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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3540/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BONISTALLI MAURIZIO CP_1
e con il patrocinio dell'avv. CARMIGNANI STEFANO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto
(PI) il 2 gennaio 2012, e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di
Sotto (PI) Anno 2012 Parte 1 Serie * n°1. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 4 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il 02 gennaio 2012
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) Anno 2012
Parte 1 Serie * n°1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo e reciproco rispetto e con obbligo a comunicare il rispettivo indirizzo di residenza ed utenza telefonica per la rintracciabilità.
2) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori e la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale continuerà, pertanto, ad essere esercitata da ambedue i ricorrenti congiuntamente, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra gli stessi e, in ogni caso, tenendo conto del preminente interesse dei minori, mentre limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
pagina 2 di 4 3) I minori e continueranno ad abitare insieme con la madre presso Per_1 Per_2
l'abitazione familiare situata in Castelfranco di Sotto (PI), Via Ponticelli n. 197, immobile di esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1
4) Il Sig. con l'accordo della coniuge, recentemente si è trasferito in CP_2
Altopascio (LU), Loc. Spianate, Via Tronci n. 1, prelevando dalla casa familiare i propri effetti personali nonché i beni mobili e gli arredi che i coniugi hanno individuato di comune accordo.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 21.30 con possibilità di uno o più pernottamenti, compatibilmente con gli impegni scolastici di e . Il Sig. Per_1 Per_2 [...]
potrà tenere con sé ovvero stare in compagnia dei figli minori, anche presso la CP_2
propria abitazione, il fine settimana ovvero il sabato e la domenica ogni 15 giorni in modo alternato con la Sig.ra in modo da aversi l'alternanza con la madre per il fine CP_1
settimana: potrà quindi andare a prendere i figli alle ore 14:30 o 19:00 (secondo il turno lavorativo) del venerdì e riaccompagnarli a scuola al lunedì successivo oppure alle ore
21:30 della domenica.
6) Per le festività di Natale (giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio) e di Pasqua
(domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si applicherà il principio dell'alternanza per anno e per festività, salvo diverso accordo delle parti e sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli e . Per_1 Per_2
7) Le vacanze estive, nel periodo che va dalla fine della scuola alla riapertura a settembre, saranno trascorse dai figli minori per 15 giorni, anche non continuativi, con ciascuno dei genitori, secondo un calendario e con modalità che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto del rispettivo periodo di ferie dei genitori, della eventuale frequentazione da parte dei minori di campi estivi e nel rispetto delle prioritarie esigenze formative e scolastiche dei figli minori. I restanti giorni di vacanza dalla scuola saranno organizzati concordemente dai genitori nell'interesse dei minori, tenendo conto degli impegni lavorativi.
8) Quale contributo al mantenimento dei figli minori e , il padre Per_1 Per_2 CP_2 si impegna a corrispondere alla coniuge l'importo mensile di €
[...] CP_1
300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alla totale attribuzione alla pagina 3 di 4 madre dell'assegno unico dei figli, assumendosi inoltre l'obbligo di provvedere al versamento di Euro 240,00 mensili fino alla concorrenza della metà di Euro 26.544,91, quale somma necessaria per il rispetto del piano di ammortamento relativo al pagamento ed estinzione del pregresso finanziamento contratto dai coniugi nei confronti di tutte Pt_1
le somme saranno accreditate mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, utilizzando le coordinate iban della Sig.ra [...]. CP_1
9) Le spese straordinarie che siano state concordemente e preventivamente stabilite, salvo quelle urgenti ed indifferibili per la salute che comunque dovranno essere tempestivamente comunicate, saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi. Le spese straordinarie, a titolo esemplificativo indicate in quelle mediche non coperte dal
S.S.Regionale, scolastiche e ricreative, preventivamente concordate (quali i libri di testo, corredo inizio anno scolastico, le tasse scolastiche e universitarie, gite scolastiche, materiale didattico, vacanze studio, campi estivi, corsi e attrezzature sportive, trasferte e viaggi per studio e scuola), verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute previa esibizione della ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo autonomi economicamente e godendo allo stato attuale di risorse finanziarie e di capacità reddituali sufficienti alle rispettive esigenze di vita, in quanto sia il Sig. sia la Sig.ra CP_2
percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente. A tale proposito si CP_1
producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi, nonché gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni, oltre al piano genitoriale
11) I coniugi esprimono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e per i figli minori e . Per_1 Per_2
12) Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 20/03/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3540/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BONISTALLI MAURIZIO CP_1
e con il patrocinio dell'avv. CARMIGNANI STEFANO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto
(PI) il 2 gennaio 2012, e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di
Sotto (PI) Anno 2012 Parte 1 Serie * n°1. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 4 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il 02 gennaio 2012
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) Anno 2012
Parte 1 Serie * n°1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo e reciproco rispetto e con obbligo a comunicare il rispettivo indirizzo di residenza ed utenza telefonica per la rintracciabilità.
2) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori e la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale continuerà, pertanto, ad essere esercitata da ambedue i ricorrenti congiuntamente, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra gli stessi e, in ogni caso, tenendo conto del preminente interesse dei minori, mentre limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
pagina 2 di 4 3) I minori e continueranno ad abitare insieme con la madre presso Per_1 Per_2
l'abitazione familiare situata in Castelfranco di Sotto (PI), Via Ponticelli n. 197, immobile di esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1
4) Il Sig. con l'accordo della coniuge, recentemente si è trasferito in CP_2
Altopascio (LU), Loc. Spianate, Via Tronci n. 1, prelevando dalla casa familiare i propri effetti personali nonché i beni mobili e gli arredi che i coniugi hanno individuato di comune accordo.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 21.30 con possibilità di uno o più pernottamenti, compatibilmente con gli impegni scolastici di e . Il Sig. Per_1 Per_2 [...]
potrà tenere con sé ovvero stare in compagnia dei figli minori, anche presso la CP_2
propria abitazione, il fine settimana ovvero il sabato e la domenica ogni 15 giorni in modo alternato con la Sig.ra in modo da aversi l'alternanza con la madre per il fine CP_1
settimana: potrà quindi andare a prendere i figli alle ore 14:30 o 19:00 (secondo il turno lavorativo) del venerdì e riaccompagnarli a scuola al lunedì successivo oppure alle ore
21:30 della domenica.
6) Per le festività di Natale (giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio) e di Pasqua
(domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si applicherà il principio dell'alternanza per anno e per festività, salvo diverso accordo delle parti e sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli e . Per_1 Per_2
7) Le vacanze estive, nel periodo che va dalla fine della scuola alla riapertura a settembre, saranno trascorse dai figli minori per 15 giorni, anche non continuativi, con ciascuno dei genitori, secondo un calendario e con modalità che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto del rispettivo periodo di ferie dei genitori, della eventuale frequentazione da parte dei minori di campi estivi e nel rispetto delle prioritarie esigenze formative e scolastiche dei figli minori. I restanti giorni di vacanza dalla scuola saranno organizzati concordemente dai genitori nell'interesse dei minori, tenendo conto degli impegni lavorativi.
8) Quale contributo al mantenimento dei figli minori e , il padre Per_1 Per_2 CP_2 si impegna a corrispondere alla coniuge l'importo mensile di €
[...] CP_1
300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alla totale attribuzione alla pagina 3 di 4 madre dell'assegno unico dei figli, assumendosi inoltre l'obbligo di provvedere al versamento di Euro 240,00 mensili fino alla concorrenza della metà di Euro 26.544,91, quale somma necessaria per il rispetto del piano di ammortamento relativo al pagamento ed estinzione del pregresso finanziamento contratto dai coniugi nei confronti di tutte Pt_1
le somme saranno accreditate mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, utilizzando le coordinate iban della Sig.ra [...]. CP_1
9) Le spese straordinarie che siano state concordemente e preventivamente stabilite, salvo quelle urgenti ed indifferibili per la salute che comunque dovranno essere tempestivamente comunicate, saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi. Le spese straordinarie, a titolo esemplificativo indicate in quelle mediche non coperte dal
S.S.Regionale, scolastiche e ricreative, preventivamente concordate (quali i libri di testo, corredo inizio anno scolastico, le tasse scolastiche e universitarie, gite scolastiche, materiale didattico, vacanze studio, campi estivi, corsi e attrezzature sportive, trasferte e viaggi per studio e scuola), verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute previa esibizione della ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo autonomi economicamente e godendo allo stato attuale di risorse finanziarie e di capacità reddituali sufficienti alle rispettive esigenze di vita, in quanto sia il Sig. sia la Sig.ra CP_2
percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente. A tale proposito si CP_1
producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi, nonché gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni, oltre al piano genitoriale
11) I coniugi esprimono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e per i figli minori e . Per_1 Per_2
12) Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 20/03/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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