.Quanto all'eccezione di prescrizione precisava l'opposta che essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Potenza passata in giudicato, doveva applicarsi ai sensi dell'art. 2953 c.c., il termine prescrizionale decennale decorrente dalla sua pubblicazione.
1.16.Contestava, inoltre, l'opposta che ci fosse un contrasto con la normativa euro unionale.
1.17.Nel merito della prova del credito, l'opposta ribadiva che la documentazione depositata fosse sufficiente alla prova e che sugli importi richiesti dovessero essere applicati gli interessi di mora attesa la natura contrattuale e l'intervenuto giudicato, chiedendo in subordine l'applicazione degli interessi legali dalla domanda.
1.18.In subordine avanzava domanda di indebito arricchimento indicando come quantificazione dell'indennizzo quanto già definito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Potenza, ossia con la corresponsione dell'ammontare di € 0,23 per ogni bollettino versato nel periodo su cui si sviluppa la domanda di
(ossia dal 1° giugno 2001 e il 14 dicembre 2006) o, in ulteriore subordine, CP_1
nel maggiore o minore ammontare che dovesse risultare dimostrato all'esito del giudizio o comunque all'esito di liquidazione secondo equità.
2.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di giudicato formulata da parte opponente in quanto idonea a definire la causa.
2.1.La sentenza del Tribunale di Potenza n. 1158/2013 emessa nel contenzioso sorto tra e in qualità di agente della riscossione Controparte_1 CP_2
dell'ICI per la provincia di Potenza ha ad oggetto la domanda avanzata dalla prima nei confronti della seconda alla condanna (anche a titolo di arricchimento senza causa) al pagamento di una commissione nella misura di lire 100 dal dì 1° aprile 1997 e nella misura di lire 450 dal dì 1° giugno 2001 ovvero nella misura determinata dal giudicante per ciascun versamento eseguito dai contribuenti
(nonché la domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto CP_2
la condanna di per abuso di posizione dominante poi Controparte_1
devoluta alla Corte d'Appello).
2.2.Orbene, su tale domanda il Tribunale di Potenza con la sentenza indicata
(oltre a declinare la propria competenza in favore della Corte d'Appello di
Potenza con riferimento alla domanda riconvenzionale), per quanto qui di interesse, ha così disposto: “accoglie la domanda proposta in via principale, nei limiti specificati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligazione a carico della CP_2
di pagare alle “ la commissione di L 450 Controparte_1
(quattrocentocinquanta) pari ad un controvalore di € 0, 23 (zero virgola ventitrè), per ciascuno dei versamenti eseguiti dai contribuenti sul conto corrente postale acceso dalla “ CP_2
per la riscossione dell'ICI con decorrenza dal dì 1° giugno 2001”.
2.3.Si tratta ora di verificare quali fossero i richiamati “limiti specificati in motivazione”.
2.4.In particolare, il Tribunale di Potenza escludeva, in considerazione dell'omessa adozione di idonee forme di comunicazione o di pubblicità che potessero portare a conoscenza del correntista dell'introduzione di tale costo, che alcunché fosse dovuto per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 maggio 2001, mentre per il periodo successivo – che qui viene in rilievo – così stabiliva “Si deve, invece, riconoscere la spettanza della commissione in questione per il periodo successivo al dì 1 giugno 2001, essendo stata puntualmente curata dalle “ , la Controparte_1
pubblicazione prevista dall'art. 3, secondo comma del D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (come si può evincere dall'estratto della G.U. della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni del
15 maggio 2001 n. 111 – inserzione n. C-12885 a pagamento, nella documentazione annessa al fascicolo di parte attrice).
Ad ogni modo in difetto di prova circa il numero e la data dei singoli versamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo del bollettino di conto corrente postale, non si può pronunziare una generica condanna <<al pagamento della predetta commissione…con le maggiorazioni di interessi legali e rivalutazione monetaria>>.
2.5.Ora, come si è detto, relativamente all'incidenza di tale pronuncia sul presente giudizio alla prospettazione di parte opponente secondo cui la domanda proposta in via monitoria sarebbe preclusa dal giudicato relativo alla pronuncia appena richiamata si contrappone quella di parte opposta che sostiene che il giudicato si sia formato solo con riferimento all'an della pretesa rendendo dunque possibile proporre e coltivare la domanda sul quantum in separata sede.
2.6.Al fine di vagliare l'estensione del giudicato di cui alla citata sentenza del
Tribunale di Potenza giova preliminarmente svolgere alcune brevi considerazioni di ordine generale.
2.7.Nel nostro ordinamento la condanna generica ha origini giurisprudenziali e nasce dall'esigenza lato sensu cautelare di garantire al creditore un provvedimento in tempi relativamente rapidi senza dover attendere l'esito dell'istruttoria relativa alla quantificazione dell'importo dovuto.
2.8.L'istituto della condanna generica è stato poi codificato all'art. 278 c.p.c. che dispone che “Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.
Tale previsione che consente di ottenere la pronuncia anticipata sull'an all'interno di un processo instaurato con domanda di condanna specifica che proseguirà poi per la liquidazione.
2.9.L'utilità di tale disposizione, oltre a offrire uno strumento di pressione al creditore, si spiega alla luce dell'art. 2818 c.c. che consente in generale l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore a fronte di “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente”.
Sotto altro profilo la circostanza che si tratti di pronuncia non definitiva all'interno di un processo che prosegue per la liquidazione palesa che si tratta di pronuncia anticipatoria che può essere emessa ad istanza di parte ove sul punto l'istruttoria sia già sufficiente ma che riguarda interviene in un procedimento che ha ad oggetto una domanda che nei fatti è di condanna specifica. Situazione che, in assenza di specifica disciplina, pare non potersi assimilare a quella in cui l'attore chieda la sentenza di condanna generica in via principale, ove non vi sarebbe alcun termine entro il quale proporre l'azione per la liquidazione.
2.9.D'altra parte diversa è la formulazione della disposizione richiamata rispetto a quanto previsto in relazione al processo penale, ove l'art. 539 c.p.p. (e in tal caso la ratio è chiara ed è legata alla sede processuale) che prevede che se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno il Giudice possa pronunciare condanna generica con liquidazione di una condanna provvisionale o meno e rimettere le parti di fronte al Giudice civile.
3.Nonostante quanto disposto dall'art. 278 c.p.c., della cui specialità non può comunque dubitarsi tenuto conto anche dei precipitati in punto di efficacia esecutiva del titolo, parte della giurisprudenza ammette (rectius ammetteva)
l'autonoma proponibilità della domanda di condanna generica, a condizione che vi sia esplicita riserva per la liquidazione in distinto giudizio, proprio al fine di evitare che la sentenza resa, per l'operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, impedisca di poter esperire una successiva azione per la liquidazione di quanto dovuto.
3.1.Sul punto è necessario altresì precisare che con l'espressione sentenza di condanna generica si indica un novero di provvedimenti che vanno dalla sentenza di accertamento (che a ben vedere non contiene una condanna tanto che si è affermato che “la condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione. In definitiva, integrando un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la condanna generica non impedisce che sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato (ex multis Sez. Un. n. 8545/93,
Cass. n. 6257/2002, Cass. n. 9709/2003, n. 6717/2004)” Cass. sez. III,
7525/2014), alla sentenza che, pur non indicando immediatamente un importo, contiene tutti gli elementi necessari per la sua determinazione potendosi ottenere mediante lo svolgimento della formula indicata o comunque di calcoli matematici senza l'integrazione di ulteriori elementi che non siano già noti perché contenuti in sentenza o previsti dalla legge o negli atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11066/2012).
3.2.Invero, come affermato recentemente da condivisibile giurisprudenza di legittimità “se ci si sofferma sulla tecnica di tutela mediante la condanna, poiché tale tecnica
- in quanto diretta ad assicurare la realizzazione tramite il comando del giudice consacrato nella decisione, da attuarsi poi, se del caso, in difetto di spontaneo adempimento, con la tutela giurisdizionale esecutiva - implica che con il diritto di azione si chieda al giudice di ripetere nel comando espresso nella decisione la tutela prevista dalla norma sostanziale il cui contenuto è stato violato dal convenuto, dovrebbe risultare evidente a chi abbia consapevolezza dell'ancoraggio della tutela assicurata dal diritto di azione con il profilo contenutistico del diritto sostanziale, che un'azione di condanna sia garantita dall'art. 99 c.p.c. e dalla stessa Carta
Costituzionale nell'art. 24, comma 1 solo con un contenuto che, quanto alla richiesta di tutela risulti corrispondente a quanto prevede la norma sostanziale che si assuma violata, sì da necessitare dell'intervento del giudice che ne assicuri l'osservanza a tutela del titolare.
Con riferimento alla norma sostanziale che preveda che qualcuno abbia diritto ad una prestazione, intesa come tipo di comportamento, e nel contempo ne preveda la misura, la quantificazione, cioè la commisurazione ad un certo valore, la violazione del diritto a tale prestazione, siccome espresso dalla norma sostanziale, in quanto sia fatta oggetto di tutela giurisdizionale con una domanda di condanna, dovrebbe allora necessariamente implicare che la situazione sostanziale venga fatta valere sotto entrambi i profili, cioè sia nell'an che nel quantum.
Non dovrebbe, dunque, essere consentito all'attore, sulla base della lettura del diritto di azione ad immagine di quanto prevede il diritto sostanziale, di far valere ai sensi dell'art. 99 c.p.c. solo il primo profilo e non anche il secondo.
7.5. D'altro canto, la lettura del tessuto delle norme positive evidenzia una norma che, ad avviso del Collegio, dovrebbe confermare quanto si è detto.
Essa è l'art. 278 c.p.c., la quale, sotto la rubrica "Condanna generica. Provvisionale", stabilisce, con riferimento al giudizio introdotto per conseguire la tutela di condanna piena, che
"quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunziare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione".
Poiché la legge prevede la possibilità di un frazionamento della richiesta di tutela fra an e quantum debeatur solo come fattispecie che si può verificare nel corso di un giudizio introdotto
a tutela della situazione giuridica nella sua pienezza, si dovrebbe lecitamente argomentare a contrario che la norma registri il principio per cui il frazionamento non possa essere deciso dall'attore che introduce la domanda, cioè proponendo egli stesso una domanda limitata all'an.
E' noto, tuttavia, che parte della dottrina ed anche la giurisprudenza di questa Corte hanno ritenuto in tempi risalenti il contrario ed affermato che fosse possibile che chi si fa attore potesse proporre una domanda limitata all'an debeatur e chiedere una condanna generica, nel contempo reputando però che la proposizione di una simile domanda, per determinare una effettiva trattazione limitata solo all'an debeatur avesse bisogno di un atteggiamento del convenuto di assenso a tale limitazione fatta dall'attore.
Peraltro, coessenziale alla proposizione di una domanda limitata all'an debeatur era, come emerge dall'analisi della giurisprudenza, l'espressa limitazione in tal senso della domanda da parte dell'attore oppure la formulazione di una generica richiesta di condanna alla prestazione nell'an, con una riserva però in entrambi i casi di un successivo giudizio sul quantum. In mancanza di una formulazione che evidenziasse in uno dei sensi appena indicati la limitazione della domanda all'an debeatur e la manifestazione di intenzione di far luogo al successivo giudizio sul quantum, la domanda non avrebbe potuto considerarsi generica per il sol fatto che non fosse determinato da esso il quantum.
E' sufficiente osservare che il codice di rito conosce la proposizione della domanda senza determinazione del quantum richiesto, ma essa, nonostante tale mancanza non si considera volta ad ottenere il riconoscimento solo dell'an. L'art. 14 c.p.c. evidenzia che la mancanza di determinazione quantitativa della domanda implica solo che la domanda si presuma formulata per il massimo della competenza del giudice e, dunque, se il giudice adito ha una competenza ratione valoris con un limite di valore di valore eguale alla sua competenza, se il giudice è competente senza un limite di valore, la domanda comunque si intende estesa al quantum”.
4.Ciò premesso, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre, la pronuncia del Tribunale di Potenza non pare possa essere intesa in concreto come pronuncia di sentenza di condanna generica ma deve intendersi come pronuncia di condanna tout court con conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione di parte opposta per intervenuto giudicato non solo sull'an ma sull'intera vicenda sostanziale.
4.1.In primo luogo, infatti, la domanda avanzata da così Controparte_1
come riportata dal Tribunale di Potenza non era corredata da alcuna riserva in merito alla proposizione di un separato giudizio, circostanza che già da sola sarebbe sufficiente a far escludere che la domanda di condanna dovesse intendersi come generica.
4.2.In secondo luogo, lo stesso Tribunale di Potenza come sopra ricordato in parte motiva espressamente richiamata in parte dispositiva si esprime nel senso di non poter pronunciare condanna generica. D'altra parte, come già evidenziato, anche per coloro che ammettono che possa utilmente avanzarsi domanda di condanna generica è pacifico che tale condanna non possa essere emessa in assenza di domanda di parte né che possa essere emanata in presenza di domanda di condanna specifica per difetto di prova rispetto al quantum. 5.È evidente, pertanto, che la domanda avanzata dall'odierna opposta di fronte al Tribunale di Potenza si deve ritenere - citando la Suprema Corte pronunciatasi in identica fattispecie - “comunque estesa al quantum, cioè una domanda di condanna piena, nella specie il tenore della domanda comprendeva l'accertamento anche del quantum proprio per il modo della sua formulazione. In particolare, il tenore della domanda, siccome espresso nelle conclusioni e sulla base di quanto indicato nelle premesse della citazione, implicava la deduzione in giudizio e, quindi, la richiesta di accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria nella loro interezza, cioè sia quanto all'esistenza di un rapporto di conto corrente, sia quanto all'esecuzione su di esso di versamenti da parte di contribuenti, ognuno da dimostrare, sia quanto alla dimostrazione della spettanza dell'imposizione su ognuno di essi, previamente individuato e dimostrato esistente, della commissione nei termini indicati (già citata Cass.
Sez. III, n. 1798/2022 che peraltro in quel caso ha concluso “Poiché è pacifico che il numero di bollettini e, dunque, di operazioni su cui si sarebbe dovuta applicare la commissione non venne indicato e meno che mai vennero indicati e provati i bollettini stessi, essendo stata del tutto carente la stessa attività di allegazione di ricorrono, a seguito della CP_1
cassazione, le condizioni per decidere nel merito e, dunque, per rigettare la domanda di fonte contrattuale di giacché non occorrono accertamenti di merito quanto alla CP_1
mancanza di dimostrazione dei fatti costitutivi nel quantum della pretesa. Analogo rigetto deve farsi per la domanda subordinata di ai sensi dell'art. 2041 c.c. La mancanza CP_1
di dimostrazione dei fatti costitutivi rappresentati dal numero dei bollettini e dal loro utilizzo
è esiziale anche per essa, non senza che si debba rilevare che essa, peraltro, non sarebbe stata ammissibile, dato il palese difetto delle condizioni di cui alla norma, a causa della esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti cui il preteso arricchimento sarebbe ricollegabile”.
6. Né può sostenersi che il contegno o comunque l'interpretazione offerta dall'opponente rispetto a quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Potenza più volte richiamata (cfr. doc. 18 di parte opposta) possano considerarsi idonei ad incidere sulla effettiva sussistenza del giudicato.
6.1. Orbene, il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Potenza relativamente alla medesima vicenda sostanziale fatta valere con ricorso monitorio e poi in sede di comparsa di costituzione e risposta può senz'altro essere opposto a nel presente giudizio con assorbimento di Controparte_1
ogni altra questione e conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande di parte opposta.
7.Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 6050/2018 dell'intestato Tribunale deve essere revocato.
8.Considerata la peculiarità delle ragioni del decidere nonché l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6050/2018, dichiara l'inammissibilità delle domande di parte opposta per essere intervenuto sulla questione il giudicato;
spese compensate
Così è deciso in data 13.02.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari