Art. 16.
L'indennita' di impiego operativo, prevista dal precedente articolo 15, e' estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
reparti elicotteri;
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
comandi e reparti di difesa foranea;
batterie contraeree costiere;
unita' di controllo operativo e di scoperta;
centri operativi in sede protetta;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e sottufficiali della Marina e' estesa, altresi', l'indennita' di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennita' di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera a) della predetta Tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera b) della stessa Tabella IV.
Il trattamento di cui al comma precedente e' comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilita'.
L'indennita' di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.
L'indennita' di impiego operativo, prevista dal precedente articolo 15, e' estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
reparti elicotteri;
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
comandi e reparti di difesa foranea;
batterie contraeree costiere;
unita' di controllo operativo e di scoperta;
centri operativi in sede protetta;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e sottufficiali della Marina e' estesa, altresi', l'indennita' di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennita' di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera a) della predetta Tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera b) della stessa Tabella IV.
Il trattamento di cui al comma precedente e' comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilita'.
L'indennita' di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.