Articolo 2572 del Codice civile
Articolo 2441Articolo 2443
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19 aprile 1942
Art. 2572.

(Divieto di soppressione del marchio).

Il rivenditore puo' apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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